Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giugno 1945

0.193.501Multilateral International Treaty28 lug 1948

Atto d’adesione depositato dalla Svizzera il 28 luglio 1948
Approvato dall’AF il 12 marzo 19481
Entrato in vigore per la Svizzera il 28 luglio 1948

(Stato 15 settembre 2023)

Art. 1

La Corte internazionale di Giustizia istituita dalla Carta delle Nazioni Unite2come organo giudiziario principale dell’Organizzazione è costituita e svolge la sua attività conformemente alle disposizioni del presente Statuto.

Capo I: Organizzazione della Corte

Art. 2

La Corte è un consesso di magistrati indipendenti, eletti, senza riguardo alla loro nazionalità, fra le persone che godono della massima considerazione morale e che soddisfano alle condizioni richieste per l’esercizio nei loro paesi rispettivi delle più alte funzioni giudiziarie, o che sono dei giureconsulti di notoria competenza in materia di diritto internazionale.

Art. 3
  1. La Corte si compone di quindici membri. Essa non può comprendere più di un attinente dello stesso Stato.
  2. A questo riguardo, chi potrebbe essere considerato come attinente di più Stati è reputato attinente di quello in cui esercita abitualmente i suoi diritti civici e politici.
Art. 4
  1. I membri della Corte sono eletti dall’Assemblea generale e dal Consiglio di Sicurezza sopra una lista di candidati proposti dai gruppi nazionali della Corte permanente d’Arbitrato, in conformità delle seguenti disposizioni.
  2. Per ciò che riguarda i Membri delle Nazioni Unite non rappresentati nella Corte permanente d’Arbitrato, i candidati saranno presentati da gruppi nazionali designati a tal uopo dai loro governi nelle stesse condizioni come quelle previste per i membri della Corte permanente d’Arbitrato nell’articolo 44 della Convenzione dell’Aja del 19073sulla soluzione pacifica dei conflitti internazionali.
  3. In mancanza d’accordo speciale, l’Assemblea generale, su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza, regolerà le condizioni alle quali può partecipare all’elezione dei membri della Corte uno Stato che, pur essendo parte del presente Statuto, non è membro delle Nazioni Unite.
Art. 5
  1. Almeno tre mesi prima della data stabilita per l’elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto i membri della Corte permanente d’Arbitrato appartenenti agli Stati che sono parti del presente Statuto, come pure i membri dei gruppi nazionali designati conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 4, a procedere entro un termine determinato, per gruppi nazionali, alla designazione di persone in grado di adempiere le funzioni di membro della Corte.
  2. Ogni gruppo non può in nessun caso proporre più di quattro persone delle quali tutt’al più due della propria nazionalità. In nessun caso si può proporre un numero di candidati superiore al doppio dei seggi da occupare.
Art. 6

Si raccomanda ad ogni gruppo nazionale di consultare, prima di procedere a questa designazione, la più alta corte di giustizia, le facoltà e scuole di diritto, le accademie nazionali e le sezioni nazionali delle accademie internazionali che si dedicano allo studio del diritto.

Art. 7
  1. Il Segretario generale stende in ordine alfabetico un elenco delle persone così designate; solo queste persone sono eleggibili salvo il caso previsto nell’articolo 12, paragrafo 2.
  2. Il Segretario generale trasmette questo elenco all’Assemblea generale ed al Consiglio di Sicurezza.
Art. 8

L’Assemblea generale ed il Consiglio di Sicurezza procedono, indipendentemente l’una dall’altro, all’elezione dei membri della Corte.

Art. 9

In ogni elezione, gli elettori veglieranno a che le persone chiamate a far parte della Corte non soltanto posseggano individualmente le condizioni richieste, ma altresì che nel loro complesso siano rappresentate le grandi forme di civiltà ed i principali sistemi giuridici del mondo.

Art. 10
  1. Sono eletti coloro che hanno raccolto la maggioranza assoluta dei voti nell’Assemblea generale e nel Consiglio di Sicurezza.
  2. Nella votazione dei Consiglio di Sicurezza, sia per l’elezione dei giudici, sia per la nomina dei membri della commissione prevista nell’articolo 12 qui appresso, non è fatta distinzione alcuna tra membri permanenti e membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza.
  3. Qualora il doppio scrutinio dell’Assemblea generale e del Consiglio di Sicurezza favorisca più di un attinente dello stesso Stato, si riterrà eletto soltanto il più anziano d’età.
Art. 11

Se, dopo il primo scrutinio, rimangono ancora dei seggi vacanti, si procederà nello stesso modo ad un secondo e, occorrendo, ad un terzo scrutinio.

