0.193.415.98Bilateral International Treaty8 lug 1926
0.193.415.98
RU 42 296 e CS 11 311; FF 1925 III 362 ediz. ted. 377 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso il 21 agosto 1925
Approvato dall’Assemblea federale il 19 febbraio 19262
Istrumenti di ratificazione scambiati l’8 luglio 1926
Entrato in vigore l’8 luglio 1926
(Stato 8 luglio 1926)
Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Maestà il Re di Norvegia,
animati dal desiderio di stringere sempre più i vincoli di amicizia che uniscono la Svizzera e la Norvegia e di favorire, nell’interesse della pace generale, lo sviluppo della procedura di conciliazione applicata alle controversie internazionali,
decisi a dare, nelle relazioni tra i due paesi, la più larga applicazione possibile ai principi consacrati dalla Risoluzione dell’Assemblea della Società delle Nazioni, in data del 22 settembre 1922, relativa alla istituzione di commissioni di conciliazione tra Stati,
hanno risolto di conchiudere, a questo scopo, un Trattato ed hanno nominato loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Le Parti contraenti si impegnano a sottoporre a una Commissione permanente di conciliazione, prima che a qualsiasi altra procedura giudiziaria o arbitrale, tutte le controversie, di qualsiasi natura, che nascessero fra di loro e che non avessero potuto esser risolte in via diplomatica.
Ciascuna delle Parti ha facoltà di fissare il momento a contare dal quale la procedura di conciliazione potrà essere sostituita alle trattative diplomatiche.
Le Parti contraenti possono convenire che una controversia sia sottoposta direttamente alla Corte permanente di Giustizia internazionale3.
La Commissione permanente di conciliazione si compone di cinque membri.
Ciascuna delle Parti contraenti nomina un membro a suo piacimento mentre gli altri tre sono designati di comune accordo. Questi altri tre membri non devono essere né sudditi dei due Stati contraenti, né avere il domicilio nel loro territorio o trovarsi al loro servizio.
Il Presidente della Commissione è nominato, di comune accordo, tra i membri designati in comune.
La Commissione sarà costituita nei sei mesi che seguiranno lo scambio delle ratificazioni del presente trattato.
Se la nomina dei membri da designarsi in comune dalle Parti o quella del Presidente non avviene entro sei mesi a contare dallo scambio delle ratificazioni o, in caso di dimissioni o di morte, entro due mesi a contare dalla vacanza del seggio, le nomine saranno fatte, a domanda di una delle Parti, dal Presidente della Corte permanente di Giustizia internazionale4o, se questi è suddito di uno degli Stati contraenti, dal Vicepresidente o, se questi si trova nelle stesse condizioni, dal membro più anziano della Corte che non sia suddito di uno degli Stati contraenti.
I membri della Commissione sono nominati per tre anni. Salvo accordo contrario tra le Parti contraenti, essi non potranno essere revocati durante il periodo del loro mandato. In caso di morte o di dimissione di un membro, questi deve essere sostituito per il resto della durata del suo mandato.
Se il mandato di un membro designato di comune accordo termina senza che alcuna delle Parti si opponga alla sua rinnovazione, esso è considerato come rinnovato per un nuovo periodo di tre anni. Parimente, se allo scadere del mandato di un membro designato da ‑una delle Parti, egli non è stato sostituito, il suo mandato sarà considerato come rinnovato per tre anni.
Un membro il cui mandato scade durante una procedura in corso continua a prendere parte all’esame della controversia fino a che sia chiusa la procedura.
Entro i quindici giorni dalla notificazione di una domanda di conciliazione alla Commissione permanente, ciascuna delle Parti potrà sostituire il membro da essa liberamente designato con persona che possieda competenza speciale nella materia che è oggetto della vertenza.
La Parte che intendesse far uso di questo diritto ne avvertirà immediatamente la Parte avversaria; in tal caso, questa potrà valersi del medesimo diritto nel termine di quindici giorni a contare dalla notificazione ricevuta.
La Commissione permanente di conciliazione ha il compito di agevolare la risoluzione della controversia, chiarendo, con un esame imparziale e coscienzioso le questioni di fatto e formulando delle proposte per il regolamento della contestazione.
Essa sarà adita con domanda diretta al suo Presidente da una delle Parti contraenti.
Questa domanda sarà in pari tempo notificata alla Parte avversaria dalla Parte che chiede l’apertura della procedura di conciliazione.
Il Presidente dovrà convocare la Commissione il più presto possibile5.
La Commissione si riunisce, salvo convenzione contraria, nel luogo designato dal suo Presidente.
