0.193.413.36Bilateral International Treaty23 mag 1932
0.193.413.36
CS 11 345; FF 1931 I 931 ediz. ted. 958 ediz. franc.
Traduzione dai testi originali francese e inglese*1*
Conchiuso il 16 febbraio 1931
Approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 19312
Istrumenti di ratificazione scambiati il 23 maggio 1932
Entrato in vigore il 23 maggio 1932
(Stato 23 maggio 1932)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente degli Stati Uniti d’America,
coscienti degli obblighi che la Svizzera e gli Stati Uniti d’America hanno assunto, acciocchè tutte le controversie che sorgessero fra i due Stati siano risolte soltanto con mezzi pacifici, qualunque ne sia la natura e l’origine; animati dal desiderio di affermare di nuovo l’adesione dei due Stati al principio che tutte le controversie di ordine giuridico che potessero dividerli siano sottoposte a una decisione imparziale, e premurosi di mostrare la sincerità della rinunzia alla guerra come istrumento di politica nazionale nei rapporti fra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America, hanno risolto di conchiudere, a questo scopo, un Trattato ed hanno designato quali loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Tutte le controversie, di qualsiasi natura, che sorgessero fra le parti contraenti saranno, in caso d’insuccesso coi procedimenti diplomatici ordinari, sottoposti all’arbitrato o alla conciliazione secondo ciò che decideranno in proposito le parti contraenti.
Tutte le controversie che non si fossero potute regolare in via diplomatica e per la risoluzione delle quali le parti contraenti non avessero, di fatto, ricorso a un tribunale arbitrale, saranno sottoposte, a scopo d’inchiesta e di rapporto, a una Commissione permanente di conciliazione costituita in conformità di ciò che è prescritto più oltre.
La Commissione permanente di conciliazione sarà composta di cinque membri e sarà costituita il più presto possibile dopo lo scambio delle ratificazioni del presente trattato. Le parti contraenti nomineranno ciascuna due membri, uno scelto fra i propri nazionali, l’altro fra i cittadini d’un terzo Stato. Esse designeranno di comune accordo il quinto membro, che non sarà uno dei loro nazionali e che assumerà di pieno diritto la presidenza della Commissione. In caso di disaccordo sulla scelta del presidente della commissione, sarà proceduto alla sua nomina secondo il modo prescritto nell’articolo 45 capoversi 4 a 6, della convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19073, per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
In qualsiasi tempo, quando non vi sia alcun caso pendente davanti la commissione, ciascuna delle parti contraenti avrà la facoltà di revocare ogni membro della commissione nominato da essa e di designargli un successore. Il presidente della commissione potrà essere revocato in ogni tempo a richiesta d’una delle parti contraenti quando non vi sia alcun caso pendente davanti la commissione, ritenuto però che, se il presidente è stato designato in conformità della procedura prescritta dall’articolo 45 capoversi 4 a 6, della convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19074, per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, nessuna domanda di revoca potrà essere fatta prima che sia spirato un termine di due anni a contare dalla sua nomina. In caso di vacanza di seggi, qualunque ne sia la causa, sarà provveduto tosto che sia possibile alla sostituzione dei membri della commissione secondo il modo stabilito per la loro nomina.
I membri della Commissione di conciliazione riceveranno un’indennità adeguata per il tempo che consacreranno all’esame d’una controversia sottoposta alla commissione. Ciascuna delle parti contraenti sosterrà le proprie spese e una parte eguale delle spese della commissione.
Quando le parti contraenti si siano messe d’accordo per sottoporre una controversia alla procedura di conciliazione, la commissione sarà adita mediante richiesta diretta al suo presidente da una delle parti contraenti.
Salvo accordo contrario, la commissione si riunirà nel luogo designato dal suo presidente.
La commissione può stabilire le sue proprie norme di procedura. In difetto di tali norme, essa seguirà, nel limite del possibile, la procedura prevista dagli articoli 18 a 34, inclusivamente, della convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19075per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
La commissione presenterà il suo rapporto entro il termine di un anno a contare dal giorno in cui gli sia stata sottoposta la controversia, salvo che le parti contraenti non abbrevino o proroghino questo termine di comune accordo. Il rapporto sarà steso in tre esemplari: un esemplare sarà consegnato a ciascun governo e il terzo verrà tenuto dalla commissione per i suoi incartamenti.