Art. 12
  1. Se, dopo il terzo scrutinio, rimangono ancora dei seggi vacanti, si potrà formare in ogni tempo, a richiesta dell’Assemblea generale o dei Consiglio di Sicurezza, una commissione mediatrice di sei membri, tre dei quali nominati dall’Assemblea generale e tre dal Consiglio di Sicurezza, a fine di scegliere mediante votazione a maggioranza assoluta, per ogni seggio vacante, un nome da sottoporre separatamente all’approvazione dell’Assemblea generale e del Consiglio di Sicurezza.
  2. La commissione mediatrice può comprendere nella sua lista, ad unanimità, il nome di qualsiasi persona che possegga le condizioni richieste, anche se non figura sulla lista di presentazione prevista nell’articolo 7.
  3. Ove la commissione mediatrice constati che non può riuscire a condurre a termine l’elezione, i membri della Corte già eletti provvederanno ai seggi vacanti, entro un termine da stabilirsi dal Consiglio di Sicurezza, scegliendo i titolari fra le persone che hanno ottenuto dei voti sia nell’Assemblea generale sia nel Consiglio di Sicurezza.
  4. In caso di parità di voti fra i giudici, decide il voto del più anziano dì essi per età.
Art. 13
  1. I membri della Corte sono eletti per un periodo di nove anni e sono rieleggibili; tuttavia, per quanto concerne i giudici nominati nella prima elezione della Corte, le funzioni di cinque giudici giungono a termine dopo tre anni, e quelle di cinque altri giudici, dopo sei anni.
  2. I giudici, la cui durata in carica giunge a termine dopo trascorsi i periodi iniziali di tre e sei anni indicati qui sopra, sono designati dal Segretario generale immediatamente dopo la prima elezione, mediante estrazione a sorte.
  3. I membri della Corte rimangono in carica fino alla loro sostituzione. Dopo questa, essi continuano a giudicare sui casi che erano stati loro affidati in precedenza.
  4. In caso di dimissioni di un membro della Corte, la dimissione deve essere diretta al Presidente della Corte, per essere trasmessa al Segretario generale. Quest’ultima notificazione ha per effetto di rendere vacante un seggio.
Art. 14

Si provvede all’occupazione dei seggi divenuti vacanti col procedimento seguito per la prima elezione, con riserva della disposizione qui appresso: nel mese dopo che il seggio si è reso vacante, il Segretario generale procede all’invito prescritto nell’articolo 5, e la data dell’elezione è fissata dal Consiglio di Sicurezza.

Art. 15

Il membro della Corte, eletto in sostituzione d’un membro il cui mandato non è ancora scaduto, termina il periodo di nomina del suo predecessore.

Art. 16
  1. I membri della Corte non possono esercitare nessuna funzione politica o amministrativa, né assumere alcuna altra occupazione di carattere professionale.
  2. In caso di dubbio, decide la Corte.
Art. 17
  1. I membri della Corte non possono esercitare le funzioni di agente, di consulente giuridico o d’avvocato in qualsiasi affare.
  2. Essi non possono prender parte alla trattazione di alcun affare di cui si sono occupati anteriormente come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, come membri di un tribunale nazionale o internazionale, di una commissione d’inchiesta od a qualsiasi altro titolo.
  3. In caso di dubbio, decide la Corte.
Art. 18
  1. Un membro della Corte non può essere rimosso dalle sue funzioni se non quando, per giudizio unanime degli altri membri, egli abbia cessato di soddisfare alle condizioni richieste.
  2. Il Segretario generale ne è informato ufficialmente dal Cancelliere della Corte.
  3. Con questa comunicazione il seggio di cui si tratta diventa vacante.
Art. 19

Nell’esercizio delle loro funzioni, i membri della Corte fruiscono dei privilegi e delle immunità di ordine diplomatico.

Art. 20

Prima di entrare in carica ogni membro della Corte deve dichiarare solennemente in seduta pubblica che eserciterà le proprie mansioni in modo affatto imparziale e coscienzioso.

Art. 21
  1. La Corte elegge per la durata di tre anni il proprio Presidente e Vicepresidente, che sono rieleggibili.
  2. Essa nomina il suo Cancelliere e può provvedere alla nomina di ogni altro funzionario che fosse necessario.
Art. 22
  1. La sede della Corte è stabilita all’Aja. Tuttavia, la Corte può riunirsi ed esercitare le sue funzioni anche altrove qualora lo reputasse desiderabile.
  2. Il Presidente ed il Cancelliere risiedono nella sede della Corte.
Art. 23
  1. La Corte rimane sempre in funzione, salvo durante le ferie giudiziarie, di cui fissa i periodi e la durata.
  2. I membri della Corte hanno diritto a congedi periodici; l’epoca e la durata di detti congedi sono fissate dalla Corte tenendo conto della distanza che separa l’Aja dal domicilio dei giudici.
  3. I membri della Corte sono tenuti, salvo in caso di congedo, di impedimento per causa di malattia o d’altro motivo grave debitamente giustificato presso il Presidente, ad essere in ogni tempo a disposizione della Corte.
Art. 24
  1. Se, per una ragione speciale, un membro della Corte ritiene di non poter partecipare al giudizio di una determinata questione, ne informerà il Presidente.
  2. Se il Presidente ritiene che uno dei membri della Corte non debba, per una ragione speciale, partecipare al giudizio di una questione, ne lo avverte.
  3. Quando, in casi siffatti, il membro della Corte e il Presidente non siano d’accordo, decide la Corte.
Art. 25
  1. Salvo eccezione espressamente prevista dal presente Statuto, la Corte esercita le sue attribuzioni in seduta plenaria.
  2. A condizione che il numero dei giudici disponibili per costituire la Corte non sia ridotto a meno di undici, il Regolamento della Corte può prevedere, secondo le circostanze e per turno, che uno o più giudici possano essere dispensati dall’assistere alle sedute.
  3. Il quorum di nove è sufficiente per costituire la Corte.
Art. 26
  1. La Corte può, in ogni tempo, costituire una o più camere composte di almeno tre giudici a seconda di quanto essa decide, per giudicare su determinate categorie d’affari, per esempio quelli concernenti il lavoro, il transito e le comunicazioni.
  2. La Corte può, in ogni tempo, costituire una camera per giudicare su un affare determinato. Il numero dei giudici di questa camera sarà fissato dalla Corte con il consenso delle parti.
  3. Le camere previste nel presente articolo statuiscono, se le parti lo richiedono.
Art. 27

