Statuto della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato

0.201Multilateral International Treaty6 mag 1957

Conchiuso all’Aia il 31 ottobre 19511
Approvato dall’Assemblea federale il 5 marzo 19572
Istrumento d’approvazione depositato dalla Svizzera il 6 maggio 1957
Entrato in vigore per la Svizzera il 6 maggio 1957

Emendato della Ventesima sessione della Conferenza all’Aia il 30 giugno 20053
Approvato dagli Stati membri secondo l’articolo 12 il 30 settembre 2006
Strumenti depositati dalla Svizzera il 29 marzo 2006
Entrato in vigore 1° gennaio 2007

(Stato 17 maggio 2023)

I Governi dei Paesi di seguito specificati:
Repubblica federale di Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Giappone, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Svezia e Svizzera,

considerando il carattere permanente della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato,

animati dal desiderio di accentuare questo carattere,

avendo, a tale scopo, ritenuto opportuno di dotare la Conferenza di uno Statuto,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

La Conferenza dell’Aia ha lo scopo di lavorare all’unificazione progressiva delle norme di diritto internazionale privato.

Art. 2
  1. Sono Membri della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato gli Stati che hanno già partecipato a una o più Sessioni della Conferenza e accettano il presente Statuto.
  2. Possono diventare Membri tutti gli altri Stati la cui partecipazione presenta un interesse di natura giuridica per i lavori della Conferenza. L’ammissione di nuovi Stati membri è decisa dai Governi degli Stati partecipanti, su proposta di uno o più di essi, alla maggioranza dei voti emessi entro sei mesi dal giorno in cui la proposta è stata presentata ai Governi.
  3. L’ammissione diventa effettiva con l’accettazione del presente Statuto da parte dello Stato interessato.
Art. 3
  1. Gli Stati membri della Conferenza possono decidere, alla maggioranza dei voti emessi in una riunione sugli affari generali e la politica cui partecipi la maggioranza dei Stati membri, di ammettere come Membro anche un’Organizzazione regionale di integrazione economica che abbia presentato domanda di ammissione al Segretario generale. I riferimenti ai Membri nel presente Statuto si intendono fatti a tali Organizzazioni membri, salvo espressa indicazione contraria. L’ammissione diventa effettiva con l’accettazione dello Statuto da parte dell’Organizzazione regionale di integrazione economica interessata.
  2. Per poter presentare domanda di ammissione alla Conferenza in qualità di Membro, l’Organizzazione regionale di integrazione economica deve essere costituita unicamente da Stati sovrani e i cui Stati membri le abbiano trasferito competenze in materie di competenza della Conferenza, compresa la facoltà di assumere decisioni che vincolino i suoi Stati membri per queste materie.
  3. L’Organizzazione regionale di integrazione economica che presenti domanda di ammissione presenta, contestualmente a tale domanda, una dichiarazione di competenza specificante le materie per le quali i suoi Stati membri le hanno trasferito la competenza.
  4. Ogni Organizzazione membro e i suoi Stati membri provvedono affinché qualunque cambiamento riguardante la competenza dell’Organizzazione membro o la sua composizione sia notificato al Segretario generale, che ne informa gli altri Membri della Conferenza.
  5. Si presume che gli Stati membri dell’Organizzazione membro conservino la competenza in tutte le materie per le quali non siano stati specificamente dichiarati né notificati trasferimenti di competenza.
  6. Ogni Membro della Conferenza può chiedere informazioni all’Organizzazione membro e ai suoi Stati membri circa la competenza dell’Organizzazione membro in relazione a qualunque aspetto specifico di cui si occupi la Conferenza. L’Organizzazione membro e i suoi Stati membri provvedono affinché siano fornite le informazioni in risposta a tali richieste.
  7. L’Organizzazione membro esercita i suoi diritti di Membro in alternanza con i suoi Stati membri che sono Membri della Conferenza, nei rispettivi settori di competenza.
  8. L’Organizzazione membro può disporre, nelle materie di sua competenza, nelle riunioni della Conferenza cui ha il diritto di partecipare, di un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che le hanno trasferito la competenza per quelle materie e che hanno diritto di voto nelle riunioni in questione e per le quali sono registrati. Quando l’Organizzazione membro esercita il suo diritto di voto, i suoi Stati membri non esercitano i loro, e viceversa.
  9. Con «Organizzazione regionale di integrazione economica» si intende un’organizzazione internazionale che sia costituita unicamente da Stati sovrani e i cui Stati membri le abbiano trasferito competenze in un elenco di materie, compresa la facoltà di assumere decisioni che vincolino i suoi Stati membri per queste materie.
Art. 4
  1. Il Consiglio Affari generali e Politica (di seguito «il Consiglio»), composto da tutti i Membri, provvede al funzionamento della Conferenza. Il Consiglio si riunisce, di massima, ogni anno.
  2. Il Consiglio provvede al funzionamento tramite un Ufficio Permanente di cui dirige le attività.
  3. Il Consiglio esamina tutte le proposte da mettere all’ordine del giorno della Conferenza. Esso è libero di decidere sul seguito da dare a queste proposte.
  4. La Commissione di Stato olandese, istituita con Decreto reale del 20 febbraio 1897 per promuovere la codificazione del diritto internazionale privato, stabilisce, consultati i Membri della Conferenza, la data delle Sessioni diplomatiche.
  5. La Commissione di Stato si rivolge al Governo dei Paesi Bassi per la convocazione dei Membri. Il Presidente della Commissione di Stato presiede le Sessioni della Conferenza.
  6. Le Sessioni ordinarie della Conferenza si tengono, di massima, ogni quattro anni.
  7. Se necessario, sentita la Commissione di Stato, il Consiglio può chiedere al Governo olandese di convocare la Conferenza in Sessione straordinaria.
  8. Il Consiglio può consultare la Commissione di Stato su qualsiasi altro aspetto che interessi la Conferenza.
Art. 5
  1. L’Ufficio Permanente ha sede all’Aia. È composto di un Segretario generale e di quattro Segretari nominati dal Governo dei Paesi Bassi su presentazione della Commissione di Stato.
  2. Il Segretario generale e i Segretari devono possedere adeguate conoscenze giuridiche e esperienza pratica. Ai fini della nomina sono considerate anche la diversità della rappresentanza geografica e la competenza in campo giuridico.
  3. È data facoltà di aumentare il numero di Segretari, previa consultazione del Consiglio e nel rispetto dell’articolo 10.
Art. 6

