Convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia d’obbligazioni alimentari verso i figli

0.211.221.432Multilateral International Treaty17 gen 1965

Conchiusa all’Aia il 15 aprile 1958
Approvata dall’Assemblea federale il 1° ottobre 19641
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 novembre 1964
Entrata in vigore per la Svizzera il 17 gennaio 1965

(Stato 6  febbraio 2014)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

nel desiderio di stabilire delle disposizioni comuni per disciplinare il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia d’obbligazioni alimentari verso i figli;

hanno risolto di conchiudere a tale scopo una Convenzione e concordato le disposizioni seguenti:

Art. 1

La presente Convenzione è intesa ad assicurare il riconoscimento e l’esecuzione vicendevole, da parte degli Stati contraenti, delle decisioni pronunciate su domande di natura internazionale o interna, concernenti la richiesta d’alimenti fatta da un figlio legittimo, non legittimo o adottivo, celibe e d’età inferiore a 21 anni compiti.

Se la decisione contiene anche disposizioni che non concernono l’obbligazione degli alimenti, l’effetto della Convenzione è ristretto a quest’ultima.

La Convenzione non si applica alle decisioni in materia d’alimenti tra collaterali.

Art. 2

Le decisioni pronunciate in materia d’alimenti in uno degli Stati contraenti dovranno essere riconosciute e dichiarate esecutorie, senza riesame del merito, negli altri Stati contraenti, se:

  1. l’autorità che ha deciso, era competente secondo la presente Convenzione;
  2. il convenuto è stato regolarmente citato o rappresentato secondo la legge dello Stato da cui dipende l’autorità che ha deciso; tuttavia, in caso di decisione contumaciale, il riconoscimento e l’esecuzione potranno essere negati, qualora, considerate le circostanze, l’autorità d’esecuzione stimi che la parte contumace, senza sua colpa, non abbia avuto conoscenza della procedura, oppure non abbia potuto difendersi;
  3. la decisione è passata in giudicato nello Stato in cui fu pronunciata; tuttavia, le decisioni esecutorie interinalmente e le misure provvisionali saranno, ancorché suscettive di ricorso, dichiarate esecutorie dall’autorità d’esecuzione, qualora simili decisioni possano essere pronunciate ed eseguite nello Stato da cui dipende tale autorità;
  4. la decisione non è contraria a una pronunciata sul medesimo oggetto e fra le medesime parti nello Stato in cui è fatta valere; il riconoscimento e l’esecuzione potranno essere negati in caso di litispendenza nello Stato in cui è fatta valere;
  5. la decisione non è palesemente incompatibile con l’ordine pubblico dello Stato in cui è fatta valere.
Art. 3

Secondo la presente Convenzione, sono competenti a pronunciare decisioni in materia d’alimenti:

  1. le autorità dello Stato, sul cui territorio la persona tenuta agli alimenti aveva la dimora abituale al momento in cui fu promossa l’istanza;
  2. le autorità dello Stato, sul cui territorio l’avente diritto agli alimenti aveva la dimora abituale al momento in cui fu promossa l’istanza;
  3. l’autorità alla cui competenza la persona tenuta agli alimenti si sia sottoposta espressamente oppure spiegandosi nel merito senza muovere riserve circa la competenza.
Art. 4

La parte che si vale della decisione o ne domanda l’esecuzione deve produrre:

  1. un esemplare della decisione, il quale adempia le condizioni d’autenticità necessarie;
  2. i documenti dai quali risulti che la decisione è esecutoria;
  3. in caso di decisione contumaciale, una copia autentica dell’atto introduttivo dell’istanza e i documenti dai quali risulti che esso è stato debitamente notificato.
Art. 5

L’esame dell’autorità esecutiva sarà ristretto alle condizioni previste nell’articolo 2 e ai documenti previsti nell’articolo 4.

Art. 6

La procedura d’exequatur, qualora la presente Convenzione non disponga altrimenti, è disciplinata dalla legge dello Stato dal quale dipende l’autorità d’esecuzione.