Ogni sentenza emessa da una delle camere previste negli articoli 26 e 29 è considerata come emessa dalla Corte.

Art. 28

Le camere previste negli articoli 26 e 27 possono, col consenso delle parti, sedere e esercitare le loro funzioni altrove che all’Aja.

Art. 29

Al fine di sbrigare rapidamente gli affari, la Corte nomina annualmente una camera di cinque giudici chiamati a statuire, a richiesta delle parti, con procedura sommaria. Sono designati inoltre due giudici per sostituire quello dei giudici che si trovasse nell’impossibilità di assistere alla seduta.

Art. 30
  1. La Corte determina con un regolamento il modo secondo il quale essa esercita le proprie attribuzioni. Essa regola segnatamente la sua procedura.
  2. Il Regolamento della Corte può prevedere che i giudici della Corte o delle camere siano assistiti da assessori senza diritto di voto.
Art. 31
  1. I giudici della nazionalità di ciascuna delle parti conservano il diritto di sedere nell’affare onde la Corte è adita.
  2. Ove una delle parti abbia un proprio attinente nella Corte, ogni altra parte può designare come giudice una persona di sua scelta. Quest’ultima deve essere scelta di preferenza fra le persone proposte in conformità degli articoli 4 e 5.
  3. Ove la Corte non conti nessun giudice appartenente alla nazionalità delle parti, ciascuna di queste può procedere alla designazione o alla scelta di un giudice nel modo indicato nel precedente paragrafo.
  4. Il presente articolo si applica nei casi degli articoli 26 e 29. In siffatti casi, il Presidente prega uno o, dato il caso, due dei membri della Corte che compongono la camera, di cedere il posto ai membri della Corte appartenenti alla nazionalità delle parti interessate e, in mancanza o in caso d’impedimento, ai giudici specialmente designati dalle parti.
  5. Quando più parti fanno causa comune esse contano, per l’applicazione delle disposizioni che precedono, come una sola. In caso di dubbio, decide la Corte.
  6. I giudici designati nei modi indicati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, devono soddisfare alle prescrizioni degli articoli 2, 17, paragrafo 2, 20 e 24 del presente Statuto. Essi giudicano con pari diritti dei loro colleghi.
Art. 32
  1. I membri della Corte ricevono un onorario annuo.
  2. Il Presidente riceve un’indennità annua speciale.
  3. Il Vicepresidente riceve una diaria speciale per ciascun giorno in cui funziona da Presidente.
  4. I giudici designati in applicazione dell’articolo 31, che non siano membri della Corte, ricevono una diaria speciale per ciascun giorno in cui esercitano le loro funzioni.
  5. Questi onorari, indennità e diarie sono fissati dall’Assemblea generale. Essi non possono essere diminuiti finché durano le funzioni.
  6. Lo stipendio del Cancelliere è fissato dall’Assemblea generale su proposta della Corte.
  7. Sono fissate da un regolamento adottato dall’Assemblea generale le condizioni alle quali sono corrisposte pensioni ai membri della Corte e al Cancelliere, come pure le condizioni alle quali i membri della Corte e il Cancelliere sono rimborsati delle loro spese di viaggio.
  8. Gli onorari, le indennità e le diarie sono esenti da qualsiasi imposta.
Art. 33

Le spese della Corte vengono sostenute dalle Nazioni Unite nel modo che sarà stabilito dall’Assemblea generale.

