Concluso il 31 agosto 2004
Entrato in vigore il 30 settembre 2004
(Stato 30 settembre 2004)
Il Consiglio federale svizzero
(in seguito la Svizzera)
e
il Governo degli Stati Uniti d’America
(in seguito le Parti o gli Stati contraenti)
decisi a stabilire un quadro uniforme ed efficace per l’esecuzione delle obbligazioni alimentari e per il riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, e
in conformità alle procedure per la conclusione di accordi esecutivi e autorizzati dal Congresso degli Stati Uniti giusta il paragrafo 459A del «Social Security Act», Titolo 42, «United States Code», paragrafo 659A,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Scopo
- Nel quadro delle disposizioni del presente Accordo, le Parti contraenti intendono disciplinare:
- la copertura o il rimborso di alimenti che un creditore di alimenti o un’autorità che ha fornito prestazioni a un creditore di alimenti residente sul territorio di uno Stato contraente (in seguito: il richiedente) pretende di aver diritto di ricevere da un debitore di alimenti residente sul territorio dell’altro Stato contraente (in seguito: l’opponente) e
- il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni in materia di obbligazioni alimentari, di decisioni di rimborso e di convenzioni di mantenimento (in seguito: decisioni alimentari) rese o riconosciute nella giurisdizione dell’una o dell’altra Parte contraente.
- Per quanto possibile, le decisioni sono rese nello Stato contraente in cui risiede il creditore di alimenti.
Art. 2 Campo d’applicazione
- Il presente Accordo si applica alle obbligazioni alimentari verso un coniuge o un figlio, comprese le obbligazioni alimentari verso un figlio nato fuori del matrimonio. Tuttavia, se non è corredata di una domanda di obbligazione alimentare per un figlio, un’obbligazione alimentare verso un coniuge o un ex coniuge è eseguita sulla base della reciprocità tra la Svizzera e gli Stati o le altre giurisdizioni degli Stati Uniti.
- Il presente Accordo si applica alla copertura degli arretrati di pagamenti dovuti in base a un’obbligazione alimentare valida e a tutti gli interessi applicabili alle somme dovute, come anche alle modifiche e agli altri cambiamenti ufficiali degli alimenti dovuti in base a una decisione alimentare esistente.
- I rimedi giuridici previsti nel presente Accordo non sono esclusivi e non inficiano il ricorso ad altri rimedi giuridici per l’esecuzione di un’obbligazione alimentare valida.
Art. 3 Autorità centrali
- Ciascuna Parte contraente designa un’Autorità centrale incaricata di agevolare l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
- Per la Svizzera, l’Autorità centrale è l’Ufficio federale di giustizia, Sezione del diritto internazionale privato.
- Per gli Stati Uniti d’America, l’Autorità centrale è l’«Office of Child Support Enforcement» del «Department of Health and Human Services», come previsto nel Titolo IV-D del «Social Security Act».
- Le Parti contraenti possono designare altre autorità che eseguono le disposizioni del presente Accordo in collaborazione con l’Autorità centrale.
- Qualsiasi modifica concernente la designazione dell’Autorità centrale o delle altre autorità di una Parte contraente è comunicata senza indugio all’Autorità centrale dell’altra Parte contraente.
- Le comunicazioni sono fatte dall’Autorità centrale o dall’altra autorità designata di una Parte contraente direttamente all’Autorità centrale o all’autorità interessata dell’altra Parte contraente.
Art. 4 Domande, trasmissione di documenti e assistenza giudiziaria
- La domanda di copertura o di rimborso alimentare, oppure di riconoscimento e d’esecuzione di una decisione in materia d’alimenti dovuti da un opponente residente sul territorio di una Parte contraente (in seguito: la Parte richiesta) è presentata dall’Autorità centrale, o dall’autorità designata allo scopo, dell’altra Parte contraente (in seguito: la Parte richiedente), conformemente alle procedure applicabili sia dalla Parte richiedente sia dalla Parte richiesta.
- La domanda è fatta su apposito modulo, preparato d’intesa fra le Autorità centrali delle due Parti contraenti, in inglese e in tedesco, francese o italiano, a seconda della lingua ufficiale del Cantone svizzero interessato, ed è corredata di tutti i documenti pertinenti. Tutti i documenti sono tradotti nella lingua della Parte richiesta. Per le domande presentate alla Svizzera, la lingua è quella ufficiale del Cantone che esegue la domanda. Allo scopo la Svizzera allestisce l’elenco dei Cantoni con le loro lingue ufficiali.
- L’Autorità centrale, o qualsiasi altra autorità designata allo scopo, della Parte richiedente trasmette i documenti menzionati nei paragrafi 2 e 5 del presente articolo all’Autorità centrale, o a qualsiasi altra autorità designata allo scopo, della Parte richiesta.
- Prima di trasmettere i documenti alla Parte richiesta, l’Autorità centrale, o qualsiasi altra autorità designata allo scopo, della Parte richiedente accerta che tali documenti soddisfino le esigenze legali della Parte richiedente e della Parte richiesta e siano conformi alle disposizioni del presente Accordo.
