0.193.212Multilateral International Treaty11 lug 1910
0.193.212
CS 11 196; FF 1909 I l ediz. ted. 97 ediz. franc.
Traduzione
Conchiusa all’Aja il 18 ottobre 1907
Approvata dall’Assemblea federale il 4 aprile 19101
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 maggio 1910
Entrata in vigore per la Svizzera l’11 luglio 1910
(Stato 15 gennaio 2026)
Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente degli Stati Uniti d’America; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico di Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica
degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Chili; Sua Maestà l’Imperatore della Cina; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba;
Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica Dominicana;
il Presidente della Repubblica dell’Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna;
il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito
di Gran Bretagna e d’Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari,
Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della
Repubblica di Guatemala; il Presidente della Repubblica di Haiti; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani;
Sua Altezza Reale il Principe di Montenegro; Sua Maestà il Re di Norvegia;
il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica
del Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della
Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l’Imperatore di Tutte le Russie; il Presidente della Repubblica del Salvador;
Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio Federale Svizzero; Sua Maestà l’Imperatore degli Ottomani;
il Presidente della Repubblica Orientale dell`Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela,
animati dalla ferma volontà di concorrere al mantenimento della pace generale;
risoluti a favorire con tutti i loro sforzi la risoluzione amichevole dei conflitti internazionali;
riconoscendo la solidarietà che unisce i membri della società delle nazioni civili;
volendo estendere l’impero del diritto e fortificare il sentimento della giustizia internazionale;
convinti che l’istituzione permanente di una giurisdizione arbitrale accessibile a tutti, nel seno delle Potenze indipendenti, può contribuire efficacemente a questo risultato;
considerando i vantaggi d’una organizzazione generale e regolare della procedura arbitrale;
stimando con l’Augusto Iniziatore della Conferenza internazionale per la Pace, che è necessario di consacrare in un accordo internazionale i principi di equità e di diritto sui quali riposano la sicurezza degli Stati e il benessere dei popoli;
desiderosi con tale intento di meglio assicurare il funzionamento pratico delle Commissioni d’inchiesta e dei tribunali arbitrali e di facilitare il ricorso alla giustizia arbitrale quando si tratti di controversie che per loro natura consentano una procedura sommaria;
hanno giudicato necessario di rivedere in certi punti e di completare l’opera della Prima Conferenza della Pace per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali;
le Alte Parti contraenti hanno risolto di conchiudere una nuova Convenzione a questo scopo, e hanno nominato Loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni.
Affine di prevenire, per quanto è possibile, che si debba ricorrere alla forza nelle relazioni fra gli Stati, le Potenze contraenti convengono di fare ogni sforzo per assicurare la risoluzione pacifica delle vertenze internazionali.
In caso di grave dissenso o di conflitto, avanti di venire alle armi, le Potenze contraenti convengono di ricorrere, per quanto le circostanze lo permettano, ai buoni uffici o alla mediazione di una o più Potenze amiche.
Indipendentemente da questo ricorso, le Potenze contraenti giudicano utile e desiderabile che una o più Potenze estranee al conflitto offrano di loro propria iniziativa, in quanto le circostanze vi si prestino, i loro buoni uffici e la loro mediazione agli Stati in conflitto.
Il diritto d’offrire i buoni uffici o la mediazione appartiene alle Potenze estranee al conflitto, anche durante il corso delle ostilità.
L’esercizio di questo diritto non può mai essere considerato dall’una o l’altra delle Parti in litigio come un atto poco amichevole.
La parte di mediatore consiste nel conciliare le pretensioni opposte e nel placare i risentimenti che possano essere nati tra gli Stati in conflitto.
Le funzioni di mediatore cessano dal momento in cui si verifichi, sia da una delle Parti in litigio, sia dallo stesso mediatore, che i mezzi di conciliazione da lui proposti non sono accettati.
I buoni uffici e la mediazione, sia a petizione delle Parti in conflitto, sia per iniziativa delle Potenze estranee al conflitto, hanno esclusivamente il carattere di consiglio e non mai di forza obbligatoria.
L’accettazione della mediazione non può avere per effetto, salvo contraria convenzione, d’interrompere, di ritardare o d’intralciare la mobilitazione e le altre misure preparatorie della guerra.
Se l’accettazione avviene dopo l’apertura delle ostilità, essa non interrompe, salvo contraria convenzione, le operazioni militari in corso.
Le Potenze contraenti sono d’accordo nel raccomandare l’applicazione, quando le circostanze lo permettano, di una mediazione speciale nella seguente forma:
In caso di grave controversia compromettente la pace, gli Stati in conflitto scelgono rispettivamente una Potenza alla quale affidano il mandato di entrare in rapporti diretti con la Potenza scelta dall’altra parte, affine di prevenire la rottura delle relazioni pacifiche.
Durante questo mandato, il cui termine, salvo stipulazione contraria, non può eccedere i trenta giorni, gli Stati in litigio cessano ogni rapporto diretto circa il conflitto, il quale è considerato come deferito esclusivamente alle Potenze mediatrici. Queste debbono adoperare ogni loro sforzo a regolare la controversia.
In caso di rottura effettiva delle relazioni pacifiche, queste Potenze rimangono incaricate della missione comune di profittare di qualsiasi occasione per ristabilire la pace.
Nei litigi d’ordine internazionale che non toccano né l’onore né interessi essenziali e che derivano da una differenza d’apprezzamento sopra punti di fatto, le Potenze contraenti giudicano utile e desiderabile che le Parti che non avessero potuto mettersi d’accordo per le vie diplomatiche, istituiscano, per quanto le circostanze lo permettano, una Commissione internazionale d’inchiesta incaricata di facilitare la soluzione di tali litigi chiarendo, con un esame imparziale e coscienzioso, le questioni di fatto.
Le Commissioni internazionali d’inchiesta sono costituite mediante Convenzione speciale fra le Parti in litigio.
La convenzione d’inchiesta precisa i fatti da esaminare; stabilisce il modo e il termine per la formazione della Commissione, e l’estensione dei poteri dei commissari.
