Convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari

0.211.213.02Multilateral International Treaty1 ago 1976

Conchiusa all’Aia il 2 ottobre 1973

Approvata dall’Assemblea federale il 4 marzo 19762

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 maggio 1976

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° agosto 1976

(Stato 15  settembre 2016)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

Desiderosi di stabilire disposizioni comuni per disciplinare il riconoscimento e l’esecuzione reciproci di decisioni inerenti alle obbligazioni alimentari verso gli adulti,

Desiderosi di coordinare queste disposizioni e quelle della Convenzione del 15 aprile 19583concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari verso i figli,

hanno deciso di concludere una convenzione a tal fine e hanno convenuto
le seguenti disposizioni:

Capitolo I: Campo d’applicazione della convenzione

Art. 1

La presente convenzione s’applica alle decisioni in materia di obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, comprese le obbligazioni alimentari verso i figli non legittimi, rese dalle autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente fra:

  1. un creditore e un debitore di alimenti; o
  2. un debitore di alimenti e un’istituzione pubblica che persegue il rimborso della prestazione fornita a un creditore di alimenti.

Essa s’applica pure alle transazioni fatte in tal materia dinanzi a queste autorità e fra queste persone.

Art. 2

La convenzione s’applica alle decisioni e alle transazioni indipendentemente dalla loro denominazione.

Essa s’applica parimente alle decisioni o transazioni che modificano una decisione o una transazione anteriore, anche nel caso in cui questa provenisse da uno Stato non contraente.

Essa s’applica indipendentemente dal carattere internazionale o interno della rivendicazione d’alimenti e indipendentemente dalla cittadinanza o dalla dimora abituale delle parti.

Art. 3

Se la decisione o la transazione non concerne unicamente l’obbligazione alimentare, l’effetto della convenzione resta limitato a quest’ultima.

Capitolo II: Condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni

Art. 4

La decisione resa in uno Stato contraente deve essere riconosciuta o dichiarata esecutoria in un altro Stato contraente:

  1. se è stata resa da un’autorità considerata competente giusta gli articoli 7 o 8; e
  2. se non può più essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d’origine.

Le decisioni esecutorie a titolo provvisionale e le misure provvisionali sono, ancorché suscettibili di ricorso ordinario, riconosciute o dichiarate esecutorie nello Stato richiesto se tali decisioni possono esservi pronunciate ed eseguite.

Art. 5

Il riconoscimento o l’esecuzione della decisione può nondimeno essere negato:

  1. se il riconoscimento o l’esecuzione della decisione è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico dello Stato richiesto; o
  2. se la decisione risulta da una frode commessa nella procedura; o
  3. se un litigio tra le stesse parti e vertente sul medesimo oggetto è pendente dinanzi a un’autorità dello Stato richiesto, adita per prima; o
  4. se la decisione è incompatibile con una decisione resa tra le stesse parti e vertente sul medesimo oggetto, sia nello Stato richiesto sia in un altro Stato, qualora, in quest’ultimo caso, essa adempia le condizioni necessarie per il riconoscimento e l’esecuzione nello Stato richiesto.
Art. 6

Impregiudicate le disposizioni dell’articolo 5, una decisione in contumacia è riconosciuta o dichiarata esecutoria soltanto se l’atto introduttivo dell’istanza e contenente gli elementi essenziali della domanda è stato notificato o significato alla parte contumace secondo il diritto dello Stato d’origine e se, tenuto conto delle circostanze, questa parte ha usufruito di un termine sufficiente per presentare la propria difesa.