Sotto la direzione del Consiglio, l’Ufficio Permanente è incaricato:

  1. di preparare e organizzare le Sessioni della Conferenza dell’Aia, le riunioni del Consiglio e delle Commissioni speciali;
  2. dei lavori di Segreteria delle Sessioni e delle riunioni di cui sopra;
  3. di tutti i compiti propri delle attività di una segreteria.
Art. 7
  1. Per agevolare la comunicazione fra i Membri della Conferenza e l’Ufficio Permanente, i Governi dei singoli Stati membri designano un organo nazionale, e ciascuna Organizzazione membro un organo di collegamento.
  2. L’Ufficio Permanente può corrispondere con tutti gli organi così designati e con le competenti organizzazioni internazionali.
Art. 8
  1. Le Sessioni e, nell’intervallo tra le Sessioni, il Consiglio possono istituire Commissioni speciali per preparare progetti di Convenzione ovvero studiare questioni di diritto internazionale privato rientranti nelle finalità della Conferenza.
  2. Le Sessioni, il Consiglio e le Commissioni speciali operano, nella massima misura possibile, per consenso.
Art. 9
  1. Le spese iscritte nel bilancio annuale della Conferenza sono ripartite fra gli Stati membri della Conferenza.
  2. Un’Organizzazione membro non è tenuta a versare un ulteriore contributo rispetto ai suoi Stati membri al bilancio annuale della Conferenza ma versa un importo, determinato dalla Conferenza in consultazione con l’Organizzazione membro, per coprire le spese amministrative supplementari che la sua qualità di Membro comporta.
  3. In ogni caso, alle spese di viaggio e soggiorno dei Delegati al Consiglio e alle Commissioni speciali provvedono i Membri rappresentati.
Art. 10
  1. Ogni anno il bilancio della Conferenza è presentato al Consiglio dei Rappresentanti diplomatici degli Stati membri all’Aia, per approvazione.
  2. I Rappresentanti decidono anche la ripartizione fra gli Stati membri delle spese che il bilancio pone a carico di questi ultimi.
  3. I Rappresentanti diplomatici si riuniscono, a tale scopo, sotto la Presidenza del Ministro degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.
Art. 11
  1. Le spese per le Sessioni ordinarie e straordinarie della Conferenza sono a carico del Governo dei Paesi Bassi.
  2. In ogni caso, alle spese di viaggio e soggiorno dei Delegati provvedono i Membri rispettivi.
Art. 12