Essa determina parimente, se occorre, la sede della Commissione e la facoltà di trasferirsi altrove, la lingua di cui la Commissione deve far uso e quelle che potranno essere adoperate dinanzi la medesima, come pure la data in cui ciascuna Parte dovrà depositare la sua esposizione dei fatti, e in generale tutte le condizioni concordate fra le Parti.
Se le parti giudicano necessario di nominare degli assessori, la convenzione d’inchiesta determina il modo per designarli e l’estensione dei loro poteri.
Se la convenzione non ha designato la sede della Commissione, questa siede all’Aja.
La sede una volta stabilita, non potrà esser cambiata dalla Commissione se non col consenso delle Parti.
Se la convenzione d’inchiesta non ha determinato le lingue da adoperarsi, la decisione in proposito spetta alla Commissione.
Salvo stipulazione contraria, le Commissioni d’inchiesta sono formate nel modo determinato dagli articoli 45 e 57 della presente Convenzione.
In caso di morte, di dimissione o d’impedimento, qualunque esso sia, d’uno dei commissari, o eventualmente d’uno degli assessori, si provvede alla sostituzione secondo il modo stabilito per la sua nomina.
Le Parti hanno il diritto di nominare presso la Commissione d’inchiesta degli agenti speciali coll’incarico di rappresentarle e di servire da mediatori fra Esse e la Commissione.
Esse sono altresì autorizzate ad affidare l’incarico di esporre e di sostenere i loro interessi dinanzi la commissione, a procuratori o ad avvocati da esse a tale scopo nominati.
L’Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato serve di cancelleria alle Commissioni che siedono all’Aja, e deve mettere i suoi locali e il suo ordinamento a disposizione delle Potenze contraenti per il funzionamento della Commissione d’inchiesta.
Se la Commissione siede altrove che all’Aja, essa nomina un Segretario generale, l’ufficio dei quale serve di cancelleria.
La cancelleria è incaricata, sotto l’autorità del Presidente, dell’organizzazione materiale delle sedute della Commissione, della redazione dei processi verbali e, durante l’inchiesta, della custodia degli archivi che saranno poi depositati all’Ufficio internazionale dell’Aja.
Per facilitare l’istituzione e il funzionamento delle Commissioni d’inchiesta, le Potenze contraenti raccomandano le seguenti regole che saranno applicabili alla procedura d’inchiesta, in quanto le Parti non adottino altre regole.
La Commissione regolerà le particolarità della procedura non previste nella convenzione speciale d’inchiesta o nella presente Convenzione, e procederà a tutte le formalità richieste per l’esecuzione delle prove.
L’inchiesta ha luogo in contraddittorio.
Alle date previste, ciascuna Parte comunica alla Commissione e all’altra Parte l’esposizione dei fatti, se occorre, e, in tutti i casi, gli atti, gli scritti e i documenti ch’Essa ritiene utili a scoprire la verità, come pure la lista dei testimoni e dei periti che desidera far esaminare.
La Commissione ha facoltà, coi consenso delle Parti, di trasferirsi temporaneamente sui luoghi quando stimi utile di ricorrere a questo mezzo d’informazione, o di delegarvi uno o più dei suoi membri.
L’autorizzazione dello Stato sul territorio del quale si vuol procedere a questa informazione, deve essere ottenuta.
Ogni accertamento di fatto e tutte le visite sui luoghi devono essere eseguiti presenti o debitamente chiamati gli agenti e i procuratori delle Parti.
La Commissione ha il diritto di sollecitare dall’una o dall’altra Parte le spiegazioni o informazioni ch’essa ritenga utili.
Le Parti si obbligano a fornire alla Commissione, nella maggior misura che giudicheranno possibile, tutti i mezzi e tutte le agevolezze necessarie per la conoscenza intera e l’esatto apprezzamento dei fatti in questione.
Esse si obbligano a far uso dei mezzi di cui dispongono in virtù della legislazione interna, per assicurare la comparsa dei testimoni o dei periti che si trovino nel loro territorio e che siano citati dalla Commissione.
Se questi non potessero comparire personalmente dinanzi alla Commissione, Esse faranno procedere all’esame dei medesimi dinanzi alle loro autorità competenti.
Per ogni notificazione che la Commissione dovesse fare nel territorio d’una terza Potenza contraente, essa si rivolgerà direttamente al Governo di questa Potenza. Il simile dicasi quando si tratti di far procedere sul luogo all’accertamento di tutti i mezzi di prova.
Le richieste indirizzate a tale scopo saranno eseguite secondo i mezzi di cui la Potenza richiesta dispone in virtù della sua legislazione interna. Esse non possono essere negate se non nel caso che questa Potenza le ritenga di natura tale da offendere la Sua sovranità o la Sua sicurezza.
La Commissione avrà sempre la facoltà di ricorrere alla mediazione della Potenza nel cui territorio essa ha la sua sede.
I testimoni e i periti sono chiamati ad istanza delle Parti o d’ufficio dalla Commissione e, in ogni caso, per mezzo del governo dello Stato nel cui territorio essi si trovano.
I testimoni sono esaminati, successivamente e separatamente, in presenza degli agenti e dei procuratori e secondo l’ordine fissato dalla Commissione.
L’interrogatorio dei testimoni è diretto dal Presidente.
I membri della Commissione possono tuttavia fare a ciascun testimonio le domande che ritengono opportune per chiarire o completare la deposizione, o per informarsi su tutto ciò che concerne il testimonio nei limiti necessari per conoscere la verità.
Gli agenti e i procuratori delle Parti non possono interrompere il testimonio durante la sua deposizione né interrogarlo direttamente, ma possono rivolgersi al Presidente perché faccia al testimonio le interrogazioni complementari che credono utili.
Il testimonio deve deporre senza che possa leggere risposte preparate in iscritto. Il Presidente può però permettergli di ricorrere a note o memorie, quando lo richieda la natura dei fatti riferiti.
Sarà steso processo verbale delle deposizioni, seduta stante, e ne sarà data lettura al testimonio. Questi può farvi le variazioni e aggiunte che crede, le quali sono inserite in fine della deposizione.
Data lettura al testimonio dell’insieme della sua deposizione, egli è invitato a sottoscrivere.
