Dichiarazione fra la Svizzera e la Germania sulla corrispondenza in materia di tutela

0.211.231.022Bilateral International Treaty1 ott 1914

Data il 26 giugno 1914
Scambiata il 30 giugno 1914
Entrata in vigore il 1° ottobre 1914

(Stato 1° ottobre 1914)

Dichiarazione del Consiglio federale svizzero

Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Impero Germanico, in connessione alla Convenzione conchiusa all’Aja il 12 giugno 19022per regolare la tutela dei minorenni, hanno stipulato i seguenti articoli allo scopo di semplificare la reciproca corrispondenza in materia di tutela:

Art. 1

Le autorità svizzere possono corrispondere direttamente con le autorità germaniche nei casi contemplati dall’articolo 4, capoverso 2, e dall’articolo 8 della Convenzione conchiusa all’Aja il 12 giugno 19023per regolare la tutela dei minorenni, nonchè in tutti gli altri affari concernenti l’assistenza tutoria dei minorenni.

Art. 2

Sono competenti a corrispondere direttamente:

nella Svizzera:

le autorità cantonali indicate nell’annesso elenco;

nella Germania:

in generale, i tribunali di distretto (Amtsgerichte), ma per il Württemberg i tribunali di tutela (Vormundschaftsgerichte) nelle Ortsgemeinden, per la città libera e anseatica di Amburgo, l’autorità tutoria (Vormundschaftsbehörde) in Amburgo.

Art. 3

Gli avvisi di cui all’articolo 8 della Convenzione dell’Aja per regolare la tutela dei minorenni, devono essere diretti:

nella Svizzera:

all’autorità competente (articolo 2) del Cantone di cui il minorenne è attinente;

nella Germania:

  1. se il minorenne ha avuto il suo domicilio nell’Impero Germanico al tempo in cui la costituzione della tutela si è resa necessaria o anteriormente, all’ autorità tutoria del distretto a cui appartiene il luogo di questo domicilio;
  2. se questo domicilio del minorenne non esiste o non è conosciuto, all’autorità tutoria dello Stato (Stato confederato) di cui il minorenne è attinente, nel distretto della quale hanno, o hanno avuto ultimamente, il loro domicilio i suoi genitori;
  3. se anche questo domicilio dei genitori non esiste o è sconosciuto, all’autorità tutoria della capitale dello Stato di cui il minorenne è attinente.
Art. 4

Qualora l’autorità a cui è spedito l’avviso sia incompetente, dovrà trasmetterlo d’ufficio all’autorità competente, informandone subito l’autorità da cui l’avviso le è pervenuto.

Art. 5

Le comunicazioni dirette vengono redatte nella lingua dell’autorità da cui emanano.

Art. 6

Negli affari di cui all’articolo 1 resta riservata la via diplomatica, in quanto essa sembri la più opportuna per ragioni particolari o per difficoltà che potessero derivare dalla corrispondenza diretta.

Art. 7

La presente Dichiarazione comincerà ad avere effetto dal 1° ottobre 1914 e resterà in vigore fino a che siano spirati sei mesi dal giorno in cui l’una o l’altra delle Parti l’avrà disdetta.

Essa sarà scambiata contro una Dichiarazione conforme del Governo dell’Impero Germanico.

Berna, 26 giugno 1914.

In nome del Consiglio federale svizzero,
Il Presidente della Confederazione: Hoffmann

Il Cancelliere della Confederazione:
Schatzmann

Elenco delle autorità cantonali della Svizzera autorizzate a corrispondere direttamente con le autorità tutorie della Germania

Zurigo: Justizdirektion Berna: Justizdirektion. Lucerna: Regierungsrat. Uri: Regierungsrat. Svitto: Departement des Armen‑
und Vormundschaftswesens. Basso Untervaldo: Chef des
Vormundschaftswesens. Alto Untervaldo: Regierungsrat. Glarona: Vormundschaftsdirektion. Zugo: Regierungsrat. Friburgo: Direction de la Justice. Soletta: Regierungsrat. Basilea Città: Vormundschafts-
behörde. Basilea Campagna: Justizdirektion. Sciaffusa: Vormundschaftsdirektion. Appenzello Esterno: Direktion des Gemeindewesens. Appenzello Interno: Landammann und Standeskommission. San Gallo: Justizdepartement. Grigioni: Justizdepartement. Argovia: Justizdirektion. Turgovia: Vormundschafts-
departement. Ticino: Dipartimento dell’interno. Vaud: Tribunal cantonal. Vallese: Département de Justice
et Police. Neuchátel: Département de Justice. Ginevra: Département de Justice et Police.

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

  2. [CS 11 762;RU 1976 1846.RU 1977 766]

  3. [CS 11 762;RU 1976 1846.RU 1977 766]. Vedi ora la Conv. del 5 ott. 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS 0.211.231.01 art. 11).

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