Protocollo facoltativo concernente la soluzione obbligatoria delle controversie relative alla Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, alla Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni e ai Regolamenti amministrativi

0.193.271Multilateral International Treaty15 set 1994

Concluso a Ginevra il 22 dicembre 1992

Approvato dalla Svizzera con strumento depositato il 15 settembre 19941

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 15 settembre 1994

Entrato in vigore per la Svizzera il 15 settembre 1994

(Stato 25  luglio 2018)

Al momento di procedere alla firma della Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni2e della Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992)3, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo facoltativo concernente la soluzione obbligatoria delle controversie.

I Membri dell’Unione, parti al presente Protocollo facoltativo,

esprimendo il desiderio di ricorrere, per quanto li concerne, all’arbitrato obbligatorio per la soluzione di ogni controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi previsti all’articolo 4 della Costituzione,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

A meno che non sia stata scelta di comune accordo una delle modalità di soluzione enumerate all’articolo 56 della Costituzione, le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione della Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi di cui all’articolo 4 della Costituzione sono, a richiesta di una delle parti, sottoposte ad un arbitrato obbligatorio. La procedura è quella dell’articolo 41 della Convenzione, il cui paragrafo 5 (n. 511) è completato come segue: «5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti in causa nomina un arbitro. Se, allo scadere di questo termine, una delle Parti non ha nominato il suo arbitro, tale nomina è effettuata, su richiesta dell’altra parte, dal Segretario generale che procede in conformità con le disposizioni dei numeri 509 e 510 della Convenzione.»

Art. 2

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma dei Membri nel momento in cui essi firmeranno la Costituzione e la Convenzione. Esso sarà ratificato, accettato o approvato da ogni Membro firmatario secondo le sue regole costituzionali. Sarà aperto all’adesione di tutti i Membri parti alla Costituzione ed alla Convenzione e di tutti gli Stati che diverranno Membri dell’Unione. Lo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sarà depositato presso il Segretario generale.

Art. 3

Il presente Protocollo entrerà in vigore, per le Parti che lo avranno ratificato, accettato, approvato o che vi avranno aderito, alla stessa data della Costituzione e della Convenzione, a condizione che almeno due strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che lo concernono siano stati depositati a questa data. Altrimenti, entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 4

Il presente Protocollo può essere emendato dalle parti a questo Protocollo durante una Conferenza di plenipotenziari dell’Unione.

Art. 5

Ogni Membro parte al presente Protocollo può denunciarlo con una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale denuncia entrerà in vigore allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Segretario generale, di tale notifica.

Art. 6

Il Segretario generale notifica a tutti i Membri:

  1. le firme apposte al presente Protocollo ed il deposito di ciascun strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  2. la data alla quale il presente Protocollo sarà entrato in vigore; c) la data di entrata in vigore di ogni emendamento;
  3. la data effettiva di ogni denuncia.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo in un esemplare, in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, il testo francese facente fede in caso di divergenze; tale esemplare rimarrà depositato presso gli archivi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, che ne consegneranno una copia a ciascuno dei Paesi firmatari.Fatto a Ginevra, il 22 dicembre 1992.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Australia29 settembre199429 settembre1994
Austria23 ottobre199723 ottobre1997
Bahrein12 luglio199612 luglio1996
Barbados28 luglio199828 luglio1998
Belarus15 giugno19941° luglio1994
Belgio18 agosto199718 agosto1997
Belize7 dicembre1993 A1° luglio1994
Benin24 aprile199724 aprile1997
Bosnia e Erzegovina2 settembre1994 A2 settembre1994
Botswana12 ottobre199812 ottobre1998
Canada21 giugno19931° luglio1994
Cile2 settembre19982 settembre1998
Cipro1° novembre19951° novembre1995
Colombia2 aprile19972 aprile1997
Congo (Brazzaville)9 agosto1994 A9 agosto1994
Corea (Sud)5 agosto19945 agosto1994
Danimarca18 giugno19931° luglio1994
Egitto15 maggio199615 maggio1996
El Salvador25 maggio199825 maggio1998
Emirati Arabi Uniti2 agosto19952 agosto1995
Estonia23 gennaio199623 gennaio1996
Filippine23 maggio199623 maggio1996
Finlandia30 maggio199630 maggio1996
Giappone18 gennaio199518 gennaio1995
Giordania16 ottobre199516 ottobre1995
Grecia25 settembre199825 settembre1998
Guinea5 agosto19945 agosto1994
Irlanda16 ottobre199616 ottobre1996
Islanda17 novembre199717 novembre1997
Italia3 maggio19963 maggio1996
Kenya25 agosto199425 agosto1994
Kiribati10 gennaio2007 A10 gennaio2007
Kuwait6 giugno19976 giugno1997
Laos24 gennaio1994 A1° luglio1994
Lettonia1° giugno20011° giugno2001
Libia10 luglio2007 A10 luglio2007
Liechtenstein2 gennaio19952 gennaio1995
Lituania7 dicembre20067 dicembre2006
Lussemburgo5 febbraio19975 febbraio1997
Madagascar3 giugno19963 giugno1996
Malta30 agosto199530 agosto1995
Maurizio6 dicembre1993 A1° luglio1994
Messico27 settembre19931° luglio1994
Monaco5 agosto19975 agosto1997
Nuova Zelanda6 dicembre19946 dicembre1994
Oman18 maggio19941° luglio1994
Paesi Bassi13 giugno199613 giugno1996
Aruba13 giugno199613 giugno1996
Curaçao13 giugno199613 giugno1996
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
13 giugno199613 giugno1996
Sint Maarten13 giugno199613 giugno1996
Panama13 luglio199813 luglio1998
Perù30 settembre1994 A30 settembre1994
Portogallo30 novembre199530 novembre1995
Regno Unito27 giugno19941° luglio1994
San Marino31 agosto199431 agosto1994
Serbia11 ottobre1995 A11 ottobre1995
Slovenia12 dicembre199412 dicembre1994
Sudafrica30 giugno1994 A1° luglio1994
Sudan13 febbraio199713 febbraio1997
Svezia15 settembre199415 settembre1994
Svizzera15 settembre199415 settembre1994
Togo19 settembre1994 A19 settembre1994
Tunisia27 ottobre199727 ottobre1997
Turchia3 maggio20003 maggio2000
Uruguay1° ottobre19981° ottobre1998
Uzbekistan22 settembre1994 A22 settembre1994
Vietnam19 giugno199619 giugno1996
Zimbabwe5 dicembre19945 dicembre1994

Footnotes

  1. RU 1996 1254

  2. RS 0.784.01

  3. RS 0.784.02