Le parti contraenti s’impegnano a fornire alla commissione tutti i mezzi e le facilitazioni che le occorrono per la sua inchiesta e il suo rapporto.
Dopo che il rapporto della commissione sia loro stato sottoposto, le Parti contraenti si riservano il diritto di agire liberamente nella questione che ha fatto l’oggetto della controversia.
Le parti contraenti s’impegnano a sottoporre all’arbitrato qualsiasi controversia che sorgesse fra di loro circa una pretesa di natura giuridica, sempreché questa non si sia potuta risolvere in via diplomatica o non sia stata regolata, di fatto, in seguito di un rinvio alla Commissione permanente di conciliazione costituita in conformità degli articoli II e III del presente trattato.
Le disposizioni dell’articolo V non potranno essere invocate nelle controversie il cui oggetto
Il tribunale a cui saranno sottoposte le controversie d’ordine giuridico sarà costituito, in ciascun caso particolare, dalle parti contraenti. Tuttavia e salvo accordo contrario, questo tribunale sarà la Corte permanente di arbitrato stabilita all’Aja dei 18 ottobre 19077, dalla convenzione per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali. Le decisioni concernenti questo tribunale faranno l’oggetto, in ciascun caso particolare, d’un accordo speciale, che provvederà, se occorre, all’organizzazione del tribunale, delimiterà i suoi poteri, esporrà la questione in litigio e determinerà i punti da risolvere.
Questo accordo speciale sarà in ciascun caso concluso per la Svizzera, in conformità della Costituzione federale8e, per gli Stati Uniti d’America, dal Presidente col parere e il consenso del Senato.
Il presente trattato sarà ratificato dalla Svizzera in conformità della Costituzione federale9e dal Presidente degli Stati Uniti d’America col parere e il consenso del Senato.
Lo scambio delle ratificazioni sarà fatto a Washington nel più breve termine possibile e il trattato entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni. Esso rimarrà in vigore fintanto che non sia stato disdetto con preavviso d’un anno dato da una delle parti contraenti all’altra.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato e munito del loro sigillo il presente trattato, in due esemplari, ciascuno in lingua francese e inglese, e i due testi faranno egualmente fede.Fatto a Washington il 16 febbraio mille novecento trentuno.
| Marc Peter | Henry L. Stimson |
|---|
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 48 315 ↩
RS 0.193.212 ↩
RS 0.193.212 ↩
RS 0.193.212 ↩
La Società delle Nazioni è stata sciolta con risoluzione della sua assemblea dei 18 apr. 1946 (FF 1946 II 1233 ediz. ted. 1193 ediz. franc.). ↩
RS 0.193.212 ↩
RS 101 ↩
RS 101 ↩
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.193.413.36",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/290_298_316",
"documentDate": "1931-02-16",
"inForceSince": "1932-05-23"
},
"content": {
"number": "0.193.413.36",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/290_298_316",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.193.413.36",
"hash": "e984c37b9393f6313a9a1b84ed9f2907770fb3ef361a1ecaddaf9df981b74825",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.193.413.36",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:57.536Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/290_298_316/19320523/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-48-290_298_316-19320523-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/290_298_316",
"documentDate": "1931-02-16",
"inForceSince": "1932-05-23",
"manifestations": [
{
"title": "Schieds- und Vergleichsvertrag vom 16. Februar 1931 zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/290_298_316/19320523/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-48-290_298_316-19320523-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/290_298_316/19320523/de/xml"
},
{
"title": "Traité d'arbitrage et de conciliation du 16 février 1931 entre la Suisse et les États-Unis d'Amérique",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/290_298_316/19320523/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-48-290_298_316-19320523-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/290_298_316/19320523/fr/xml"
},
{
"title": "Trattato d'arbitrato e di conciliazione del 16 febbraio 1931 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/290_298_316/19320523/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-48-290_298_316-19320523-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/290_298_316/19320523/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/48/290_298_316/19320523/it/xml"
}
}