Gli agenti sono autorizzati, nel corso o alla fine dell’inchiesta, a presentare per iscritto alla Commissione e all’altra Parte, le dichiarazioni, le proposte o i riassunti di fatto che ritengono utili per la scoperta della verità.
Le deliberazioni della Commissione hanno luogo a porte chiuse e rimangono segrete.
Ogni decisione è presa a maggioranza dei membri della Commissione.
Il rifiuto di un membro di prender parte al voto dev’essere notato nel processo verbale.
Le sedute della Commissione non sono pubbliche e i processi verbali e documenti dell’inchiesta non sono resi noti che in forza di una decisione della Commissione, presa col consenso delle Parti.
Dopo che le Parti abbiano presentato tutti gli schiarimenti e le prove, e che tutti i testimoni siano stati uditi, il Presidente dichiara chiusa l’inchiesta e la Commissione s’aggiorna per deliberare e redigere il suo rapporto.
Il rapporto è sottoscritto da tutti i membri della Commissione.
Se uno di essi rifiuta di sottoscriverlo, ne sarà fatta menzione; il rapporto resta nondimeno valevole.
Il rapporto della Commissione è letto in seduta pubblica, in presenza degli agenti e dei procuratori delle Parti o dopo averli debitamente chiamati.
Una copia del rapporto vien consegnata a ciascuna Parte.
Il rapporto della Commissione, limitato all’accertamento dei fatti, non ha punto il carattere di una sentenza arbitrale. Esso lascia alle Parti intera libertà per il seguito da dare a questo accertamento.
Ciascuna Parte sostiene le proprie spese ed una parte uguale delle spese della Commissione.
L’arbitrato internazionale ha per oggetto la risoluzione delle controversie fra gli Stati, per mezzo di giudici di loro scelta e sulla base del rispetto del diritto.
Il ricorso all’arbitrato implica l’obbligo di sottomettersi in buona fede alla sentenza.
Nelle questioni d’ordine giuridico, e, in primo luogo, nelle questioni d’interpretazione o di applicazione delle Convenzioni internazionali, l’arbitrato è riconosciuto dalle Potenze contraenti come il modo più efficace e in pari tempo più equo per regolare le controversie che non siano state risolute nelle vie diplomatiche.
Sarebbe quindi desiderabile che, nelle controversie sulle questioni sopra menzionate, le Potenze contraenti ricorressero all’arbitrato, in quanto le circostanze lo permettano.
La Convenzione d’arbitrato è conclusa per le contestazioni già sorte o per le contestazioni eventuali.
Essa può concernere ogni controversia o solamente le controversie di una determinata categoria.
Indipendentemente dai Trattati generali o particolari che stipulano presentemente l’obbligo di ricorrere all’arbitrato per le Potenze contraenti, queste Potenze si riservano di concludere dei nuovi accordi, generali o particolari, per estendere l’arbitrato obbligatorio a tutti i casi che Esse giudicheranno possibile di sottoporgli.
Nell’intento di facilitare il ricorso immediato all’arbitrato per le controversie internazionali che non abbiano potuto essere regolate in via diplomatica, le Potenze contraenti si obbligano a mantenere, quale fu stabilita dalla Prima Conferenza per la Pace, la Corte permanente d’arbitrato, accessibile in ogni tempo e che funzioni, salvo stipulazione contraria delle Parti, in conformità delle regole di procedura inserite nella presente Convenzione.
La Corte permanente è competente per tutti i casi d’arbitrato, eccetto che le Parti non convengano di stabilire una giurisdizione speciale.
La Corte permanente risiede all’Aja.
Un Ufficio internazionale serve di cancelleria alla Corte; è l’intermediario delle comunicazioni relative alle riunioni della medesima; ha la custodia degli archivi e la gestione di tutti gli affari amministrativi.
Le Potenze contraenti s’obbligano a comunicare all’Ufficio, tosto che sarà possibile, una copia certificata conforme di ogni stipulazione di arbitrato intervenuta fra Esse e di ogni sentenza arbitrale che Le concerna, pronunciata da giurisdizioni speciali.
Esse s’obbligano inoltre a comunicare all’Ufficio le leggi, i regolamenti e i documenti accertanti eventualmente l’esecuzione delle sentenze pronunciate dalla Corte.
Ciascuna Potenza contraente designa quattro persone al più, di riconosciuta competenza nelle questioni di diritto internazionale, che godano la più alta stima morale e siano disposte ad accettare l’ufficio di arbitro.
Le persone così designate sono iscritte, come Membri della Corte, in una lista che sarà notificata a tutte le Potenze contraenti per cura dell’Ufficio.
Ogni modificazione alla lista degli arbitri vien portata, per cura dell’Ufficio, a notizia delle Potenze contraenti.
Due o più Potenze possono intendersi per designare in comune uno o più membri.
La stessa persona può essere designata da diverse Potenze.
I membri della Corte sono nominati per un periodo di sei anni. Il loro mandato può essere rinnovato.
In caso di morte o di ritiro di un membro della Corte, si provvede alla sua sostituzione secondo il modo fissato per la nomina e per un nuovo periodo di sei anni.
Quando le Potenze contraenti vogliano rivolgersi alla Corte permanente per la risoluzione di una controversia sorta tra Esse, la scelta degli arbitri chiamati a formare il Tribunale competente per decidere questa controversia deve essere fatta nella lista generale dei membri della Corte.
Se il Tribunale arbitrale non è costituito in seguito ad accordo delle Parti, si procede nel modo seguente:
Ciascuna Parte nomina due arbitri, di cui uno soltanto può essere suo nazionale o scelto fra quelli che sono stati da Essa designati come Membri della Corte permanente. Questi arbitri scelgono insieme un capo arbitro.
In caso di parità di voti, la scelta del capo arbitro è conferita ad una terza Potenza designata di comune accordo dalle Parti.
Se non v’è accordo su questo punto, ciascuna Parte designa una Potenza differente e la scelta del capo arbitro è fatta d’accordo dalle Potenze così designate.
Se nel termine di due mesi queste due Potenze non sono riuscite a mettersi d’accordo, ognuna d’Esse presenta due candidati presi dalla lista dei membri della Corte permanente, fuori dei membri designati dalle Parti e che non siano nazionali di nessuna di Esse. La sorte deciderà quale dei candidati così presentati sarà il capo arbitro.