Capo II: Competenza della Corte

Art. 34
  1. Solo gli Stati hanno il diritto di adire la Corte.
  2. La Corte, nelle condizioni prescritte dal suo Regolamento, può chiedere alle organizzazioni internazionali pubbliche informazioni relative agli affari portati davanti ad essa, e riceve parimente informazioni di detta natura che le fossero fornite da queste organizzazioni di loro propria iniziativa.
  3. Allorché in un affare sottoposto alla Corte sorgono divergenze circa l’interpretazione dell’atto costitutivo di un’organizzazione internazionale pubblica o circa quella di una convenzione internazionale adottata in virtù di questo atto, il Cancelliere informa di ciò questa organizzazione e le comunica tutta la procedura scritta.
Art. 35
  1. La Corte è accessibile agli Stati parti dei presente Statuto.
  2. Le condizioni alle quali essa è aperta agli altri Stati sono, con riserva delle disposizioni speciali dei trattati in vigore, fissate dal Consiglio di Sicurezza e, in tutti i casi, senza che ne possa risultare per le parti alcuna ineguaglianza davanti alla Corte.
  3. Ove uno Stato che non è Membro delle Nazioni Unite sia parte in causa, la Corte fissa il contributo di questa parte alle spese della Corte stessa. Tuttavia questa disposizione non si applica se lo Stato partecipa alle spese della Corte.
Art. 36
  1. La competenza della Corte si estende a tutti gli affari che le parti le sottoporranno, come pure a tutti i casi specialmente previsti nella Carta delle Nazioni Unite4e nei trattati e convenzioni in vigore.
  2. Gli Stati parti del presente Statuto possono in qualsiasi momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, in confronto di ogni altro Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte su tutte le divergenze di ordine giuridico aventi per oggetto,
  1. l’interpretazione di un trattato;
  2. qualsivoglia questione di diritto internazionale;
  3. l’esistenza di qualunque fatto il quale, se fosse provato, costituirebbe violazione di un impegno internazionale;
  4. la natura o la portata della riparazione dovuta per la violazione di un impegno internazionale.

3. Le surriferite dichiarazioni possono essere fatte puramente e semplicemente o sotto condizione di reciprocità da parte di parecchi o di certi Stati ovvero anche per un dato termine.

4. Queste dichiarazioni sono consegnate al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne trasmette copia alle parti del presente Statuto come pure al Cancelliere della Corte.

5. Le dichiarazioni fatte in applicazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale5per una durata che non è ancora spirata sono considerate, nei rapporti tra parti del presente Statuto, come accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di Giustizia per la durata che rimane da trascorrere secondo queste dichiarazioni e conformemente ai loro termini.

6. In caso di contestazione circa il sapere se la Corte sia o non sia competente, decide la Corte.

Art. 37

Ove un trattato od una convenzione contempli il rinvio ad una giurisdizione che doveva essere istituita dalla Società delle Nazioni od alla Corte permanente di Giustizia internazionale, la Corte internazionale di Giustizia costituirà questa giurisdizione tra le parti del presente Statuto.

Art. 38
  1. La Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le divergenze che le sono sottoposte, applica:
    1. le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite;
    2. la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto;
    3. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
    4. con riserva della disposizione dell’articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche.
  2. La presente disposizione non pregiudica la facoltà della Corte di statuire ex aequo et bono se le parti vi consentono.

Capo III: Procedura

Art. 39
  1. Le lingue ufficiali della Corte sono la francese e l’inglese. Se le parti sono d’accordo perché tutta la procedura avvenga in francese, il giudizio sarà emanato in questa lingua. Se le parti sono d’accordo perché tutta la procedura avvenga in inglese, il giudizio sarà emanato in questa lingua.
  2. In mancanza di un accordo che stabilisca la lingua di cui sarà fatto uso, le parti potranno valersi per le arringhe di quella delle due lingue che esse preferiscono ed il giudizio della Corte sarà emanato in francese e inglese. In tal caso la Corte designerà nello stesso tempo quale dei due testi faccia stato.
  3. A richiesta di una delle parti la Corte può autorizzare la parte interessata a far uso di una lingua diversa dalla francese o dall’inglese.
Art. 40
  1. A seconda del diritto che fa norma nel singolo caso, le controversie sono portate davanti alla Corte, sia mediante notificazione del compromesso, sia con una richiesta rivolta al Cancelliere; in entrambi i casi si indicheranno l’oggetto litigioso e le parti in causa.
  2. Il Cancelliere notifica immediatamente la richiesta a tutti gli interessati.
  3. Ne informa parimente i membri delle Nazioni Unite per mezzo del Segretario generale, come pure gli altri Stati ammessi a stare in giudizio davanti alla Corte.
Art. 41
  1. La Corte è autorizzata ad indicare, ove reputi che le circostanze lo richiedano, quali misure provvisionali debbano essere prese a tutela dei diritti d’entrambe le parti.
  2. In attesa del giudizio definitivo l’indicazione di tali misure è immediatamente notificata alle parti ed al Consiglio di Sicurezza.
Art. 42
  1. Le parti sono rappresentate da agenti.
  2. Davanti alla Corte esse possono farsi assistere da consulenti o da avvocati.
  3. Gli agenti, consulenti ed avvocati delle parti davanti alla Corte fruiscono dei privilegi e delle immunità necessarie all’esercizio indipendente delle loro funzioni.
Art. 43
  1. La procedura si divide in due fasi: l’una scritta e l’altra orale.
  2. La procedura scritta comprendo la comunicazione ai giudici ed alle parti delle memorie e contromemorie, eventualmente delle repliche, nonché di tutti gli allegati e documenti a sostegno delle medesime.
  3. La comunicazione si fa per mezzo del Cancelliere nell’ordine ed entro i termini stabiliti dalla Corte.
  4. Copia conforme di ogni atto prodotto da una delle parti deve essere trasmessa all’altra parte.
  5. La procedura orale consiste nell’audizione per parte della Corte dei testi, periti, agenti, consulenti e avvocati.
Art. 44
  1. Per ogni notificazione da farsi ad altre persone che non siano gli agenti, consulenti e avvocati, la Corte si rivolge direttamente al Governo dello Stato sul cui territorio la notificazione deve produrre effetto.
  2. La stessa procedura è seguita quando si tratti di procedere sul luogo all’assunzione di qualunque mezzo di prova.
Art. 45

I dibattimenti sono diretti dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente; nel caso d’impedimento di entrambi, dal più anziano dei giudici presenti.