Gli usi della Conferenza continuano a rimanere in vigore per quanto non siano contrari al presente Statuto oppure ai Regolamenti4.

Art. 13
  1. Le modifiche del presente Statuto sono adottate per consenso degli Stati membri presenti a una riunione sugli affari generali e la politica.
  2. Queste modifiche entrano in vigore, per tutti i Membri, tre mesi dopo che siano state approvate dai due terzi degli Stati membri secondo le rispettive procedure interne, ma non prima di nove mesi dalla data della loro adozione.
  3. La riunione di cui al paragrafo 1 può modificare per consenso i termini temporali di cui al paragrafo 2.
Art. 14

Le disposizioni del presente Statuto saranno completate da Regolamenti diretti a garantirne l’esecuzione. L’Ufficio Permanente provvede a stabilire tali Regolamenti e li presenta a una Sessione diplomatica, al Consiglio dei Rappresentanti diplomatici ovvero al Consiglio Affari generali e Politica, per approvazione.

Art. 15
  1. Il presente Statuto è presentato per accettazione ai Governi degli Stati che hanno partecipato a una o più Sessioni della Conferenza. Entrerà in vigore non appena sarà stato accettato dalla maggioranza degli Stati rappresentati alla Settima sessione.
  2. La dichiarazione di accettazione è depositata presso il Governo dei Paesi Bassi, che ne informa i Governi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
  3. Il Governo dei Paesi Bassi, in caso di ammissione di un nuovo Membro, notifica la dichiarazione di accettazione di questo nuovo Membro a tutti i Membri.
Art. 16
  1. Ogni Membro potrà denunciare il presente Statuto decorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1.
  2. La denuncia è notificata al Ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della scadenza dell’esercizio finanziario della Conferenza e diventa effettiva allo scadere di quest’esercizio, ma unicamente per il Membro che l’avrà notificata.

I testi in lingua francese e inglese del presente Statuto, modificato il primo gennaio 2007, fanno ugualmente fede.

Ufficio federale di giustizia (UFG)
Bundesrain 20
3003 Berna
Svizzera
Tel.: +41 (58) 463 8864
fax: +41 (58) 462 7864
e-mail: ipr@bj.admin.ch