Composto il Tribunale, le Parti notificano all’Ufficio la loro risoluzione di rivolgersi alla Corte, il testo dei loro compromesso e i nomi degli arbitri.
L’Ufficio comunica senza ritardo a ciascun arbitro il compromesso e i nomi degli altri membri dei Tribunale.
Il Tribunale si riunisce alla data fissata dalle Parti. L’Ufficio provvede alla sua installazione.
I membri del Tribunale, nell’esercizio delle loro funzioni e fuori del loro paese, godono dei privilegi e delle immunità diplomatiche.
L’Ufficio è autorizzato a mettere i suoi locali e il suo ordinamento a disposizione delle Potenze contraenti per il funzionamento di qualunque giurisdizione speciale d’arbitrato.
La giurisdizione della Corte permanente può essere estesa, nelle condizioni prescritte dai regolamenti, ai litigi sorti fra Potenze non contraenti o fra Potenze contraenti e Potenze non contraenti, se le parti hanno convenuto di ricorrere a questa giurisdizione.
Le Potenze contraenti considerano come un dovere, qualora un serio conflitto minacciasse di sorgere fra due o più di Esse, di ricordar loro che possono rivolgersi alla Corte permanente.
Conseguentemente Esse dichiarano che il fatto di ricordare alle Parti in conflitto le disposizioni della presente Convenzione, e il consiglio dato, nell’interesse superiore della pace, di rivolgersi alla Corte permanente, non possono essere considerati che come atti di buoni uffici.
In caso di conflitto fra due Potenze, una di Esse potrà sempre indirizzare all’Ufficio internazionale una nota contenente la dichiarazione ch’Essa sarebbe disposta a sottoporre la controversia ad un arbitrato.
L’Ufficio dovrà tosto far nota la dichiarazione all’altra Potenza.
Il Consiglio amministrativo permanente, composto dei Rappresentanti diplomatici delle Potenze contraenti accreditate all’Aja e del Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, che adempie le funzioni di Presidente, ha la direzione e la vigilanza dell’Ufficio internazionale.
Il Consiglio stabilisce il suo regolamento interno e tutti gli altri regolamenti necessari.
Decide tutte le questioni amministrative che potessero sorgere intorno al funzionamento della Corte.
Ha pieni poteri quanto alla nomina, alla sospensione o alla revoca dei funzionari e impiegati dell’Ufficio.
Fissa gli stipendi e i salari, e verifica la spesa generale.
La presenza di nove membri nelle riunioni debitamente convocate basta per permettere al Consiglio di deliberare validamente. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Il Consiglio comunica senza indugio alle Potenze contraenti i regolamenti da esso adottati. Presenta loro annualmente un rapporto sopra i lavori della Corte, sopra il funzionamento dei servizi amministrativi e sopra le spese. Il rapporto contiene altresì un riassunto dei contenuto essenziale dei documenti comunicati all’Ufficio dalle Potenze, in virtù dell’articolo 43, capoversi 3 e 4.
Le spese dell’Ufficio saranno sostenute dalle Potenze contraenti nella proporzione stabilita per l’Ufficio internazionale dell’Unione postale universale.
Le spese a carico delle Potenze aderenti saranno contate a decorrere dal giorno in cui la loro adesione produrrà i suoi effetti.
Affine di favorire lo sviluppo dell’arbitrato, le Potenze contraenti hanno stabilito le seguenti regole che sono applicabili alla procedura arbitrale, in quanto le Parti non abbiano convenuto altre regole.
Le Potenze che ricorrono all’arbitrato firmano un compromesso nel quale sono determinati l’oggetto della lite, il termine per la nomina degli arbitri, la forma, l’ordine e i termini entro i quali deve essere fatta la comunicazione prevista dall’articolo 63, e il totale della somma che ciascuna Parte dovrà depositare a titolo d’anticipazione per le spese.
Il compromesso determina parimente, se sia il caso, il modo di nomina degli arbitri, i poteri speciali eventuali del Tribunale, la sua sede, la lingua che adoprerà e quelle di cui autorizzerà l’uso davanti ad esso, e, in generale, tutte le condizioni convenute dalle Parti.
La Corte permanente è competente per stabilire il compromesso, se le Parti sono d’accordo di rimettersene ad essa.
Essa è altresì competente, anche se la domanda sia fatta solamente da una delle Parti, dopo che un accordo in via diplomatica sia stato tentato invano, quando si tratti:
Nei casi previsti all’articolo precedente, il compromesso sarà stabilito da una Commissione composta di cinque membri designati nel modo previsto all’articolo 45 capoversi 3 a 6.
Il quinto membro è di diritto Presidente della Commissione.
Le funzioni arbitrali possono essere conferite ad un arbitro unico o a più arbitri designati dalle Parti a loro piacere o scelti da Esse fra i membri della Corte permanente d’arbitrato stabilita dalla presente Convenzione.
Se il Tribunale arbitrale non è costituito in seguito ad accordo delle Parti, si procede nel modo indicato all’articolo 45, capoversi 3 a 6.
Quando un Sovrano o un capo di Stato è scelto per arbitro, la procedura arbitrale è regolata da Lui.
Il capo arbitro è di diritto Presidente del Tribunale.
Quando il Tribunale non ha un capo arbitro, nomina esso stesso il suo Presidente.
Qualora il compromesso sia stato stabilito da una commissione, quale è prevista all’articolo 54, e salvo contraria stipulazione, il Tribunale arbitrale sarà formato dalla commissione stessa.
In caso di morte, di dimissione o d’impedimento, per qualunque causa, di uno degli arbitri, si provvede alla sostituzione secondo il modo fissato per la sua nomina.
In mancanza di designazione fatta dalle Parti, il Tribunale siede all’Aja.
Il Tribunale non può sedere nel territorio di una terza Potenza se non col consenso della medesima.
La sede una volta stabilita non potrà essere cambiata dal Tribunale che col consenso delle Parti.
Se il compromesso non ha determinato le lingue da usarsi, il Tribunale decide in proposito.
