0.193.411.63Bilateral International Treaty1 mag 1927
0.193.411.63
CS 11 242; FF 1924 III 700 ediz. ted. 728 ediz. franc.
Traduzione
Conchiuso l’11 ottobre 1924
Approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 19241
Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° maggio 1925
Entrato in vigore il 1° maggio 1925
(Stato 1° maggio 1927)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica d’Austria,
animati dal desiderio di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia che uniscono la Svizzera e l’Austria e di favorire, nell’interesse della pace generale, lo sviluppo della procedura di conciliazione applicata alle controversie internazionali,
hanno risolto di conchiudere a questo scopo un Trattato e hanno nominato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
hanno stipulato quanto segue:
Le Parti contraenti s’impegnano a sottoporre, prima di far capo a qualsiasi procedura davanti un Tribunale internazionale o arbitrale, alla procedura di conciliazione regolata dagli articoli seguenti tutte le controversie, di qualunque natura siano, che nascessero tra di loro e non si fossero potute risolvere per via diplomatica, sempreché esse non possano essere composte in via giudiziaria secondo l’articolo 36 dello Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale2.
Ognuna delle Parti contraenti ha facoltà di fissare il momento a contare dal quale la procedura di conciliazione potrà essere sostituita alle trattative diplomatiche.
Le Parti contraenti possono convenire che una controversia, la quale potesse essere risolta in via giudiziaria secondo l’articolo 36, dello Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale3, sia prima deferita alla procedura di conciliazione.
Le Parti contraenti istituiranno, in vista della procedura di conciliazione, una Commissione permanente di tre membri.
Ciascuna di esse nominerà un membro a suo piacimento mentre il Presidente sarà designato di comune accordo.
Il Presidente non dovrà essere suddito delle Parti contraenti, né avere il suo domicilio sul loro territorio o trovarsi al loro servizio.
La Commissione sarà costituita nei sei mesi che seguiranno lo scambio delle ratificazioni del presente trattato.
Fintanto che la procedura non sia aperta, ciascuna delle Parti contraenti potrà revocare il commissario nominato da essa e designargli un successore, come pure revocare il proprio consenso alla nomina del Presidente. In tal caso si dovrà procedere senza indugio alla sostituzione dei commissari il cui mandato è finito.
Si provvederà alla sostituzione di commissari secondo il modo fissato per la loro nomina.
Se la nomina del Presidente non avviene entro sei mesi a contare dallo scambio delle ratificazioni o, in caso di sostituzione, entro tre mesi a contare dalla vacanza del seggio, si procederà alle nomine in conformità dell’articolo 45 della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19074per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Per la durata effettiva della procedura il presidente della Commissione di conciliazione riceverà un’indennità il cui ammontare sarà stabilito tra le Parti contraenti e sostenuto da esse in parti eguali.
Per contrario, ciascuna Parte fisserà e assumerà essa stessa l’indennità del membro della Commissione di sua nomina.
La Commissione permanente di conciliazione è adita con domanda diretta al suo Presidente da una delle Parti contraenti.
Questa domanda sarà in pari tempo notificata alla Parte avversarla dalla Parte che chiede l’apertura della procedura di conciliazione.
La Commissione permanente di conciliazione si riunirà, salvo Convenzione contraria, nel luogo designato dal suo Presidente.
La Commissione permanente di conciliazione ha il compito di agevolare la risoluzione della controversia, chiarendo, con un esame imparziale e coscienzioso, le questioni di fatto e formulando delle proposte per il regolamento della contestazione.
Il suo rapporto dovrà essere presentato entro sei mesi a contare dal giorno in cui sarà stata investita della controversia, salvo che le Parti contraenti non risolvano, di comune accordo, di prorogare questo termine.
A ciascuna delle Parti sarà consegnata una copia del rapporto.
Il rapporto non ha, né per quanto concerne l’esposizione dei fatti, né per quanto concerne le considerazioni giuridiche, il carattere d’una sentenza obbligatoria.
Le Parti contraenti s’impegnano a facilitare, nella più larga misura possibile, i lavori della Commissione permanente di conciliazione e, in particolare, ad impiegare tutti i mezzi di cui dispongono, secondo la loro legislazione interna, per permetterle di procedere, sul loro territorio, alla citazione e all’audizione di testi o di periti, nonché a visite sui luoghi.
Salvo convenzione contraria, la procedura di conciliazione è retta dalla Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19075, per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
La Commissione permanente di conciliazione fisserà il termine entro il quale le Parti dovranno pronunciarsi di fronte alle sue proposte. Questo termine non eccederà però la durata di tre mesi.
Ciascuna parte sosterrà le sue proprie spese e una parte eguale delle spese della procedura di conciliazione.
Durante il corso della procedura di conciliazione, le Parti contraenti s’asterranno da qualsiasi misura che possa avere una pregiudizievole ripercussione sul l’accettazione delle proposte della Commissione permanente di conciliazione.
Il presente Trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna entro il più breve termine possibile.
Il Trattato è conchiuso per la durata di dieci anni a contare dallo scambio delle ratificazioni. Ove non sia disdetto sei mesi prima della scadenza di questo termine, esso rimarrà in vigore per un nuovo periodo di cinque anni e così di seguito.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.Steso in duplo a Vienna l’undici ottobre 1924.C.D. Bourcart A. Grünberger
In procinto di firmare il Trattato di conciliazione conchiuso in data d’oggi, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, dichiarano che è inteso che le Parti contraenti rimarranno vincolate tra di loro, fino alla scadenza del Trattato di conciliazione, dai termini dell’articolo 36 dello Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale6, anche nel caso in cui l’obbligo ch’esse hanno assunto aderendo alla disposizione facoltativa dello Statuto precitato prendesse fine, nell’intervallo, per l’una di esse.Vienna, l’11 ottobre 1924.C.D. Bourcart A. Grünberger
RU 41 260 ↩
[RU 37 862]. A questo art. corrisponde ora l’art. 36 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giu. 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
[RU 37 862]. A questo art. corrisponde ora l’art. 36 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giu. 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
RS 0.193.212 ↩
Vedi nota all’art. 1 del Trattato. ↩
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