Art. 46

L’udienza è pubblica, salvo che la Corte non decida altrimenti o che entrambe le parti domandino che il pubblico non sia ammesso.

Art. 47
  1. Di ogni udienza viene steso un processo verbale firmato dal Presidente e dal Cancelliere.
  2. Solo questo verbale ha carattere autentico.
Art. 48

La Corte emana ordinanze circa l’avviamento del processo nonché la determinazione della forma e dei termini entro i quali ogni parte deve presentare le proprie conclusioni finali; essa prende tutte le misure richieste dall’assunzione delle prove.

Art. 49

La Corte può, anche prima di ogni discussione, chiedere agli agenti che producano tutti i documenti e forniscano qualsiasi schiarimento. In caso di rifiuto, ne prende atto.

Art. 50

La Corte può in ogni momento affidare un’inchiesta od una perizia a qualsiasi persona, corpo, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

Art. 51

Durante i dibattimenti si rivolgeranno ai testi ed ai periti tutte le domande che si ritengono utili secondo le condizioni fissate dalla Corte nel regolamento previsto nell’articolo 30.

Art. 52

Dopo aver ricevuto le prove e testimonianze entro i termini da essa fissati, la Corte può respingere qualunque nuova deposizione o nuovo documento che una delle parti volesse presentarle senza il consenso dell’altra.

Art. 53
  1. Ove una delle parti non compaia o si astenga dal far valere le proprie ragioni, l’altra può chiedere alla Corte di aggiudicarle le proprie conclusioni.
  2. Prima di accogliere questa domanda, la Corte deve cerziorarsi non solo della sua competenza secondo gli articoli 36 e 37, ma altresì della fondatezza in fatto ed in diritto delle conclusioni.
Art. 54
  1. Dopo che gli agenti, consulenti e avvocati abbiano fatto valere, sotto il controllo della Corte, tutti i mezzi che reputano utili, il Presidente dichiara chiusi i dibattimenti.
  2. La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
  3. Le deliberazioni della Corte sono e rimangono segrete.
Art. 55
  1. Le decisioni della Corte vengono prese alla maggioranza dei giudici presenti.
  2. In caso di parità di voti, il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ha la prevalenza.
Art. 56
  1. La sentenza è motivata.
  2. Essa menziona i nomi dei giudici che vi hanno preso parte.
Art. 57

Se la sentenza non esprime, in tutto o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha diritto di aggiungervi l’esposizione della sua opinione personale.

Art. 58

La sentenza è firmata dal Presidente e dal Cancelliere. Essa viene letta in seduta pubblica, previo regolare avviso agli agenti.

Art. 59

La sentenza della Corte è obbligatoria soltanto per le parti in lite e nel caso da essa deciso.

Art. 60

La sentenza è definitiva e inappellabile. In caso di contestazione circa il senso e la portata della sentenza, spetta alla Corte, ad istanza di una qualunque delle parti, d’interpretarla.

Art. 61
  1. La revisione della sentenza non può essere eventualmente chiesta alla Corte se non quando siasi scoperto un fatto tale da esercitare un’influenza decisiva e che, prima dell’emanazione della sentenza, era ignoto tanto alla Corte quanto alla parte che domanda la revisione, senza che questa fosse in colpa nell’ignorarla.
  2. La procedura di revisione s’inizia con una sentenza della Corte, la quale accerta espressamente l’esistenza del fatto nuovo, gli riconosce i caratteri che autorizzano la revisione e dichiara che quindi la domanda è ricevibile.
  3. La Corte può subordinare l’inizio della procedura di revisione all’esecuzione preliminare della sentenza.
  4. La domanda di revisione dev’essere fatta al più tardi entro sei mesi dalla scoperta del fatto nuovo.
  5. Nessuna domanda di revisione potrà essere fatta dopo trascorso il termine di dieci anni a contare dalla sentenza.
Art. 62
  1. Quando uno Stato reputi avere un interesse d’ordine giuridico in un litigio, può chiedere alla Corte d’essere ammesso ad intervenire in causa.
  2. La Corte decide.
Art. 63
  1. Ove si tratti d’interpretare una convenzione alla quale hanno partecipato anche altri Stati oltre le parti in causa, il Cancelliere li avverte senz’indugio.
  2. Ognuno di essi ha diritto d’intervenire al processo e, quando eserciti tale diritto, l’interpretazione contenuta nella sentenza è obbligatoria anche in suo confronto.
Art. 64

Salvo contraria decisione della Corte, ogni parte sostiene le proprie spese di procedura.