Le Parti hanno il diritto di nominare presso il Tribunale degli agenti speciali, con l’incarico di servire da intermediari fra Esse e il Tribunale.
Esse sono inoltre autorizzate ad incaricare della difesa dei loro diritti e interessi davanti al Tribunale, dei procuratori o degli avvocati nominati da Esse a tale scopo.
I membri della Corte permanente non possono esercitare le funzioni d’agente, procuratore o avvocato, se non in favore della Potenza che li ha nominati membri della Corte.
La procedura arbitrale comprende di regola due fasi distinte: l’istruzione scritta e il dibattimento.
L’istruzione scritta consiste nella comunicazione, fatta dai rispettivi agenti ai membri del Tribunale e alla Parte contraria, delle memorie, contromemorie e, se occorre, delle repliche; le Parti vi aggiungono tutti gli allegati e i documenti invocati nella causa. Tale comunicazione avrà luogo, direttamente o per mezzo dell’Ufficio internazionale, nell’ordine e nei termini stabiliti dal compromesso.
I termini fissati dal compromesso possono essere prorogati di comune accordo dalle Parti o dal Tribunale, quando esso lo giudichi necessario per giungere ad una giusta decisione.
Il dibattimento consiste nello svolgimento orale delle ragioni delle Parti dinanzi al Tribunale.
Ogni documento prodotto da una delle Parti deve essere comunicato, in copia certificata conforme, all’altra Parte.
Salvo circostanze speciali, il Tribunale non si riunirà se non dopo chiusa l’istruzione.
I dibattimenti sono diretti dal Presidente.
Essi non sono pubblici che in virtù di una risoluzione del Tribunale, presa col concorso delle Parti.
Essi sono consegnati in processi verbali redatti da segretari nominati dal Presidente. Questi processi verbali sono firmati dal Presidente e da uno dei segretari; essi soli hanno carattere autentico.
Chiusa l’istruzione, il Tribunale ha il diritto di scartare dal dibattimento tutti gli atti e i documenti nuovi che una delle Parti volesse sottomettergli senza il consenso dell’altra.
Il Tribunale è libero di prendere in considerazione gli atti o i documenti nuovi sopra i quali gli agenti o i procuratori delle Parti richiamassero la sua attenzione.
In questo caso il Tribunale ha il diritto di richiedere la produzione di tali atti o documenti, salvo l’obbligo di darne conoscenza alla Parte contraria.
Il Tribunale può, inoltre, richiedere dagli agenti delle Parti la produzione di tutti gli atti e domandare tutte le necessarie spiegazioni. In caso di rifiuto il Tribunale ne prende nota.
Gli agenti e i procuratori delle Parti sono autorizzati a presentare oralmente al Tribunale tutti i mezzi che ritengono utili alla difesa della loro causa.
Essi hanno diritto di proporre eccezioni ed incidenti. Le decisioni del Tribunale sopra questi punti sono definitive e non possono dar luogo ad alcuna discussione ulteriore.
I membri dei Tribunale hanno diritto di fare delle domande agli agenti ed ai procuratori delle Parti e di domandare loro schiarimenti sui punti dubbi.
Né le domande, né le osservazioni fatte dai membri del Tribunale nel corso del dibattimento possono essere considerate come l’espressione dell’opinione dei Tribunale in genere o dei suoi membri in particolare.
Il Tribunale è autorizzato a determinare la sua competenza interpretando il compromesso nonché gli altri atti e documenti che possono essere invocati nella materia, ed applicando i principi del diritto.
Il Tribunale ha diritto di emanare ordinanze di procedura per la direzione del processo, di determinare le forme, l’ordine e i termini nei quali ciascuna Parte deve prendere le sue conclusioni finali, e di procedere a tutte le formalità richieste dall’esecuzione delle prove.
Le Parti si obbligano a fornire al Tribunale, nella maggior misura che stimeranno possibile, tutti i mezzi necessari per la decisione della lite.
Per ogni notificazione che il Tribunale dovesse fare sul territorio d’una terza Potenza contraente, il Tribunale si rivolgerà direttamente al Governo di questa Potenza. Così parimente quando si tratti di far procedere sul luogo all’accertamento di qualsiasi mezzo di prova.
Le richieste indirizzate a tale scopo saranno eseguite secondo i mezzi di cui dispone la Potenza richiesta in virtù della sua legislazione interna. Esse non possono essere negate se non nel caso che questa Potenza le giudichi di natura tale da offendere la sua sovranità o la sua sicurezza.
Il Tribunale avrà sempre altresì la facoltà di ricorrere alla mediazione della Potenza nel territorio della quale esso risiede.
Dopo che gli agenti e i procuratori delle Parti avranno presentato tutti gli schiarimenti e le prove a sostegno della loro causa, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento.
Le deliberazioni del Tribunale hanno luogo a porte chiuse e restano segrete.
Ogni decisione è presa a maggioranza dei suoi membri.
La sentenza arbitrale dev’essere motivata. Essa deve menzionare il nome degli arbitri; è firmata dal Presidente e dal cancelliere o dal segretario che fa da cancelliere.
La sentenza è letta in seduta pubblica, presenti, o debitamente chiamati, gli agenti e i procuratori delle Parti.
La sentenza, debitamente pronunziata e notificata agli agenti delle Parti, decide definitivamente e senz’appello la controversia.
Ogni contestazione che potesse sorgere fra le Parti, intorno all’interpretazione e all’esecuzione della sentenza, sarà, salvo contraria stipulazione, sottoposta al giudizio del Tribunale che ha pronunziata la sentenza.
Le Parti possono riservarsi nel compromesso di domandare la revisione della sentenza arbitrale.
In questo caso, e salvo contraria stipulazione, la domanda deve essere diretta al Tribunale che ha pronunziata la sentenza. Essa non può essere motivata che dalla scoperta di un fatto nuovo che sarebbe stato di tal natura da esercitare un’azione decisiva sulla sentenza, e che al momento della chiusura del dibattimento, era ignorato dal Tribunale stesso e dalla Parte che ha chiesto la revisione.
La procedura di revisione non può essere aperta che con decisione del Tribunale che accerti espressamente l’esistenza del fatto nuovo, gli riconosca i caratteri previsti dal paragrafo precedente e dichiari per questo titolo ricevibile la domanda.
