0.193.412.63Bilateral International Treaty29 dic 1930
0.193.412.63
CS 11 262; FF 1927 II 449 ediz. ted. 449 ediz. franc.
Traduzione*1*
Conchiuso il 20 agosto 1927
Approvato dall’Assemblea federale il 23 marzo 19282
Istrumenti di ratificazione scambiati il 29 dicembre 1930
Entrato in vigore il 29 dicembre 1930
(Stato 29 dicembre 1930)
Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Presidente della Repubblica di Colombia,
animati dal desiderio di restringere i vincoli d’amicizia che uniscono la Svizzera e la Colombia e di sottoporre a un regolamento pacifico le divergenze che avessero a sorgere tra i due Paesi,
hanno risolto di conchiudere a questo scopo un trattato e hanno designato a loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e riconosciutili in buona e debita forma,
hanno convenuto quanto segue:
Tutte le divergenze, di qualsiasi natura, che sorgessero tra i due Stati e non potessero essere risolte per via diplomatica in un termine conveniente saranno sottoposte, a domanda d’una delle Parti contraenti, a una procedura di conciliazione.
In caso d’insuccesso della procedura di conciliazione, la divergenza sarà deferita, a domanda d’una Parte, a una procedura giudiziaria o arbitrale conformemente all’articolo 13 del presente trattato.
Le Parti contraenti avranno tuttavia la facoltà di convenire che una determinata vertenza sia composta mediante regolamento giudiziario od arbitrato senza esperire il preliminare di conciliazione.
La conciliazione sarà affidata ad una Commissione di tre membri costituita, caso per caso, dalle Parti contraenti.
Ciascuna delle Parti contraenti designerà un membro a sua libera scelta e tutte e due insieme nomineranno di comune accordo il terzo membro, che sarà di diritto il Presidente della Commissione, tra i cittadini di Stati terzi. Il commissario così designato in comune non dovrà avere il suo domicilio sul territorio delle Parti contraenti né trovarsi al loro servizio.
La Commissione di conciliazione sarà costituita entro tre mesi a contare dal giorno in cui l’una delle Parti avrà partecipato all’altra la sua intenzione di ricorrere alla conciliazione.
Se il commissario da designare in comune non è nominato entro questo termine, egli sarà nominato, a richiesta d’una sola delle Parti, dal Presidente della Corte permanente di Giustizia internazionale3o, se questo ultimo è cittadino dell’uno degli Stati contraenti, dal Vicepresidente o dal più anziano dei membri della Corte che non sono cittadini dell’uno degli Stati contraenti.
La Commissione di conciliazione avrà il compito di dilucidare le questioni che sono oggetto della divergenza e di formulare, in un rapporto, delle proposte per risolvere la contestazione.
La Commissione sarà adita con richiesta diretta al suo Presidente dall’una delle Parti contraenti. Questa richiesta sarà in pari tempo notificata alla Parte avversaria dalla Parte da cui emana.
La Commissione di conciliazione si riunirà, salvo accordo contrario tra le Parti, nel luogo designato dal suo Presidente.
La procedura avanti alla Commissione di conciliazione sarà contraddittoria.
La Commissione regolerà da sé la procedura, tenendo conto, salvo decisione contraria presa all’unanimità, delle disposizioni contenute nel titolo III della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19074per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Le deliberazioni della Commissione di conciliazione si faranno a porte chiuse, salvo che la Commissione, d’accordo con le Parti, non decida altrimenti.
Le Parti contraenti avranno il diritto di nominare, presso la Commissione di conciliazione, degli agenti speciali che serviranno, in pari tempo, da intermediari tra esse e la Commissione.
Con riserva dell’articolo 5, capoverso 2, le decisioni della Commissione di conciliazione saranno prese a semplice maggioranza di voti.
Le Parti contraenti s’impegnano ad agevolare, nella più larga misura possibile, i lavori della Commissione di conciliazione e, particolarmente, ad usare tutti i mezzi di cui dispongono in virtù della loro legislazione interna, per permetterle di procedere, sul loro territorio, alla citazione e all’audizione di testi o di periti, come pure a visite sui posti.
La Commissione di conciliazione presenterà il suo rapporto entro sei mesi dacchè le sarà stata sottoposta la divergenza, salvo che le Parti contraenti non decidano, di comune accordo, di prorogare questo termine. Un esemplare di questo rapporto sarà consegnato a ciascuna delle Parti.