Capo IV: Parere consultivo

Art. 65
  1. La Corte può dare un parere consultivo su ogni questione giuridica, a richiesta di ogni organo o istituzione che sarà stato autorizzato dalla Carta delle Nazioni Unite6o conformemente alle sue disposizioni, a chiedere questo parere.
  2. Le questioni per le quali è chiesto il parere consultivo della Corte sono esposte alla Corte per mezzo di una richiesta scritta che formula, in termini precisi, la questione sulla quale è domandato il parere della Corte. Ad essa sono allegati tutti i documenti che possono servire ad elucidare la questione.
Art. 66
  1. Il Cancelliere notifica immediatamente la richiesta di parere consultivo a tutti gli Stati ammessi a stare in giudizio davanti alla Corte.
  2. Inoltre, tutti gli Stati ammessi a stare in giudizio davanti alla Corte e tutte le organizzazioni internazionali che secondo il parere della Corte, o secondo quello dei suo Presidente nel caso in cui questa non sia radunata, sono in grado di fornire schiarimenti, sono avvisati, con comunicazione speciale e diretta del Cancelliere, che la Corte è disposta ad accogliere dei rapporti scritti nel termine fissato dal Presidente, o ad ascoltare dei rapporti orali durante un’udienza pubblica tenuta a questo scopo.
  3. Se uno di questi Stati, a cui non è stata fatta la comunicazione speciale prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, esprime il desiderio di sottoporle un rapporto scritto o di essere sentita oralmente, la Corte statuisce.
  4. Gli Stati o le organizzazioni che hanno presentato dei rapporti scritti od orali, sono ammessi a discutere i rapporti fatti da altri Stati od organizzazioni nelle forme, nei limiti e termini fissati, caso per caso, dalla Corte, o se essa non siede, dal suo Presidente. A questo scopo, il Cancelliere comunica in tempo utile i rapporti scritti agli Stati od alle organizzazioni che ne hanno dal canto loro presentati.
Art. 67

La Corte pronuncerà i suoi pareri consultivi in udienza pubblica, dopo averne avvertiti il Segretario generale e i rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite, degli altri Stati e delle organizzazioni internazionali direttamente interessati.

Art. 68

Nell’esercizio delle sue attribuzioni consultive, la Corte si ispirerà inoltre alle disposizioni dello Statuto che si applicano in materia contenziosa, nei limiti in cui essa le reputerà applicabili.

Capo V: Emendamenti

Art. 69

Gli emendamenti al presente Statuto saranno eseguiti seguendo una procedura analoga a quella prevista per gli emendamenti alla Carta delle Nazioni Unite7, con riserva delle disposizioni che potrebbe adottare l’Assemblea generale, su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza, per regolare la partecipazione a questa procedura degli Stati che, pur avendo accettato il presente Statuto, non sono Membri delle Nazioni Unite.

Art. 70

La Corte può proporre gli emendamenti che essa reputerà necessario di apportare al presente Statuto, mediante comunicazioni scritte dirette al Segretario generale, perché siano esaminati conformemente alle disposizioni dell’articolo 69.