Il compromesso stabilisce il termine entro il quale la domanda di revisione dev’essere proposta.
La sentenza arbitrale non è obbligatoria che per le Parti in lite.
Quando si tratti dell’interpretazione d’una convenzione, alla quale hanno partecipato altre Potenze oltre le Parti in lite, queste avvertono in tempo utile tutte le Potenze firmatarie. Ciascuna di queste Potenze ha il diritto d’intervenire al processo.
Se una o più di Esse hanno profittato di tale facoltà, l’interpretazione contenuta nella sentenza è obbligatoria anche a loro riguardo.
Ciascuna Parte sostiene le proprie spese ed una parte uguale delle spese del Tribunale.
Per facilitare il funzionamento della giustizia arbitrale, quando si tratti di controversie di natura tale da permettere una procedura sommaria, le Potenze contraenti stabiliscono le seguenti regole che saranno osservate in mancanza di stipulazioni differenti e, dato il caso, sotto riserva dell’applicazione delle disposizioni dei capitolo III che non siano contrarie.
Ciascuna Parte in lite nomina un arbitro. I1 due arbitri così designati scelgono un capo arbitro. Se essi non riescono a mettersi d’accordo, ognuno presenta due candidati presi nella lista generale dei membri della Corte permanente fuori dei membri indicati da ciascuna delle Parti stesse e che non siano nazionali di nessuna di Esse; la sorte determinerà quale dei candidati così presentati sarà il capo arbitro.
Il capo arbitro presiede il Tribunale, il quale prende le sue decisioni a maggioranza di voti.
In mancanza d’accordo preliminare, il Tribunale stabilisce, appena costituito, il termine entro cui le due Parti dovranno sottoporgli i memoriali rispettivi.
Ciascuna Parte è rappresentata dinanzi al Tribunale da un agente che serve d’intermediario fra il Tribunale e il Governo che l’ha designato.
La procedura ha luogo esclusivamente per iscritto. Ciascuna Parte ha però il diritto di domandare la comparsa di testimoni e di periti. Il Tribunale ha, dal canto suo, la facoltà di domandare spiegazioni orali agli agenti delle due Parti, come pure ai periti e testimoni di cui giudica utile la comparsa.
La presente Convenzione debitamente ratificata sostituirà, nei rapporti fra le Potenze contraenti, la Convenzione per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali del 29 luglio 18993.
La presente Convenzione sarà ratificata nel più breve termine possibile.
Le ratificazioni saranno depositate all’Aja.
Il primo deposito di ratificazioni sarà accertato dal processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Il deposito ulteriore di ratificazioni si farà per mezzo d’una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall’istrumento di ratificazione.
Copia certificata conforme del processo verbale concernente il primo deposito dì ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente, come pure degli istrumenti di ratificazione, sarà subito rimessa, per cura dei Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica, alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, e alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal precedente capoverso, il detto Governo farà Loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.
Le Potenze non firmatarie, che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, potranno accedere alla presente Convenzione.
La Potenza che desidera accedere notifica per iscritto4la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l’atto d’adesione che sarà depositato nell’archivio del detto Governo.
Quest’ultimo manderà subito a tutte le altre Potenze, invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, copia conforme della notificazione e dell’atto d’adesione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.
Le condizioni alle quali le Potenze, che non sono state rappresentate alla Seconda Conferenza per la Pace, potranno accedere alla presente Convenzione, formeranno oggetto d’una ulteriore intesa fra le Potenze contraenti.
La Presente Convenzione produrrà effetto, per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito, e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che aderiranno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro adesione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.
Ove accada che una delle Potenze contraenti voglia denunziare la presente Convenzione, la denunzia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà immediatamente copia, certificata conforme, della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando il giorno in cui l’ha ricevuta.
La denunzia non produrrà i suoi effetti che riguardo alla Potenza che l’avrà notificata, un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.
Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data dei deposito di ratificazioni fatto in virtù dell’articolo 92 capoversi 3 e 4, e il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d’adesione (articolo 93 capoverso 2) o di denunzia (articolo 96 capoverso 1).
Ciascuna Potenza contraente è ammessa ad esaminare tale registro e a domandarne degli estratti certificati conformi.
In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito la presente Convenzione delle loro firme.Fatto all’Aja, il diciotto ottobre millenovecentosette, in un solo esemplare che resterà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi e di cui copie certificate conformi saranno rimesse nelle vie diplomatiche alle Potenze contraenti.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Argentina* | 11 dicembre | 2024 | 9 febbraio | 2025 |
| Armenia | 23 aprile | 2025 A | 22 giugno | 2025 |
| Albania | 28 ottobre | 2011 A | 27 dicembre | 2011 |
| Arabia Saudita | 21 novembre | 2001 A | 20 gennaio | 2002 |