Il rapporto della Commissione non avrà, né per quanto concerne l’esposizione dei fatti, né per le considerazioni giuridiche, il carattere d’una sentenza arbitrale.
La Commissione di conciliazione fisserà il termine entro il quale le Parti dovranno pronunciarsi in merito alle sue proposte. Questo termine non oltrepasserà, però, la durata di tre mesi.
Durante il tempo dei lavori della Commissione di conciliazione, i commissari riceveranno un’indennità il cui importo sarà fissato tra le Parti contraenti.
Ciascuna Parte sopporterà le sue proprie spese e una parte eguale delle spese della Commissione.
Se l’una delle Parti non accetta le proposte della Commissione di conciliazione o non si pronunzia entro il termine fissato nel rapporto, ciascuna di esse potrà ricorrere, mediante semplice richiesta, alla Corte permanente di Giustizia internazionale5nel caso in cui, conformemente all’articolo 36 capoverso 2, dello Statuto della Corte6, la divergenza abbia per oggetto:
In caso di contestazione sulla questione se la divergenza possa essere regolata in via giudiziaria a’ sensi del capoverso precedente, la decisione spetta alla Corte di Giustizia.
Tutte le altre vertenze saranno risolte, a domanda d’una Parte, mediante arbitrato, nelle condizioni previste all’articolo 14 del presente trattato.
Il ricorso all’arbitrato sarà retto dalla Convenzione dell’Aia, del 18 ottobre 19077, per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Se le Parti non riescono a costituire di comune accordo il tribunale arbitrale entro tre mesi dal giorno in cui una di esse ha domandato l’arbitrato, il detto tribunale sarà composto di cinque arbitri scelti sulla lista dei membri della Corte permanente d’arbitrato all’Aja. Ciascuna delle Parti nominerà un membro a sua libera scelta; tutte e due insieme designeranno di comune accordo i tre altri arbitri e, tra questi, il capo arbitro. Questi tre arbitri non dovranno né essere cittadini delle Parti contraenti, né avere il loro domicilio sul loro territorio o trovarsi al loro servizio.
Se la nomina degli arbitri da designare in comune o la designazione del capo arbitro non avvengono entro sei mesi dal giorno in cui l’una delle Parti ha chiesto l’arbitrato, si procederà alle nomine conformemente all’articolo 45 della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19078per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Nel corso della procedura di conciliazione o della procedura giudiziaria od arbitrale le Parti contraenti s’asterranno da qualsiasi atto che potesse avere una ripercussione pregiudicevole sull’accettazione delle proposte della Commissione di conciliazione o sull’esecuzione della decisione della Corte permanente di Giustizia internazionale9o della sentenza del tribunale arbitrale.
Le contestazioni che sorgessero circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente trattato saranno, salvo accordo contrario tra le Parti, sottoposte alla Corte permanente di Giustizia internazionale10mediante semplice richiesta.
Il presente trattato sarà ratificato. Le ratificazioni saranno scambiate a Berna il più presto possibile.
Il trattato entrerà in vigore con lo scambio delle ratificazioni. Esso è conchiuso per la durata di dieci anni a contare dalla sua entrata in vigore. Se non sarà denunziato sei mesi avanti lo spirare di questo termine, lo si riputerà rinnovato per un nuovo periodo di cinque anni e così via.
Le procedure di conciliazione, giudiziarie o arbitrali che si trovassero ancora pendenti alla scadenza del presente trattato seguiranno il loro corso in conformità delle sue disposizioni.
In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente trattato.Fatto, in doppio esemplare, a Berna, il venti agosto millenovecentoventisette.
| Motta | de Urrutia |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 47 1 ↩
La Corte permanente di giustizia internazionale è stata sciolta con Risoluzione del 18 apr. 1946 dall’Assemblea della Società delle Nazioni (FF 1946 II 1227 ediz. ted. e 1186 ediz. franc.) e sostituita dalla Corte internazionale di giustizia (RS 0.193.50 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
Ora: alla Corte internazionale di giustizia (art. 37 dello Statuto –RS 0.193.501 ). ↩
[RU 37 862]. A questo articolo corrisponde ora l’art. 36 n. 2 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia del 26 giu. 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
RS 0.193.212 ↩
Vedi la nota 1 all’art. 13. ↩
Vedi la nota all’art. 13. ↩
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