Le Parti contraenti hanno il diritto di nominare presso la Commissione degli agenti che faranno, in pari tempo, da mediatori tra Esse e la Commissione.
Le Parti contraenti si impegnano a facilitare nella più larga misura possibile i lavori della Commissione e, in particolare, ad impiegare tutti i mezzi di cui dispongono, secondo la loro legislazione interna, per permetterle di procedere, sul loro territorio, alla citazione e all’audizione di testi o di periti, nonché a visite sui luoghi.
Le deliberazioni della Commissione avvengono a porte chiuse, salvo che la Commissione, d’accordo con le Parti, non risolva altrimenti.
La procedura davanti la Commissione è contraddittoria.
La Commissione stessa regolerà la procedura, tenendo conto, salvo decisione contraria presa all’unanimità, delle disposizioni contenute nel titolo III della Convenzione dell’Aia del 18 ottobre 19076per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
La Commissione può deliberare validamente qualora tutti i membri sian stati debitamente convocati e se siano presenti il Presidente e almeno due degli altri membri.
Salvo disposizione contraria dei presente trattato, le risoluzioni della Commissione sono prese a semplice maggioranza di voti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
La Commissione presenterà il suo rapporto entro sei mesi dal giorno in cui sarà stata investita della controversia, salvo che le Parti non risolvano, di comune accordo, di prorogare questo termine.
Il parere motivato dei membri rimasti in minoranza sarà consegnato nel rapporto.
Il rapporto della Commissione sarà firmato dal Presidente e sarà comunicato immediatamente alle Parti.
Il rapporto non ha, né per quanto concerne l’esposizione dei fatti, né per quanto concerne le considerazioni giuridiche, il carattere d’una sentenza arbitrale.
Compete alle Parti di decidere di comune accordo se il rapporto della Commissione debba essere pubblicato nel caso in cui le proposte in esso contenute non fossero state accettate dalle Parti.
La Commissione permanente di conciliazione fisserà il termine entro il quale le Parti dovranno pronunciarsi di fronte alle sue proposte. Questo termine non eccederà però la durata di tre mesi.
Qualora una delle Parti non accetti le proposte della Commissione di conciliazione o non si pronunci nel termine fissato da questa e, d’altra parte, la controversia appartenga ad una delle categorie di vertenze contemplate nell’articolo 36 dello Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale7, ciascuna delle Parti potrà ricorrere alla Corte di Giustizia per via di semplice istanza.
Per la durata effettiva della procedura, i membri della Commissione di conciliazione ricevono un’indennità il cui importo sarà stabilito tra le Parti contraenti.
Ciascuna Parte sosterrà le proprie spese e una parte eguale delle spese della Commissione.
Durante il corso della procedura di conciliazione, le Parti contraenti si asterranno da qualsiasi atto che possa avere una pregiudizievole ripercussione sull’accettazione delle proposte della Commissione permanente di conciliazione.
Le contestazioni che sorgessero fra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’esecuzione del presente trattato saranno sottoposte direttamente, da ciascuna delle Parti, alla Corte permanente di Giustizia internazionale8
Il presente trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna nel più breve termine possibile.
Il trattato è conchiuso per la durata di dieci anni, a contare dallo scambio delle ratificazioni. Ove non sia disdetto almeno sei mesi prima della scadenza di questo termine, esso resta in vigore per un nuovo periodo di cinque anni e così di seguito.
Qualora fosse in corso una procedura di conciliazione alla scadenza del presente trattato, essa seguirà il suo corso in conformità delle disposizioni del presente trattato o di qualsiasi altra convenzione che le Parti contraenti avessero convenuto di sostituire al trattato.
In fede di che , i Plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e l’hanno munito dei loro sigilli.Fatto a Oslo, in doppio esemplare, il 21 agosto 1925.
| Charles L. E. Lardy | Joh. Ludw. Mowinckel |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 42 295 ↩
Ora: alla Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
La Corte permanente di giustizia internazionale è stata sciolta con Risoluzione del 18 apr. 1946 dall’Assemblea della Società delle Nazioni (FF 1946 II 1227 ediz. ted. e 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte internazionale di giustizia (RS 0.193.50 ). ↩
Questo capoverso mancava nella traduzione italiana pubblicata nella RU ed è stato qui introdotto per conformare il presente testo a quello originale. ↩
RS 0.193.212 ↩
[RU 37 862]. A questo articolo corrisponde ora l’art. 36 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia del 26 giu. 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
Vedi la nota all’art. 1. ↩
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