Stati partecipantiRatifica
Adesione
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania4 giugno20024 giugno2002
Andorra11 giugno201511 giugno2015
Arabia Saudita19 ottobre201619 ottobre2016
Argentina28 aprile197228 aprile1972
Armenia28 aprile201528 aprile2015
Australia1° novembre19731° novembre1973
Austria16 settembre195415 luglio1955
Azerbaigian29 luglio201429 luglio2014
Belarus12 luglio200112 luglio2001
Belgio1° settembre195315 luglio1955
Bosnia e Erzegovina7 giugno20017 giugno2001
Brasile23 febbraio200123 febbraio2001
Bulgaria22 aprile199922 aprile1999
Burkina Faso16 ottobre201316 ottobre2013
Canada7 ottobre19687 ottobre1968
Ceca, Repubblica1° aprile1993 S28 gennaio1993
Cile25 aprile198625 aprile1986
Cina3 luglio19873 luglio1987
Macao18 agosto199920 dicembre1999
Cipro8 ottobre19848 ottobre1984
Corea (Sud)20 agosto199720 agosto1997
Costa Rica27 gennaio201127 gennaio2011
Croazia1° ottobre1995 S12 giugno1995
Danimarca26 febbraio195415 luglio1955
Dominicana, Repubblica4 marzo20204 marzo2020
Ecuador2 novembre20072 novembre2007
Egitto24 aprile196124 aprile1961
El Salvador2 marzo20222 marzo2022
Estonia13 maggio199813 maggio1998
Filippine14 luglio201014 luglio2010
Finlandia2 dicembre19552 dicembre1955
Francia20 aprile196420 aprile1964
Georgia28 maggio200128 maggio2001
Germania14 dicembre195514 dicembre1955
Giappone27 giugno195727 giugno1957
Giordania13 giugno200113 giugno2001
Grecia26 agosto195526 agosto1955
Honduras9 settembre20219 settembre2021
India13 marzo200813 marzo2008
Irlanda26 agosto195526 agosto1955
Islanda14 novembre200314 novembre2003
Israele24 settembre196424 settembre1964
Italia26 giugno195726 giugno1957
Kazakistan14 giugno201714 giugno2017
Lettonia11 agosto199211 agosto1992
Lituania23 ottobre200123 ottobre2001
Lussemburgo12 marzo195612 marzo1956
Macedonia del Nord1° dicembre1993 S20 settembre1993
Malaysia2 ottobre20022 ottobre2002
Malta30 gennaio199530 gennaio1995
Marocco6 settembre19936 settembre1993
Maurizio19 gennaio201119 gennaio2011
Messico18 marzo198618 marzo1986
Moldova16 marzo201616 marzo2016
Monaco8 agosto19968 agosto1996
Montenegro1° marzo2007 S3 giugno2006
Norvegia15 luglio195515 luglio1955
Nuova Zelandaa5 febbraio20025 febbraio2002
Paesi Bassi25 settembre195415 luglio1955
Aruba25 settembre195415 luglio1955
Curaçao25 settembre195415 luglio1955
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
25 settembre195415 luglio1955
Sint Marteen25 settembre195415 luglio1955
Panama29 maggio200229 maggio2002
Paraguay28 giugno200528 giugno2005
Perù29 gennaio200129 gennaio2001
Polonia29 maggio198429 maggio1984
Portogallo8 dicembre195315 luglio1955
Regno Unito3 gennaio195515 luglio1955
Romania10 aprile199110 aprile1991
Russia6 dicembre20016 dicembre2001
Serbia1° giugno2001 S26 aprile2001
Singapore9 aprile20149 aprile2014
Slovacchia1° giugno1993 S26 aprile1993
Slovenia15 novembre1992 S18 giugno1992
Mongolia1° luglio20211° luglio2021
Namibia19 gennaio202119 gennaio2021
Nicaragua21 ottobre202021 ottobre2020
Spagna8 dicembre195315 luglio1955
Sri Lanka27 settembre200127 settembre2001
Stati Uniti15 ottobre196415 ottobre1964
Sudafrica14 febbraio200214 febbraio2002
Suriname7 ottobre19777 ottobre1977
Svezia9 dicembre195315 luglio1955
Svizzera6 maggio19576 maggio1957
Thailandia3 marzo20213 marzo2021
Tunisia4 novembre20144 novembre2014
Turchia26 agosto195526 agosto1955
Ucraina3 dicembre20033 dicembre2003
Ungheria6 gennaio19876 gennaio1987
Unione europea*3 aprile20073 aprile2007
Uruguay27 luglio198327 luglio1983
Uzbekistan4 marzo20204 marzo2020
Venezuela25 luglio197925 luglio1979
Vietnam10 aprile201310 aprile2013
Zambia17 maggio201317 maggio2013
* Riserve e dichiarazioni. I testi in inglese possono essere consultati sul sito Internet del Governo Paesi Bassi:www.overheid.nl> English > Treaty Database, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Lo statuto non vale per Tokelau.

Footnotes

  1. Nella RU: erroneamente, 1° mar. 1954.

  2. Art. 2 cpv. 1 del DF del 5 mar. 1957 (RU 1957 483).

  3. RU 2007 425

  4. Non publicati nella RU.