Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

0.211.221.131Multilateral International Treaty11 ago 1978

Conchiusa a Strasburgo il 15 ottobre 1975
Approvata dall’Assemblea federale l’8 marzo 19782
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 10 maggio 1978
Entrata in vigore per la Svizzera l’11 agosto 1978

(Stato 21  marzo 2014)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerato che lo scopo del Consiglio d’Europa è di attuare una più stretta unione tra i suoi Membri, segnatamente favorendo l’adozione di norme comuni nel campo giuridico;

Costatato che in un gran numero di Stati membri sono stati compiuti sforzi per migliorare lo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio riducendo le differenze tra lo statuto giuridico di questi figli e quello dei figli nati nel matrimonio, differenze che sfavoriscono i primi sul piano giuridico e sociale;

Considerato che in questo campo esistono ancora vaste disparità nelle legislazioni degli Stati membri;

Convinti che la condizione dei figli nati fuori matrimonio deve essere migliorata e che l’allestimento di certe regole comuni concernenti il loro statuto giuridico favorirebbe l’attuazione di questo obiettivo e contribuirebbe simultaneamente all’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in questo campo;

Considerato tuttavia che è necessario procedere in tappe successive per quegli Stati che ritengono di non essere in grado di accettare immediatamente certe regole della presente Convenzione,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ogni Parte Contraente si impegna a garantire la conformità della propria legislazione con le disposizioni della presente Convenzione e a notificare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa i provvedimenti presi a tal fine.

Art. 2

La filiazione materna di qualsiasi figlio nato fuori matrimonio risulta dal solo fatto della nascita.

Art. 3

La filiazione paterna di qualsiasi figlio nato fuori matrimonio può essere accertata o stabilita per riconoscimento volontario o decisione giurisdizionale.

Art. 4

Il riconoscimento volontario di paternità può essere oggetto di opposizione o di contestazione, quando queste procedure sono previste dalla legislazione interna, soltanto nel caso in cui la persona che intende riconoscere o ha riconosciuto il figlio non ne è biologicamente il padre.

Art. 5

Nelle azioni inerenti alla filiazione paterna, devono essere ammesse le prove scientifiche atte ad accertare o a escludere la paternità.

Art. 6
  1. I genitori di un figlio nato fuori matrimonio hanno l’obbligo di mantenerlo come se fosse un figlio nato nel matrimonio.
  2. Quando l’obbligo di mantenimento di un figlio nato nel matrimonio incombe a certi membri della famiglia del padre o della madre, il figlio nato fuori matrimonio beneficia pure di quest’obbligo.
Art. 7
  1. Quando la filiazione di un figlio nato fuori matrimonio è stabilita riguardo ai due genitori, l’autorità parentale non può essere attribuita di diritto al solo padre.
  2. L’autorità parentale deve poter essere trasferita; i casi di trasferimento sono disciplinati dalla legislazione interna.
Art. 8

Il padre o la madre di un figlio nato fuori matrimonio, se non ha l’autorità parentale su questo figlio o la custodia di costui, può, in casi appropriati, ottenere un diritto di visita.

Art. 9

I diritti del figlio nato fuori matrimonio nella successione dei genitori e dei membri delle loro famiglie sono quelli di un figlio nato nel matrimonio.

Art. 10

Il matrimonio tra il padre e la madre di un figlio nato fuori matrimonio conferisce a questo figlio lo statuto giuridico di figlio nato nel matrimonio.

Art. 11

l.  La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratificazione, di accettazione o d’approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione. 3. Essa entrerà in vigore, rispetto allo Stato firmatario che solo successivamente la ratificasse, accettasse o approvasse, tre mesi dopo la data del deposito del rispettivo strumento di ratificazione, di accettazione o di approvazione.

Art. 12
  1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, potrà invitare ad aderirvi gli Stati non partecipi del Consiglio.
  2. L’adesione è attuata mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, d’uno strumento d’adesione che avrà effetto tre mesi dopo essere stato depositato.
Art. 13
  1. Ogni Stato può, all’atto della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, designare il o i territori cui s’applica la presente Convenzione.
  2. Ogni Stato, all’atto del deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, o in qualsiasi successivo momento, può, mediante dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio, designato nella dichiarazione, di cui esso cura le relazioni internazionali o in nome del quale ha facoltà di stipulare.
  3. La dichiarazione fatta in virtù del precedente paragrafo potrà essere revocata, per ciascun territorio in essa menzionato, rispettando le condizioni previste nell’articolo 15 della presente Convenzione.
Art. 14
  1. Ogni Stato può, all’atto della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, oppure all’atto della dichiarazione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 13 della presente Convenzione, formulare tre riserve al massimo circa i disposti degli articoli 2 a 10.

Riserve generali non sono permesse; ciascuna riserva deve vertere su una sola disposizione. 2. Ogni riserva ha effetto durante cinque anni a contare dall’entrata in vigore, per la Parte in questione, della presente Convenzione. La riserva potrà venir rinnovata, di quinquennio in quinquennio, mediante dichiarazione indirizzata, prima della fine del periodo, al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 3. Ogni riserva giusta i paragrafi precedenti può essere ritirata, in tutto o in parte, mediante una dichiarazione della Parte autrice, indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa ed entrante in vigore alla data della ricezione.

Art. 15
  1. Ciascuna Parte contraente può, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  2. La disdetta ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.
Art. 16

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio ed a ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

  1. ogni firma;
  2. ogni deposito di strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;
  3. ogni data d’entrata in vigore della Convenzione giusta l’articolo 11;
  4. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 1;
  5. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 13;
  6. ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 14;
  7. il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 14;
  8. ogni notificazione3ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 15 e la data in cui la disdetta avrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Strasburgo, il 15 ottobre 1975, in francese ed in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia
certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Albania9 settembre201110 dicembre2011
Austria*28 maggio198029 agosto1980
Azerbaigian28 marzo2000 A29 giugno2000
Ceca, Repubblica*7 marzo20018 giugno2001
Cipro11 luglio197912 ottobre1979
Danimarcaa18 gennaio197919 aprile1979
Georgia30 aprile200231 luglio2002
Grecia15 giugno198816 settembre1988
Irlanda5 ottobre19886 gennaio1989
Lettonia1° luglio20032 ottobre2003
Liechtenstein*17 aprile199718 luglio1997
Lituania17 aprile199718 luglio1997
Lussemburgo*1° aprile19822 luglio1982
Macedonia*29 novembre20021° marzo2003
Moldova*14 marzo200215 giugno2002
Norvegia19 agosto197611 agosto1978
Polonia*21 giugno199622 settembre1996
Portogallo7 maggio19828 agosto1982
Regno Unito*b24 febbraio198125 maggio1981
Romania*30 novembre1992 A1° marzo1993
Svezia8 giugno197611 agosto1978
Svizzera10 maggio197811 agosto1978
Ucraina26 marzo200927 giugno2009
*Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.
Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
aLa Conv. non si applica alle Isole Faeröer e alla Groenlandia.
bLa Conv. si applica a Guernesey, Herm e Jethou con effetto dal 25 mag. 1981 e all’Isola di Man con effetto dal 1° gen. 1986.

Footnotes

  1. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero dell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. RU 1978 1231

  3. RU 1981 872

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