Art. 7

L’autorità dello Stato d’origine è considerata competente giusta la convenzione:

  1. se il debitoreo il creditore di alimenti aveva la sua dimora abituale nello Stato d’origine al momento dell’introduzione dell’istanza; o
  2. se il debitoree il creditore di alimenti erano cittadini dello Stato d’origine al momento dell’introduzione dell’istanza; o
  3. se il convenuto si è sottoposto alla competenza di quest’autorità, sia esplicitamente sia pronunciandosi nel merito senza riserve inerenti alla competenza.
Art. 8

Impregiudicate le disposizioni dell’articolo 7, le autorità di uno Stato contraente che hanno statuito sulla rivendicazione di alimenti sono considerate competenti giusta la convenzione se questi alimenti sono dovuti per effetto di un divorzio, di una separazione, di un annullamento o di una nullità di matrimonio pronunciati davanti a un’autorità di questo Stato riconosciuta competente in materia, secondo il diritto dello Stato richiesto.

Art. 9

L’autorità dello Stato richiesto è vincolata dagli accertamenti di fatto su cui l’autorità dello Stato d’origine ha fondato la propria competenza.

Art. 10

Qualora la decisione verta su parecchie conclusioni della domanda d’alimenti e il riconoscimento o l’esecuzione non possa essere accordato per il tutto, l’autorità dello Stato richiesto applica la convenzione alla parte di decisione che può essere riconosciuta o dichiarata esecutoria.

Art. 11

Qualora la decisione abbia ordinato la prestazione di alimenti con pagamenti periodici, l’esecuzione è accordata sia per i pagamenti scaduti sia per quelli maturandi.

Art. 12

L’autorità dello Stato richiesto non procede ad alcun esame nel merito della decisione, salvo che la convenzione non disponga altrimenti.

Capitolo III: Procedura di riconoscimento e d’esecuzione delle decisioni

Art. 13

La procedura di riconoscimento o d’esecuzione della decisione è retta dal diritto dello Stato richiesto, salvo che la convenzione non disponga altrimenti.

Art. 14

Il riconoscimento o l’esecuzione parziale di una decisione può sempre essere chiesto.

Art. 15

Il creditore d’alimenti che, nello Stato d’origine, ha beneficiato completamente o parzialmente dell’assistenza giudiziaria o di un’esenzione dei costi e delle spese beneficia, in qualsiasi procedura di riconoscimento o d’esecuzione, dell’assistenza più favorevole o dell’esenzione più ampia prevista dal diritto dello Stato richiesto.

Art. 16

Nessuna cauzione né alcun deposito, indipendentemente dalla denominazione, può essere imposto per garantire il pagamento dei costi e delle spese nelle procedure previste nella convenzione.

Art. 17

La parte che invoca il riconoscimento o domanda l’esecuzione di una decisione deve produrre:

  1. una copia completa e conforme della decisione;
  2. qualsiasi documento atto a provare che la decisione non può più essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d’origine e, all’occorrenza, ch’essa vi è esecutoria;
  3. se si tratta di una decisione in contumacia, l’originale o una copia certificata conforme del documento atto a provare che l’atto introduttivo dell’istanza, contenente gli elementi essenziali della domanda, è stato regolarmente notificato o significato alla parte contumace secondo il diritto dello Stato d’origine;
  4. all’occorrenza, qualsiasi documento atto a provare ch’essa ha ottenuto l’assistenza giudiziaria o un’esenzione dai costi e dalle spese nello Stato d’origine;
  5. salvo dispensa dell’autorità dello Stato richiesto, la traduzione certificata conforme dei documenti menzionati qui sopra.

Se non sono prodotti i documenti suddetti o se il contenuto della decisione non consente all’autorità dello Stato richiesto di verificare l’adempimento delle condizioni della convenzione, quest’autorità impartisce un termine per produrre tutti i documenti necessari.

Nessuna legalizzazione né formalità analoga può essere richiesta.

Capitolo IV: Disposizioni completive inerenti alle istituzioni pubbliche

Art. 18

La decisione resa contro un debitore di alimenti a domanda di un’istituzione pubblica che persegue il rimborso di prestazioni fornite al creditore d’alimenti è riconosciuta e dichiarata esecutoria conformemente alla convenzione:

  1. se il rimborso può essere ottenuto da questa istituzione secondo la legge che la regge; e
  2. se l’esistenza di un’obbligazione alimentare fra questo creditore e questo debitore è prevista dalla legge interna designata dal diritto internazionale privato dello Stato richiesto.
Art. 19

Un’istituzione pubblica può, nella misura delle prestazioni fornite al creditore, domandare il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione resa tra il creditore e il debitore d’alimenti se, secondo la legge che la regge, essa è di diritto abilitata a invocare il riconoscimento o a domandare l’esecuzione della decisione in vece del creditore.