| Australia | 23 dicembre | 1996 A | 21 febbraio | 1997 |
| Austria | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Bahama | 14 aprile | 2016 A | 13 giugno | 2016 |
| Bahrein | 30 giugno | 2008 A | 29 agosto | 2008 |
| Bangladesh | 28 dicembre | 2011 A | 26 febbraio | 2012 |
| Belarus | 4 giugno | 1962 A | 4 giugno | 1962 |
| Belgio | 8 agosto | 1910 | 7 ottobre | 1910 |
| Belize | 22 novembre | 2002 A | 21 gennaio | 2003 |
| Benin | 18 luglio | 2005 A | 16 settembre | 2005 |
| Bolivia | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Brasile* | 5 gennaio | 1914 | 6 marzo | 1914 |
| Bulgaria* | 11 aprile | 2000 | 10 giugno | 2000 |
| Burkina Faso | 30 agosto | 1961 A | 30 agosto | 1961 |
| Cambogia | 4 gennaio | 1956 A | 4 gennaio | 1956 |
| Camerun | 1° agosto | 1961 A | 1° agosto | 1961 |
| Canada* | 10 maggio | 1994 | 9 luglio | 1994 |
| Ceca, Repubblica | 11 ottobre | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cile* | 19 novembre | 1997 | 18 gennaio | 1998 |
| Cina | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Hong Kong | 1° luglio | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Macao | 20 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
| Cipro | 13 settembre | 1993 A | 12 novembre | 1993 |
| Colombia | 16 gennaio | 1997 | 17 marzo | 1997 |
| Congo (Kinshasa) | 25 marzo | 1961 A | 25 marzo | 1961 |
| Corea (Sud) | 23 dicembre | 1999 A | 21 febbraio | 2000 |
| Costa Rica | 21 maggio | 1999 A | 20 luglio | 1999 |
| Cuba | 22 febbraio | 1912 | 22 aprile | 1912 |
| Danimarca | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Dominicana, Repubblica | 9 luglio | 1958 | 7 settembre | 1958 |
| Egitto | 5 settembre | 1968 A | 4 novembre | 1968 |
| El Salvador | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Emirati Arabi Uniti | 6 novembre | 2008 A | 5 gennaio | 2009 |
| Eritrea | 5 agosto | 1997 A | 4 ottobre | 1997 |
| Estonia | 3 luglio | 2003 A | 1° settembre | 2003 |
| Eswatini | 26 ottobre | 1970 A | 25 dicembre | 1970 |
| Etiopia | 30 luglio | 2003 A | 28 settembre | 2003 |
| Filippine | 14 luglio | 2010 A | 12 settembre | 2010 |
| Finlandia | 10 aprile | 1922 A | 9 giugno | 1922 |
| Francia | 7 ottobre | 1910 | 6 dicembre | 1910 |
| Georgia* | 21 gennaio | 2015 A | 22 marzo | 2015 |
| Germania | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Giappone* | 13 dicembre | 1911 | 11 febbraio | 1912 |
| Gibuti | 17 febbraio | 2016 A | 17 aprile | 2016 |
| Giordania | 28 novembre | 1991 A | 27 gennaio | 1992 |
| Guatemala | 15 marzo | 1911 | 14 maggio | 1911 |
| Guyana | 26 novembre | 1997 A | 25 gennaio | 1998 |
| Haiti | 2 febbraio | 1910 | 3 aprile | 1910 |
| Honduras | 1° dicembre | 1961 A | 30 gennaio | 1962 |
| Indonesia | 4 dicembre | 2025 A | 2 febbraio | 2026 |
| Iraq | 31 agosto | 1970 A | 30 ottobre | 1970 |
| Irlanda* | 7 maggio | 2002 A | 6 luglio | 2002 |
| Islanda | 8 dicembre | 1955 | 8 dicembre | 1955 |
| Israele* | 18 aprile | 1962 A | 17 giugno | 1962 |
| Kenya | 12 aprile | 2006 A | 11 giugno | 2006 |
| Kirghizistan | 4 giugno | 1992 S | 31 agosto | 1991 |
| Kosovo | 6 novembre | 2015 A | 5 gennaio | 2016 |
| Kuwait | 16 luglio | 2003 A | 14 settembre | 2003 |
| Laos | 18 luglio | 1955 | 18 luglio | 1955 |
| Lettonia | 13 giugno | 2001 A | 12 agosto | 2001 |
| Libano | 14 febbraio | 1968 A | 14 aprile | 1968 |
| Libia | 4 luglio | 1996 A | 2 settembre | 1996 |
| Liechtenstein* | 25 luglio | 1994 A | 23 settembre | 1994 |
| Lituania* | 10 novembre | 2004 A | 9 gennaio | 2005 |
| Lussemburgo | 5 settembre | 1912 | 4 novembre | 1912 |
| Macedonia del Nord | 19 dicembre | 2000 A | 17 febbraio | 2001 |
| Madagascar | 7 ottobre | 2009 A | 6 dicembre | 2009 |
| Malaysia | 7 marzo | 2002 A | 6 maggio | 2002 |
| Malta | 9 luglio | 1968 A | 7 settembre | 1968 |
| Marocco | 5 aprile | 2001 A | 4 giugno | 2001 |
| Messico* | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Moldova* | 31 luglio | 2025 A | 29 settembre | 2025 |
| Mongolia | 15 marzo | 2019 A | 14 maggio | 2019 |
| Nicaragua | 16 dicembre | 1909 A | 14 febbraio | 1910 |
| Nigeria | 18 dicembre | 1986 A | 16 febbraio | 1987 |
| Norvegia | 19 settembre | 1910 | 18 novembre | 1910 |
| Nuova Zelandaa | 13 aprile | 2010 | 12 giugno | 2010 |
| Paesi Bassi | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Aruba | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Curaçao | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Sint Maarten | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Palestina | 30 ottobre | 2015 A | 29 dicembre | 2015 |
| Panama | 11 settembre | 1911 | 10 novembre | 1911 |
| Paraguay | 25 aprile | 1933 | 24 giugno | 1933 |
| Polonia | 27 marzo | 1922 A | 26 maggio | 1922 |
| Portogallo | 13 aprile | 1911 | 12 giugno | 1911 |
| Qatar | 3 ottobre | 2005 A | 2 dicembre | 2005 |
| Regno Unito | 13 agosto | 1970 | 12 ottobre | 1970 |
| Anguilla | 13 agosto | 1970 | 12 ottobre | 1970 |
| Bermuda | 12 ottobre | 1970 | 12 ottobre | 1970 |
| Cayman, Isole | 12 ottobre | 1970 | 12 ottobre | 1970 |
| Falkland, Isole | 12 ottobre | 1970 | 12 ottobre | 1970 |
| Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole | 12 ottobre | 1970 | 12 ottobre | 1970 |
| Gibilterra | 12 ottobre | 1970 | 12 ottobre | 1970 |
| Montserrat | 12 ottobre | 1970 | 12 ottobre | 1970 |
| Pitcairn, Isole (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn) | 12 ottobre | 1970 | 12 ottobre | 1970 |
| Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha) | 12 ottobre | 1970 | 12 ottobre | 1970 |
| Territorio antartico britannico | 12 ottobre | 1970 | 12 ottobre | 1970 |
| Turks e Caicos, Isole | 12 ottobre | 1970 | 12 ottobre | 1970 |