Stati partecipantiDalData del deposito dell’ultima dichiarazione di riconoscimento della giurisdizione obbligatoria giusta l’art. 36 dello Statuto
Afghanistan19 novembre1946
Albania14 dicembre1955
Algeria8 ottobre1962
Andorra28 luglio1993
Angola1° dicembre1976
Antigua e Barbuda11 novembre1981
Arabia Saudita24 ottobre1945
Argentina24 ottobre1945
Armenia2 marzo1992
Australia*1° novembre194522 marzo2002
Austria*14 dicembre195519 maggio1971
Azerbaigian2 marzo1992
Bahamas18 settembre1973
Bahrein21 settembre1971
Bangladesh17 settembre1974
Barbados*9 dicembre19661° agosto1980
Belarus24 ottobre1945
Belgio*27 dicembre194517 giugno1958
Belize25 settembre1981
Benin20 settembre1960
Bhutan21 settembre1971
Boliviaa14 novembre1945
Bosnia e Erzegovinab22 maggio1992
Botswana*17 ottobre196616 marzo1970
Brasilea24 ottobre1945
Brunei21 settembre1984
Bulgaria*14 dicembre19552 dicembre2015
Burkina Faso20 settembre1960
Burundi18 settembre1962
Cambogia*14 dicembre195519 settembre1957
Camerun*20 settembre19603 marzo1994
Canadac9 novembre1945
Capo Verde16 settembre1975
Ciad20 settembre1960
Cile24 ottobre1945
Cina25 ottobre1971
Hong Kongd1° luglio1997
Macaoe20 dicembre1999
Cipro*20 settembre19603 settembre2002
Colombiaf5 novembre1945
Comore12 novembre1975
Congo (Brazzaville)20 settembre1960
Congo (Kinshasa)20 settembre19608 febbraio1889
Corea (Nord)13 settembre1991
Corea (Sud)13 settembre1991
Costa Rica* **2 novembre194520 febbraio1973
Côte d’Ivoire20 settembre196029 agosto2001
Croaziab22 maggio1992
Cuba24 ottobre1945
Danimarca24 ottobre194510 dicembre1956
Dominica*18 dicembre197824 marzo2006
Ecuador21 dicembre1945
Egitto24 ottobre194522 luglio1957
El Salvador*24 ottobre194527 novembre1978
Emirati Arabi Uniti9 dicembre1971
Eritrea28 maggio1993
Estonia*13 settembre199121 ottobre1991
Eswatini*24 settembre196826 maggio1969
Etiopia13 novembre1945
Figi13 ottobre1970
Filippine*24 ottobre194518 gennaio1972
Finlandia14 dicembre195525 giugno1958
Franciag24 ottobre1945
Gabon20 settembre1960
Gambia*21 settembre196522 giugno1966
Georgia*31 luglio199220 giugno1995
Germania*18 settembre19731° maggio2008
Ghana8 marzo1957
Giamaica18 settembre1962
Giappone*18 dicembre19566 ottobre2015
Gibuti*20 settembre19772 settembre2005
Giordania14 dicembre1955
Grecia*25 ottobre194514 gennaio2015
Grenada17 settembre1974
Guatemalaa21 novembre1945
Guinea12 dicembre19584 dicembre1998
Guinea equatoriale*12 novembre196821 agosto2017
Guinea-Bissau17 settembre19747 agosto1989
Guyana20 settembre1966
Haiti*24 ottobre19454 ottobre1921
Honduras*17 dicembre19456 giugno1986
India*30 ottobre194527 settembre2019
Indonesia28 settembre1950
Iran*24 ottobre194526 giugno2023
Iraq21 dicembre1945
Irlanda*14 dicembre195515 dicembre2011
Islanda19 novembre1946
Israeleh11 maggio1949
Italia*14 dicembre195525 novembre2014
Kazakstan2 marzo1992
Kenyai16 dicembre1963
Kirghizistan2 marzo1992
Kuwait14 maggio1963
Laos14 dicembre1955
Lesotho*17 ottobre19666 settembre2000
Lettonia*13 settembre199124 settembre2019
Libano24 ottobre1945
Liberia*2 novembre194520 marzo1952
Libia14 dicembre1955
Liechtenstein*29 marzo195029 marzo1950
Lituania*13 settembre199126 settembre2012
Lussemburgo*24 ottobre194515 settembre1930
Macedonia del Nordb8 aprile1993
Madagascar*20 settembre19602 luglio1992
Malawi*1° dicembre196412 dicembre1966
Malaysia17 settembre1957
Maldive21 settembre1965
Mali28 settembre1960
Malta*1° dicembre19641° settembre1983
Marocco12 novembre1956
Marshall, Isole*13 settembre199124 aprile2013
Mauritania27 ottobre1961
Maurizio*24 aprile196823 settembre1968
Messico*7 novembre194528 ottobre1947
Micronesia13 settembre1991
Moldova2 marzo1992
Monaco28 maggio1993
Mongolia27 ottobre1961
Montenegro*j28 giugno200625 aprile1999
Mozambico16 settembre1975
Myanmar19 aprile1948
Namibia23 aprile1990
Nauru*29 gennaio198829 gennaio1988
Nepal14 dicembre1955
Nicaragua*24 ottobre194524 aprile1929
Niger20 settembre1960
Nigeria*7 ottobre196030 aprile1998
Norvegia*27 novembre194524 giugno1996
Nuova Zelanda*24 ottobre194522 settembre1977
Oman7 ottobre1971
Paesi Bassi*10 dicembre194527 febbraio2017
Pakistan*30 settembre194729 marzo2017
Palau15 dicembre1994
Panama*13 novembre194525 ottobre1921
Papua Nuova Guinea10 ottobre1975
Paraguay*24 ottobre194525 settembre1996
Perù*31 ottobre19457 luglio2003
Polonia*24 ottobre194525 marzo1996
Portogallo*14 dicembre195525 febbraio2005
Qatar21 settembre1971
Regno Unito*24 ottobre194522 febbraio2017
Rep. Centrafricana20 settembre1960
Repubblica Ceca19 gennaio1993
Repubblica Dominicana*24 ottobre194530 settembre1924
Romania*14 dicembre195523 giugno2015
Ruanda18 settembre1962
Russia24 ottobre1945
Saint Kitts e Nevis23 settembre1983
Saint Lucia18 settembre1979
Saint Vincent e Grenadine16 settembre1980
Salomone, Isole19 settembre1978
Samoa15 dicembre1976
San Marino2 marzo1992
São Tomé e Príncipe16 settembre1975
Seicelle21 settembre1976
Senegal*28 settembre19602 ottobre1985
Serbia*j1° novembre200025 aprile1999
Sierra Leone27 settembre1961
Singapore21 settembre1965
Siria24 ottobre1945
Slovacchia*19 gennaio199328 maggio2004