Art. 20

Impregiudicate le disposizioni dell’articolo 17, l’istituzione pubblica che invoca il riconoscimento o domanda l’esecuzione deve produrre ogni documento atto a provare ch’essa adempie le condizioni previste nell’articolo 18 numero 1 o nell’articolo 19 e che le prestazioni sono state fornite al creditore d’alimenti.

Capitolo V: Transazioni

Art. 21

Le transazioni esecutorie nello Stato d’origine sono riconosciute e dichiarate esecutorie alle stesse condizioni delle decisioni, in quanto queste condizioni siano loro applicabili.

Capitolo VI: Disposizioni diverse

Art. 22

Gli Stati contraenti la cui legge impone restrizioni ai trasferimenti di fondi accorderanno la massima priorità ai trasferimenti di fondi destinati ad essere pagati come alimenti o a sopperire ai costi e alle spese ingenerati da qualsiasi domanda retta dalla convenzione.

Art. 23

La convenzione non impedisce che un altro strumento internazionale vincolante lo Stato d’origine e lo Stato richiesto o il diritto non convenzionale dello Stato richiesto siano invocati per ottenere il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione o di una transazione.

Art. 24

La convenzione è applicabile indipendentemente dalla data in cui è stata resa la decisione.

La decisione resa prima dell’entrata in vigore della convenzione nei rapporti tra lo Stato d’origine e lo Stato richiesto è dichiarata esecutoria in quest’ultimo Stato soltanto per i pagamenti che giungeranno a scadenza dopo questa entrata in vigore.

Art. 25

Qualsiasi Stato contraente può, in qualsiasi momento, dichiarare che le disposizioni della convenzione si estenderanno, nelle sue relazioni con gli Stati che avranno fatto la medesima dichiarazione, a qualsiasi atto autentico steso dinanzi a un’autorità o a un pubblico ufficiale, ricevuto ed esecutorio nello Stato d’origine, nella misura in cui queste disposizioni possono essere applicate a questi atti.

Art. 26

Qualsiasi Stato contraente può, conformemente all’articolo 34, riservarsi il diritto di non riconoscere né dichiarare esecutorie:

  1. le decisioni e le transazioni vertenti sugli alimenti dovuti per il periodo posteriore al matrimonio o al ventunesimo anniversario del creditore da parte di un debitore che non sia il coniuge o l’ex coniuge del creditore;
  2. le decisioni e le transazioni in materia di obbligazioni alimentari a. fra collaterali; b. fra affini;
  3. le decisioni e le transazioni che non prevedono la prestazione di alimenti mediante pagamenti periodici.

Nessuno Stato contraente che avrà fatto uso di una riserva potrà pretendere che la convenzione s’applichi alle decisioni e alle transazioni escluse da questa riserva.

Art. 27

Se uno Stato contraente prevede, in materia di obbligazioni alimentari, due o più sistemi di diritto applicabili a categorie differenti di persone, qualsiasi riferimento alla legge di questo Stato concerne il sistema giuridico che il diritto di questo Stato designa applicabile a una data categoria di persone.

Art. 28

Se uno Stato contraente comprende due o più unità territoriali in cui s’applicano differenti sistemi di diritto per quanto concerne il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni in materia di obbligazioni alimentari:

  1. qualsiasi riferimento alla legge, alla procedura o all’autorità dello Stato d’origine concerne la legge, la procedura o l’autorità dell’unità territoriale in cui è stata resa la decisione;
  2. qualsiasi riferimento alla legge, alla procedura o all’autorità dello Stato richiesto concerne la legge, la procedura o l’autorità dell’unità territoriale in cui è invocato il riconoscimento o l’esecuzione;
  3. qualsiasi riferimento fatto, nell’applicazione dei numeri 1 e 2, sia alla legge o alla procedura dello Stato d’origine, sia alla legge o alla procedura dello Stato richiesto, deve essere interpretato come comprendente tutte le norme e i principi legali appropriati dello Stato contraente, reggenti le unità territoriali che lo formano;
  4. qualsiasi riferimento alla dimora abituale del creditore o del debitore d’alimenti nello Stato d’origine concerne la dimora abituale nell’unità territoriale in cui è stata resa la decisione.