Ogni decisione dichiarata esecutoria ha forza ed efficacia non altrimenti che se emanasse da un’autorità competente dello Stato in cui è domandata l’esecuzione.

Art. 7

Se la decisione di cui è domandata l’esecuzione ha ordinato la prestazione degli alimenti mediante pagamenti periodici, l’esecuzione sarà concessa, tanto per i pagamenti decorsi, quanto per quelli che scadranno.

Art. 8

Le condizioni stabilite negli articoli precedenti circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni previste nella presente Convenzione, sono applicabili anche alle decisioni pronunciate da una delle autorità indicate nell’articolo 3 e intese a modificare la condanna a un’obbligazione alimentare.

Art. 9

La parte ammessa al beneficio del patrocinio gratuito nello Stato dove fu pronunciata la decisione, ne godrà anche nella procedura promossa per ottenerne l’esecuzione.

Nelle procedure previste nella presente Convenzione non ha luogo lacautio judic a tum solvi.

I documenti prodotti nelle procedure considerate nella presente Convenzione sono esenti da visto e da legalizzazione.

Art. 10

Gli Stati contraenti si obbligano ad agevolare il trasferimento delle somme assegnate a cagione d’obbligazioni alimentari verso i figli.

Art. 11

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il diritto dell’avente diritto agli alimenti di valersi d’ogni altra disposizione applicabile all’esecuzione delle decisioni in tale materia, sia in virtù della legge interna del paese dove ha sede l’autorità d’esecuzione sia in conformità di un’altra Convenzione vigente fra gli Stati contraenti.

Art. 12

La presente Convenzione non si applica alle decisioni pronunciate prima della sua entrata in vigore.

Art. 13

Ogni Stato contraente indicherà al Governo dei Paesi Bassi le autorità competenti a emettere decisioni in materia d’alimenti e a rendere esecutorie le decisioni estere.

Il Governo dei Paesi Bassi notificherà queste indicazioni agli altri Stati contraenti.

Art. 14

La presente Convenzione è applicabile di pieno diritto ai territori metropolitani degli Stati contraenti.

Lo Stato contraente che desidera sia messa in vigore in tutti o in taluni altri territori di cui assicura le relazioni internazionali, deve notificare a tale scopo la sua intenzione, mediante un atto da depositarsi al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Questo ne invierà per via diplomatica una copia, certificata conforme, a ogni Stato contraente.

Questa dichiarazione avrà effetto per i territori non metropolitani solamente nei rapporti tra lo Stato che l’avrà fatta e gli Stati che avranno dichiarato d’accettarla. Quest’ultima dichiarazione sarà depositata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, il quale ne invierà per via diplomatica una copia, certificata conforme, a ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 15

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati all’Ottava Sessione della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato.

Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Di ogni deposito degli strumenti di ratificazione sarà compilato un processo verbale, di cui una copia, certificata conforme, sarà trasmessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati firmatari.

Art. 16

La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del quarto strumento di ratificazione, previsto dall’articolo 15.

Per ogni Stato firmatario che la ratifichi successivamente, essa entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del suo strumento di ratificazione.

Nel caso di cui all’articolo 14, capoverso 2, la Convenzione sarà applicabile il sessantesimo giorno a contare dal deposito della dichiarazione di accettazione.

Art. 17

Ogni Stato non rappresentato all’Ottava Sessione della Conferenza di Diritto Internazionale Privato potrà aderire alla presente Convenzione. All’uopo, notificherà la sua intenzione mediante un atto che sarà depositato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Questo trasmetterà per via diplomatica una copia, certificata conforme, a ciascuno degli Stati contraenti.

La Convenzione entrerà in vigore fra lo Stato aderente e lo Stato che avrà dichiarato d’accettare l’adesione, il sessantesimo giorno a contare dall’atto d’adesione.