| Romania* | 1° marzo | 1912 | 30 aprile | 1912 |
| Ruanda | 29 aprile | 2011 A | 28 giugno | 2011 |
| Russia* | 7 marzo | 1955 A | 7 marzo | 1955 |
| São Tomé e Príncipe | 5 settembre | 2014 A | 4 novembre | 2014 |
| Senegal | 1° agosto | 1977 A | 30 settembre | 1977 |
| Singapore | 13 luglio | 1993 A | 11 settembre | 1993 |
| Slovacchia | 26 aprile | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 23 gennaio | 2004 A | 29 marzo | 2004 |
| Spagna* | 18 marzo | 1913 | 17 maggio | 1913 |
| Stati Uniti* | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Sudafrica | 22 ottobre | 1998 A | 21 dicembre | 1998 |
| Sudan | 3 ottobre | 1966 A | 2 dicembre | 1966 |
| Suriname | 28 ottobre | 1992 A | 27 dicembre | 1992 |
| Svezia | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Svizzera* | 12 maggio | 1910 | 11 luglio | 1910 |
| Thailandia | 12 marzo | 1910 | 11 maggio | 1910 |
| Timor-Est | 22 luglio | 2024 A | 20 settembre | 2024 |
| Togo | 18 ottobre | 2004 A | 17 dicembre | 2004 |
| Ucraina* | 4 aprile | 1962 A | 4 aprile | 1962 |
| Uganda | 1° marzo | 1966 A | 30 aprile | 1966 |
| Ungheria | 16 novembre | 1918 | 16 novembre | 1918 |
| Vanuatu | 12 giugno | 2024 A | 11 agosto | 2024 |
| Vietnam | 29 dicembre | 2011 A | 27 febbraio | 2012 |
| Zambia | 1° novembre | 1999 A | 31 dicembre | 1999 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazione non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi, in inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Depositario, Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi:https://treatydatabase.overheid.nl/en/Treaty/Details/003316.htmloppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a La Conv. non si applica a Tokelau. | ||||
| Svizzera 5Con riserva dell’articolo 53 numero 2.Firmato all’Aja il 18 ottobre 1907La Seconda Conferenza Internazionale per la Pace, proposta dapprima dal Presidente degli Stati Uniti d’America, essendo stata, per invito di Sua Maestà l’Imperatore di Tutte le Russie, convocata da Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, si è radunata il 15 giugno 1907 nella Sala dei Cavalieri all’Aja, colla missione di dare nuovo sviluppo ai principi umanitari che servirono di base all’opera della Prima Conferenza del 1899.Le Potenze, di cui segue l’enumerazione, hanno preso parte alla Conferenza, per la quale avevano designato i Delegati nominati qui appresso:(Seguono i nomi dei delegati)In una serie di riunioni, tenute dal 15 giugno al 18 ottobre 1907, nelle quali i Delegati delle Potenze sono stati costantemente animati dal desiderio di attuare, nella maggior misura possibile, le vedute generose dell’Augusto Iniziatore della Conferenza e le intenzioni dei loro Governi, la Conferenza ha stabilito, per essere sottoposto alla firma dei Plenipotenziari, il testo delle Convenzioni e della Dichiarazione enumerate qui appresso e allegate al presente Atto: | ||||
| I. Convenzione per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali6. | ||||
| II. Convenzione concernente la limitazione dell’uso della forza per la ricuperazione dei debiti contrattuali7. | ||||
| III. Convenzione concernente l’apertura delle ostilità8. | ||||
| IV. Convenzione concernente le leggi e i costumi della guerra per terra9. | ||||
| V. Convenzione concernente i diritti e i doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra10. | ||||
| VI. Convenzione concernente il regime delle navi di commercio nemiche allo scoppiare delle ostilità11. | ||||
| VII. Convenzione concernente la trasformazione delle navi di commercio in bastimenti da guerra12. | ||||
| VIII. Convenzione concernente il collocamento di mine sottomarine automatiche di contatto13. | ||||
| IX. Convenzione concernente il bombardamento con forze navali in tempo di guerra14. | ||||
| X. Convenzione per l’adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra15. | ||||
| XI. Convenzione concernente certe restrizioni all’esercizio del diritto di cattura nella guerra marittima16. | ||||
| XII. Convenzione concernente l’istituzione di una Corte internazionale delle prede17. | ||||
| XIII. Convenzione concernente i diritti e i doveri delle Potenze neutrali in caso di guerra marittima18. | ||||
| XIV. Dichiarazione circa la proibizione di lanciare proiettili ed esplodenti dall’alto dei palloni19.Queste Convenzioni e questa Dichiarazione formeranno altrettanti atti separati. Tali atti porteranno la data d’oggi e potranno essere firmati fino al 30 giugno 1908 all’Aja dai Plenipotenziari delle Potenze rappresentate alla Seconda Conferenza per la Pace.Conformandosi allo spirito d’intesa e di concessioni reciproche che è lo spirito stesso delle sue deliberazioni, la Conferenza ha accettato la dichiarazione che segue, la quale, pur riservando ad ognuna delle Potenze rappresentate il benefizio dei propri voti, permette a tutte d’affermare i principi ch’Esse considerano come unanimemente riconosciuti:Essa è unanime: |
CS 11 217 ↩
La Svizzera non ha aderito all’art. 53 n. 2. ↩
RS 0.193.211 ↩
Rettificazione della traduzione italiana pubblicata nella RU. ↩
Cifra I del DF del 4 apr. 1910 (CS 11 217). ↩
Vedi qui avanti. ↩
Questa Conv. non è stata firmata dalla Svizzera. ↩
RS 0.515.10 ↩
RS 0.515.112 ↩
RS 0.515.21 ↩
RS 0.515.122 ↩
RS 0.515.123 ↩
RS 0.515.124 ↩
RS 0.515.125 ↩
[CS 11 495. RU 1951 215 art. 58] ↩
RS 0.515.126 ↩
Questa Conv. è stata ratificata solamente dal Nicaragua e non è mai entrata in vigore. ↩
RS 0.515.22 ↩
RS 0.515.104 ↩
RS 0.193.211 (Atto finale). ↩
Il Consiglio federale svizzero non ha accettato questa raccomandazione. ↩
RS 0.515.112 ↩
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