Qualsiasi Stato contraente può, in qualsiasi momento, dichiarare che non applicherà una o più di queste norme a una o più disposizioni della convenzione.

Art. 29

La presente convenzione sostituisce, nei rapporti tra gli Stati che ne sono partecipi, la convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia d’obbligazioni alimentari verso i figli, conclusa all’Aia il 15 aprile 1958.

Capitolo VII: Disposizioni finali

Art. 30

La convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano membri della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato in occasione della sua Dodicesima sessione.

Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Art. 31

Qualsiasi Stato divenuto membro della Conferenza soltanto dopo la Dodicesima sessione o appartenente all’Organizzazione delle Nazioni Unite o a una sua istituzione specializzata, ovvero partecipe dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia4potrà aderire alla presente convenzione dopo ch’essa sarà entrata in vigore in virtù dell’articolo 35 alinea 1.

Lo strumento d’adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

L’adesione avrà effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non vi avranno mosso obiezione nei dodici mesi dopo la ricezione della notificazione prevista nel numero 3 dell’articolo 37. Una tale obiezione potrà parimente essere mossa da qualsiasi Stato membro al momento di una ratificazione, accettazione o approvazione della convenzione, successiva all’adesione. Queste obiezioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Art. 32

Qualsiasi Stato, al momento della firma, ratificazione, approvazione, accettazione o adesione, potrà dichiarare che la convenzione si estende all’insieme dei territori da esso rappresentati sul piano internazionale, o a uno o più di questi territori. Questa dichiarazione avrà effetto al momento dell’entrata in vigore della convenzione per detto Stato.

Successivamente, qualsiasi estensione di tale natura sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

L’estensione avrà effetto nei rapporti tra gli Stati contraenti che, nei dodici mesi dopo la ricezione della notificazione prevista nell’articolo 37 numero 4, non vi avranno mosso obiezione e il territorio o i territori le cui relazioni internazionali sono garantite dallo Stato di cui si tratta e per il quale od i quali la notificazione sarà stata fatta.

Una tale obiezione potrà pure essere mossa da qualsiasi Stato membro al momento di una ratificazione, accettazione o approvazione successiva all’estensione.

Queste obiezioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Art. 33

Qualsiasi Stato contraente comprendente due o più unità territoriali in cui s’applicano sistemi di diritto diversi per quanto concerne il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni in materia di obbligazioni alimentari può, al momento della firma, ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente convenzione si estende a tutte queste unità territoriali o soltanto a una o a più di esse e, in qualsiasi momento, può modificare questa dichiarazione facendone una nuova. Queste dichiarazioni sono notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi e indicano esplicitamente l’unità territoriale cui s’applica la convenzione.

Gli altri Stati contraenti possono negare il riconoscimento di una decisione in materia di obbligazioni alimentari se, al momento in cui è invocato il riconoscimento, la convenzione non è applicabile all’unità territoriale in cui è stata ottenuta la decisione.

Art. 34

Qualsiasi Stato potrà, il più tardi al momento della ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, fare una o più delle riserve previste nell’articolo 26. Nessuna altra riserva è ammessa.

Parimente, qualsiasi Stato potrà, notificando un’estensione della convenzione conformemente all’articolo 32, fare una o più di queste riserve con effetto limitato ai territori o a certi territori compresi nell’estensione.

Qualsiasi Stato contraente può, in qualsiasi momento, ritirare una riserva già fatta. Questo ritiro è notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

L’effetto della riserva cessa il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notificazione menzionata nell’alinea precedente.