- Se una domanda si fonda su una decisione resa da un tribunale o da un’autorità amministrativa competente oppure se siffatta decisione fa parte dei documenti che corredano la domanda:
- l’Autorità centrale, o qualsiasi altra autorità designata allo scopo, della Parte richiedente ne invia una copia certificata conforme o autenticata secondo i criteri ammessi dalla Parte richiesta;
- la decisione è corredata di una dichiarazione che ne attesti il passaggio in giudicato o, se non passata in giudicato, di una dichiarazione che la decisione è esecutoria e della prova che il difensore è comparso davanti all’istanza che ha reso la decisione o che questi è stato citato e che gli è stata data l’opportunità di parteciparvi;
- l’Autorità centrale, o qualsiasi altra autorità designata allo scopo, della Parte richiedente informa l’Autorità centrale, o qualsiasi altra autorità designata allo scopo, della Parte richiesta riguardo a qualsiasi modifica successiva ex lege della somma dovuta in base all’esecuzione della decisione.
- Per l’adempimento dei compiti loro assegnati dal presente Accordo, gli Stati contraenti si prestano reciproca assistenza e si forniscono le informazioni necessarie, nei limiti fissati dalle rispettive legislazioni, e in conformità a ciascun trattato di assistenza giudiziaria vigente tra le Parti Contraenti.
- Tutti i documenti trasmessi ai termini del presente Accordo sono dispensati dalla legalizzazione.
Art. 5 Funzioni dell’Autorità centrale della Parte richiesta
L’Autorità centrale, o qualsiasi altra autorità designata allo scopo, della Parte richiesta prende, in nome del richiedente, tutti i provvedimenti idonei per la copertura o il rimborso d’alimenti oppure per l’esecuzione di un’obbligazione alimentare, compresa la ricerca del debitore, l’istruzione e il proseguimento di una procedura riguardante un’obbligazione alimentare e, all’occorrenza, lo stabilimento di un legame di filiazione, l’esecuzione di decisione giudiziaria o amministrativa, nonché l’esazione e la ripartizione degli importi di cui si tratta.
Art. 6 Costi delle prestazioni
Ciascuna Autorità centrale si assume i propri costi di funzionamento, senza chiedere contributi al richiedente. L’esecuzione di una decisione resa da un tribunale o da un’autorità amministrativa competente, come anche tutte le altre procedure di cui nel presente Accordo nonché l’assistenza giudiziaria e amministrativa necessaria sono effettuate dalla Parte richiesta senza costi per il richiedente. Tuttavia, per l’esecuzione di una domanda intesa a stabilire un legame di filiazione o un’obbligazione alimentare verso un coniuge o un figlio, la Svizzera può addebitare i costi della procedura davanti al tribunale, compresi quelli per gli esami del sangue e le analisi dei tessuti, alla parte soccombente, se per quest’ultima non sono soddisfatte le premesse per beneficiare dell’assistenza giudiziaria. Ciascuna Parte contraente può, per qualsiasi procedura, addossare i costi all’opponente che compare nella giurisdizione di questa Parte contraente.
Art. 7 Riconoscimento ed esecuzione di decisioni alimentari
- Le decisioni alimentari della Parte richiedente, comprese le decisioni alimentari risultanti da una decisione in materia di filiazione, sono riconosciute ed eseguite nella Parte richiesta nella misura in cui i fatti stabiliti consentono un riconoscimento e un’applicazione in virtù delle leggi e delle procedure applicabili nella Parte richiesta.
- Le decisioni alimentari rese dopo che l’opponente ha rinunciato a comparire sono considerate come le decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo se è dimostrato che l’opponente è stato citato e che gli è stata accordata l’opportunità di essere udito conformemente alle norme vigenti nella Parte richiesta.
Art. 8 Diritto applicabile
- Tutte le azioni e procedure avviate da una Parte contraente in base alle disposizioni del presente Accordo sono condotte conformemente al diritto di tale Parte contraente, comprese le norme procedurali e di diritto internazionale privato.
- La presenza fisica del figlio o del genitore che ne ha la custodia non è obbligatoria per le procedure avviate ai fini delle disposizioni del presente Accordo.
Art. 9 Campo d’applicazione territoriale
Per gli Stati Uniti d’America, il presente Accordo si applica ai cinquanta Stati, al District of Columbia, a Guam, a Porto Rico, alle Isole Vergini degli Stati Uniti e a ogni altra giurisdizione degli Stati Uniti che partecipa al Titolo IV-D del «Social Security Act».
Art. 10 Entrata in vigore
- Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la firma dei due Stati contraenti.
- Il presente Accordo si applica a qualsiasi decisione alimentare in sospeso o a qualsiasi pagamento dovuto sul fondamento di una siffatta decisione, indipendentemente dalla data della pronuncia.
Art. 11 Disdetta
- Ciascuna Parte contraente può disdire il presente Accordo con notificazione scritta inviata per via diplomatica all’altra Parte contraente.
- La disdetta ha effetto il primo giorno del primo mese dopo la ricezione della notifica.
- Nel caso in cui è sospesa, totalmente o parzialmente, la competenza di una Parte contraente di adempiere gli obblighi derivanti dal presente Accordo, l’uno o l’altro Stato contraente può sospendere l’applicazione del presente Accordo o, con il consenso dell’altro Stato contraente, di una parte di esso, dopo averlo notificato tempestivamente e per scritto all’altra Parte. In siffatto caso, le Parti, sfruttando tutte le possibilità pratiche offerte dal proprio diritto interno, cercano di ridurre gli effetti negativi sul mantenimento del riconoscimento e dell’esecuzione delle obbligazioni alimentari coperte dal presente Accordo; in particolare si sforzano di risolvere i casi in sospeso.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Washington in due esemplari, nelle lingue francese e inglese, entrambi i testi facenti parimente fede, il trentuno agosto 2004.