Sloveniab22 maggio1992
Somalia*20 settembre196011 aprile1963
Spagna*14 dicembre195529 ottobre1990
Sri Lanka14 dicembre1955
Stati Unitik24 ottobre1945
Sudafrical7 novembre1945
Sudan*12 novembre19562 gennaio1958
Suriname*4 dicembre197531 agosto1987
Svezia*19 novembre19466 aprile1957
Svizzera*28 luglio194828 luglio1948
Tagikistan2 marzo1992
Tanzania26 aprile1964
Thailandiaa16 dicembre1946
Timor Est*27 settembre20024 ottobre2012
Togo*20 settembre196024 ottobre1979
Trinidad e Tobago18 settembre1962
Tunisia12 novembre1956
Turchiam24 ottobre1945
Turkmenistan2 marzo1992
Ucraina24 ottobre1945
Uganda*25 ottobre19623 ottobre1963
Ungheria*14 dicembre195522 ottobre1992
Uruguay*18 dicembre194528 gennaio1921
Uzbekistan2 marzo1992
Vanuatu15 settembre1981
Venezuela15 novembre1945
Vietnam20 settembre1977
Yemenn30 settembre1947
Zambia1° dicembre1964
Zimbabwe25 agosto1980
* Riserve. ** Dichiarazioni e obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni, nonché le dichiarazioni previste dall’articolo 36 dello Statuto non sono pubblicate nella RU, ad eccezione delle dichiarazioni della Svizzera. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:http://treaties.un.org/> Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Le dichiarazioni di Bolivia, Brasile, Guatemala (non pubblicate nella RU) e Thailandia (RU 1959 288), limitate nel tempo, sono giunte a scadenza.
b Il 28 mag. 1999 i Governi di Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Slovenia e Macedonia del Nord hanno depositato una comunicazione concernente la dichiarazione prevista dall’art. 36 par. 2 fatta dalla Repubblica federale di Jugoslavia (oggi Serbia) il 25 apr. 1999.
c La dichiarazione del Canada del 10 mag. 1994 (RU 2005 993) è stata abrogata il 28 ago. 2023. L’abrogazione ha preso effetto il 28 ago. 2023.
d Dal 20 giu. 1997 al 30 giu. 1997 lo Statuto era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 20 giu. 1997 lo Statuto è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.
e Dal 13 dic. 1999 al 19 dic. 1999 lo Statuto era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999 lo Statuto è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.
f Il 5 dic. 2001, il Governo columbiano ha notificato al Segretario generale delle Nazioni Unite l’abrogazione della sua dichiarazione del 30 ott. 1937 (RU 1970 1337). L’abrogazione ha preso effetto il 5 dic. 2001.
g Il 10 gen. 1974, il Governo francese ha notificato al Segretario generale delle Nazioni Unite l’abrogazione della sua dichiarazione del 20 mag. 1966 (RU 1970 1337). L’abrogazione ha preso effetto il 10 gen. 1974.
h La dichiarazione d’Israele del 17 ott. 1956 (RU 1959 285, 1984 977) è stata ritirata il 19 nov. 1985 con effetto dalla stessa data.
i La dichiarazione del Kenya del 12 apr. 1956 (RU 1965 148) è stata ritirata il 24 set. 2021. Il ritiro ha preso effetto il 24 set. 2021.
j Fino alla sua dissoluzione, la Repubblica federale socialista di Jugoslavia è stata uno dei membri originari delle Nazioni Unite secondo l’art. 3 dello Statuto (RS 0.120, ratifica: 19.10.1945/entrata in vigore: 24.10.1945) e uno dei membri originari del presente Statuto (partecipazione: dal 24.10.1945). Il 4 feb. 2003 la Repubblica federale di Jugoslavia è diventata Serbia e Montenegro.
k La dichiarazione degli Stati Uniti del 26 ago. 1946 (RU 1959 287, 1984 977) è stata ritirata il 7 ott. 1985 con effetto dal 7 apr. 1986.
l La dichiarazione dell’Unione Sudafricana del 12 set. 1955 (RU 1959 288) è stata revocata il 12 apr. 1967 con effetto immediato.
m La dichiarazione della Turchia (RU 1959 1019, 1970 1336), limitata nel tempo, è giunta a scadenza.
n 22 mag. 1990: Unificazione della Repubblica araba dello Yemen e della Repubblica democratica popolare dello Yemen che diventano Repubblica dello Yemen.

Dichiarazioni previste dall’articolo 36

Svizzera8

Il Consiglio federale autorizzato da un decreto federale dell'Assemblea federale del 12 marzo 1948 ed entrato in vigore il 17 giugno 1948,

dichiara con la presente che la Confederazione riconosce come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, in confronto di ogni altro Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia su tutte le divergenze di ordine giuridico aventi per oggetto:

  1. l’interpretazione di un trattato;
  2. qualsivoglia questione di diritto internazionale;
  3. l’esistenza di qualunque fatto il quale, se fosse provato, costituirebbe violazione di un impegno internazionale;
  4. la natura e la portata della riparazione dovuta per la violazione di un impegno internazionale.

La Confederazione sarà vincolata da questa dichiarazione che è fondata sull'articolo 36 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, durante un intervallo di tempo indeterminato, contando dal 28 luglio 1948, sino al decorso di un termine di 1 anno a contare dalla data della notificazione della disdetta.

Footnotes

  1. RU 1948 1007

  2. RS 0.120

  3. RS 0.193.212

  4. RS 0.120

  5. [RU 37 862]

  6. RS 0.120

  7. RS 0.120

  8. RU 1948 1007