Art. 35

La convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese di calendario successivo al deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione previsto nell’articolo 30.

Successivamente la convenzione entrerà in vigore: – per ogni Stato firmatario che la ratificherà, accetterà o approverà successivamente, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito del rispettivo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione; – per qualsiasi Stato aderente, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 31; – per i territori cui la convenzione è stata estesa conformemente all’articolo 32, il primo giorno del terzo mese di calendario successivo alla scadenza del termine di cui a detto articolo.

Art. 36

La convenzione vige per cinque anni a contare dalla data dell’entrata in vigore conformemente all’articolo 35 alinea 1 anche per gli Stati che l’avranno ulteriormente ratificata, accettata o approvata o che vi avranno aderito.

La convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo disdetta.

La disdetta sarà, almeno sei mesi prima della scadenza del termine quinquennale, notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. Essa potrà restringersi a certi territori cui s’applica la convenzione.

La disdetta avrà effetto soltanto riguardo allo Stato che l’avrà notificata. La convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Art. 37

Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notifica agli Stati membri della Conferenza, come anche agli altri Stati che vi avranno aderito conformemente alle disposizioni dell’articolo 31:

  1. le firme, ratificazioni, accettazioni e approvazioni di cui all’articolo 30;
  2. la data in cui la presente convenzione entra in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo 35;
  3. le adesioni di cui all’articolo 31 e la data in cui esse avranno efficacia;
  4. le estensioni di cui all’articolo 32 e la data in cui esse avranno efficacia;
  5. le obiezioni alle adesioni e alle estensioni di cui gli articoli 31 e 32;
  6. le dichiarazioni menzionate negli articoli 25 e 32;
  7. le disdette di cui all’articolo 36;
  8. le riserve previste negli articoli 26 e 34 e il ritiro delle riserve previsto nell’articolo 34.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.Fatto all’Aia, il 2 ottobre 1973, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui copia certificata conforme sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascuno Stato membro della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato in occasione della sua Dodicesima sessione.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania29 agosto2011 A1° dicembre2012
Andorra*6 aprile2011 A1° luglio2012
Australia*20 ottobre2000 A1° febbraio2002
Ceca, Repubblica*28 gennaio1993 S1° gennaio1993
Danimarca*7 ottobre19871° gennaio1988
Isole Faeröer*7 ottobre19871° gennaio1988
Estonia*17 dicembre1996 A1° aprile1998
Finlandia*29 aprile19831° luglio1983
Francia19 luglio19771° ottobre1977
Germania*28 gennaio19871° aprile1987
Grecia*13 novembre20031° febbraio2004
Italia*2 ottobre19811° gennaio1982
Lituania*5 giugno2002 A1° ottobre2003
Lussemburgo*19 marzo19811° giugno1981
Norvegia*12 aprile19781° luglio1978
Paesi Bassi*12 dicembre19801° marzo1981
Aruba*12 dicembre19811° marzo1981
Curaçao*12 dicembre19811° marzo1981
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)*12 dicembre19801° marzo1981
Sint Maarten*12 dicembre19801° marzo1981
Polonia*14 febbraio1995 A1° luglio1996
Portogallo*4 dicembre19751° agosto1976
Regno Unito*21 dicembre19791° marzo1980
Isola di Man*5 gennaio19841° aprile1985
Jersey15 agosto20031° novembre2003
Slovacchia*26 aprile1993 S1° gennaio1993
Spagna16 giugno19871° settembre1987
Svezia*17 febbraio19771° maggio1977
Svizzera18 maggio19761° agosto1976
Turchia*23 agosto19831° novembre1983
Ucraina*3 aprile2007 A1° agosto2008
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazione non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet della Conferenza dell’Aja: www.hcch.net/fr/instruments/conventions oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. Dal testo originale francese.

  2. Art. 2 cpv. 1 del DF del 4 mar. 1976 (RU 1976 1557).

  3. RS 0.211.221.432

  4. RS 0.193.501

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