0.193.412.91•Trattato di conciliazione e d’arbitrato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia
0.193.412.91Bilateral International Treaty13 giu 2002
Concluso il 23 maggio 1995
Approvato dall’Assemblea federale il 7 giugno 20002
Ratificato con strumenti scambiati il 13 giugno 2002
Entrato in vigore il 13 giugno 2002
(Stato 3 dicembre 2002)
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica di Croazia,
animate dal desiderio di stringere viepiù i vincoli d’amicizia tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia, nonché di favorire, nell’interesse della pace e della sicurezza in Europa e nel mondo, il perfezionamento delle procedure di soluzione pacifica, giusta ed equa delle controversie fra loro,
hanno concluso il seguente Trattato:
Le Parti contraenti si impegnano a risolvere le controversie fra loro mediante il negoziato. Se il negoziato non dà buon esito entro un anno dalla sua apertura, ogni Parte può sottoporre la controversia alla procedura di conciliazione descritta qui di seguito.
Ogni controversia che non ha potuto essere risolta mediante il negoziato nel termine menzionato nell’articolo 1 può essere sottoposta da ciascuna Parte alla conciliazione per mezzo di una notifica scritta indirizzata all’altra Parte.
La Commissione di conciliazione è così costituita:
Una volta costituita, la Commissione di conciliazione può raccomandare alle Parti le misure cautelari che ritiene appropriate. Le Parti informano la Commissione delle disposizioni che hanno potuto prendere in vista dell’applicazione di tali misure.
Le Parti partecipano alla procedura di conciliazione e forniscono alla Commissione di conciliazione i documenti e le informazioni da essa richiesti.
Il Tribunale arbitrale è costituito nel medesimo modo della Commissione di conciliazione, secondo quanto previsto nell’articolo 3, senonché le designazioni non effettuate nel termine menzionato all’articolo 3 lettera d sono eseguite dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia tra cittadini di Stati terzi. Qualora il Presidente non possa assumersi tale compito, o se ha la cittadinanza di una delle due Parti, le necessarie designazioni sono effettuate dal Vicepresidente della Corte. Se, per queste stesse ragioni, il Vicepresidente non può procedere alle designazioni, esse sono effettuate dal membro più anziano della Corte che non ha la cittadinanza né dell’una né dell’altra Parte.
Una volta costituito, il Tribunale arbitrale può, su richiesta di una Parte omotu pro prio , prescrivere le misure cautelari che ritiene appropriate per garantire i diritti rispettivi delle Parti. Queste ultime si conformano a tali misure.
Il Tribunale arbitrale fissa il luogo di riunione e la sua procedura, dopo aver consultato i rappresentanti delle Parti. Esso rispetta i principi dell’uguaglianza delle Parti, dello svolgimento in contraddittorio della procedura e della suddivisione di quest’ultima in una fase scritta ed una orale.
Nell’attesa della composizione della controversia, le Parti si astengono da qualsiasi comportamento suscettibile di aggravare la situazione e di rendere più difficile o impedire la soluzione della controversia mediante i mezzi previsti nel presente Trattato.
La Commissione di conciliazione e il Tribunale arbitrale previsti nel presente Trattato decidono in merito alla loro competenza.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.Fatto a a Zagabria, il 23 maggio 1995, in due esemplari originali, nelle lingue francese e croata, i due testi facenti parimente fede.
| Per la Confederazione Svizzera: | Per la Repubblica di Croazia: |
|---|---|
| Lucius Caflisch | Stanko Nick |
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