Scambio di note del 6 marzo 1926 fra la Svizzera e l’Austria concernente l’applicazione dei trattati anteriori

0.196.116.31Bilateral International Treaty7 mar 1926

Autorizzazione data dall’Assemblea federale il 19 febbraio 19261
Entrato in vigore il 7 marzo 1926

(Stato 7 marzo 1926)

Con scambio di note del 6 marzo 1926 la Svizzera e l’Austria hanno stabilito che un certo numero di trattati conchiusi fra la Confederazione Svizzera e la Monarchia austro‑ungarica continuano a essere applicabili nelle relazioni fra la Svizzera e la Repubblica d’Austria. Facciamo seguire il testo della nota svizzera; il contenuto delle due note è identico.

Nota svizzera

Traduzione In occasione dello scambio degli atti di ratificazione del Trattato che è stato conchiuso il 25 maggio l9252, fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria, il sottoscritto, Capo del Dipartimento politico federale, ha l’onore di confermare che il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco hanno stipulato le disposizioni seguenti:

  1. Le Convenzioni internazionali indicate qui appresso sono applicabili nelle relazioni fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria:
    1. 3 Dichiarazione di reciprocità fra il Consiglio federale svizzero e il Governo austro‑ungarico circa l’esecuzione nel Canton Vaud delle sentenze in materia civile pronunciate in Austria‑Ungheria e l’esecuzione nell’Austria-Ungheria delle sentenze in materia civile pronunciate nel Canton Vaud, del 16 febbraio/7 marzo 1885, completata dalla Dichiarazione di reciprocità fra il Consiglio di Stato dei Canton Vaud e il Governo austriaco, del 9 marzo/10 dicembre 1897;
    2. 4 Dichiarazione di reciprocità fra il Consiglio di Stato del Canton Zurigo e il Governo austriaco concernente l’esecuzione delle sentenze in materia civile, del 31 gennaio/14 marzo 1907;
    3. Dichiarazione di reciprocità fra il Consiglio di Stato del Canton San Gallo e il Governo austriaco concernente l’esecuzione delle sentenze in materia civile, del 30 dicembre 1908/19 febbraio 1909;
    4. Convenzione del 29 ottobre 18855fra la Svizzera e l’Austria‑Ungheria per la libertà reciproca delle persone professanti arti salutari e domiciliate nelle vicinanze del confine, di esercitare la loro professione in queste vicinanze;
    5. Dichiarazione fra la Svizzera e l’Austria‑Ungheria sulla riaccettazione d’individui espulsi che furono già loro attinenti, del 21/28 ottobre 18876;
    6. Dichiarazione di reciprocità fra la Svizzera e l’Austria, dell’anno 1898, concernente l’estradizione per minacce d’attentati contro le persone7;
    7. Dichiarazione del 30 dicembre 18998per la corrispondenza diretta fra i Tribunali e i Ministeri pubblici austriaci, da una parte, e le autorità giudiziarie svizzere, dall’altra, con l’avvertenza che all’art. Il si devono cancellare, nell’enumerazione9, le Corti di giustizia e i Ministeri pubblici di Praga, Brunn e Trieste e che nell’elenco delle autorità giudiziarie svizzere autorizzate a corrispondere direttamente con i tribunali austriaci in materia d’assistenza giudiziaria si devono aggiungere: il Tribunale federale svizzero in Losanna, il Tribunale federale delle assicurazioni in Lucerna, il Ministero pubblico federale in Berna e la Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia in Berna;
    8. Accordo concernente la corrispondenza diretta fra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e le Autorità provinciali austriache, dei 6 maggio/17 dicembre 191010
    9. Dichiarazione fra la Svizzera e l’Austria circa il diritto reciproco di rimpatrio sulla linea ferroviaria St. Margretheri‑Bregeriz, del 15 marzo 191111.
  2. La Dichiarazione di reciprocità fra la Svizzera e l’Austria, dell’anno 1921, concernente l’estradizione di persone extraterritoriali12, è rinnovata.
  3. È inteso che la reciprocità stabilita, in materia di protezione dei diritti d’autore, dalle ordinanze dal già Ministro austriaco della giustizia, del 27 maggio 1914 e 2 agosto 1918, e dai decreti del Consiglio federale svizzero del 10 luglio 191413e 25 ottobre 191814, non è cessata d’esistere fra il momento dello scioglimento della Monarchia austro‑ungarica e quello dell’accessione della Repubblica d’Austria alla Convenzione di Berna, riveduta il 13 novembre 190815, per la protezione delle opere letterarie e artistiche, vale a dire il giorno 30 settembre 1920 inclusivamente. Nell’attesa d’una Nota reciproca il sottoscritto coglie l’occasione per rinnovare gli atti della sua alta considerazione.
Motta

Footnotes

  1. RU 42 182

  2. RS 0.196.116.3

  3. La dichiarazione di reciprocità qui menzionata non è più enumerata nello scambio di note del 7 lug. 1948/11 ott. 1949 (RS 0.196.116.32 ) fra i trattati ancora in vigore. Vedi ora la Conv. del 15 mar. 1927 fra la Svizzera e l’Austria circa il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze giudiziarie (RS 0.276.191.631 ).

  4. La dichiarazione di reciprocità qui menzionata non è più enumerata nello scambio di note del 7 lug. 1948/11 ott. 1949 (RS 0.196.116.32 ) fra i trattati ancora in vigore. Vedi ora la Conv. del 15 mar. 1927 fra la Svizzera e l’Austria circa il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze giudiziarie ( RS 0.276.191.631 ).

  5. RS 0.811.119.163

  6. RS 0.142.111.631.7

  7. Non pubblicata nella RU.

  8. [CS 12 268;RU 1971 197.RS 0.274.181.631 art. 9, 0.351.916.32 ]

  9. Per l’enumerazione delle autorità giudiziarie competenti vedi nondimeno la lett. B n. III n. 4 dello scambio di note del 7 lug. 1948/11 ott. 1949 (RS 0.196.116.32 ).

  10. Non pubblicato nella RU. Cfr. FF 1912 I 520 ediz. ted. e II 750 ediz. franc.

  11. RS 0.142.111.631.8

  12. Non pubblicata nella RU. Cfr. il rapporto di gestione del Consiglio federale del 1921 pagg. 352 353 ediz. ted. 361 362 ediz. franc.

  13. [RU 30 269]

  14. [RU 34 1245]

  15. [CS 11 895 909]

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