L’adesione avrà effetto soltanto fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato d’accettarne l’adesione. Questa dichiarazione sarà depositata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, il quale trasmetterà per via diplomatica una copia, certificata conforme, a ciascuno degli Stati contraenti.

È inteso che il deposito dell’atto d’adesione potrà essere fatto solamente dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione in conformità dell’articolo 16.

Art. 18

Ogni Stato contraente, nel firmare o nel ratificare la presente Convenzione, o nell’aderirvi, potrà fare una riserva circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni pronunciate da un’autorità d’un altro Stato contraente, il quale fosse stato competente a cagione della dimora dell’avente diritto agli alimenti.

Lo Stato che si sarà valso di questa riserva, non potrà pretendere l’applicazione della Convenzione alle decisioni pronunciate dalle sue autorità, qualora fossero state competenti a cagione della dimora dell’avente diritto agli alimenti.

Art. 19

La presente Convenzione durerà cinque anni a contare dal giorno indicato nell’articolo 16, capoverso 1. Questo termine decorrerà da tale giorno anche per gli Stati che l’avranno ratificata o vi avranno aderito successivamente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo disdetta.

La disdetta dovrà essere notificata almeno sei mesi prima del decorso del termine al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, che la comunicherà a tutti gli altri Stati contraenti.

La disdetta può essere ristretta ai territori o a taluni territori indicati in una notificazione fatta secondo l’articolo 14, capoverso 2.

La disdetta produrrà effetto soltanto rispetto allo Stato che l’avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto all’Aia, il 15 aprile 1958, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi e del quale sarà consegnata per via diplomatica una copia, certificata conforme, a ogni Stato rappresentato all’Ottava Sessione della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato e agli Stati che avranno aderito successivamente.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Austria5 settembre19601° gennaio1962
Belgio15 settembre19611° gennaio1962
Ceca, Repubblica*28 gennaio1993 S1° gennaio1993
Cina
Macao16 dicembre199920 dicembre1999
Danimarca2 novembre19651° gennaio1966
Finlandia27 giugno196724 agosto1967
Francia26 maggio196625 luglio1966
Guadalupaa13 giugno1966 A25 luglio1966
Guyana francesea13 giugno1966 A25 luglio1966
Isole Wallis e Futunaa13 giugno1966 A25 luglio1966
Martinicaa13 giugno1966 A25 luglio1966
Nuova Caledoniaa13 giugno1966 A25 luglio1966
Polinesia francesea13 giugno1966 A25 luglio1966
Riunionea13 giugno1966 A25 luglio1966
St. Pierre e Miquelona13 giugno1966 A25 luglio1966
Territori Australi e Antartici Francesia13 giugno1966 A25 luglio1966
Germania2 novembre19611° gennaio1962
Italia22 febbraio19611° gennaio1962
Liechtenstein*a2 giugno1972 A1° agosto1972
Norvegia*2 settembre19651° novembre1965
Paesi Bassi*28 febbraio196428 aprile1964
Aruba28 febbraio1964 A28 aprile1964
Curaçao28 febbraio1964 A28 aprile1964
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)28 febbraio1964 A28 aprile1964
Sint Maarten28 febbraio1964 A28 aprile1964
Portogallo*27 dicembre197324 febbraio1974
Slovacchia*26 aprile1993 S1° gennaio1993
Spagna11 settembre19739 novembre1973
Surinamea11 novembre1976 A4 marzo1977
Svezia31 dicembre19651° marzo1966
Svizzera18 novembre196417 gennaio1965
Turchia*27 aprile197325 giugno1973
Ungheriaa20 ottobre1964 A25 giugno1971
* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese
possono essere consultati sul sito internet della Conferenza dell’Aja:
http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php oppure ottenuti presso la Direzione del diritto
internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a L’adesione è soggetta a una procedura di accettazione. La data dell’entrata in vigore è quella tra la Svizzera e questo Stato o territorio.

Footnotes

  1. Art. 2 cpv. 1 del DF del 1° ott. 1964 (RU 1964 1317).

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