0.192.122.971Bilateral International Treaty26 feb 1930
0.192.122.971
RU 1970 885; FF 1930 I 69 ediz. ted. 73 ediz. franc.
Traduzione
Conchiusa all’Aja il 20 gennaio 1930
Approvata dall’Assemblea federale il 25 febbraio 19301
Entrata in vigore il 26 febbraio 1930
(Stato 7 novembre 2016)
I rappresentanti debitamente autorizzati dei governi del Belgio, della Francia, della Germania, del Giappone2, dell’Italia e del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord da una parte,
e i rappresentanti debitamente autorizzati del governo della Confederazione svizzera dall’altra parte,
riuniti alla conferenza dell’Aia del gennaio 1930, hanno convenuto quanto segue:
La Svizzera si impegna a concedere senza ritardo alla banca dei regolamenti internazionali la carta costitutiva, avente forza di legge, qui di seguito riportata; a non abrogare questa carta, a non apportarvi né modificazioni né aggiunte e a non sanzionare le modificazioni allo statuto della banca di cui al paragrafo 4 della carta, se non d’accordo con gli altri governi firmatari.
Qualunque controversia tra il governo svizzero ed uno qualsiasi degli altri governi firmatari concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione sarà deferita al tribunale arbitrale previsto dall’accordo dell’Aja del gennaio 19303. Il governo svizzero potrà designare un membro che eserciterà le sue funzioni in occasione di queste controversie; il presidente vi avrà voto decisivo. Ricorrendo a detto tribunale, le parti possono sempre mettersi d’accordo per sottoporre la loro controversia al presidente o a uno dei membri del tribunale scelto come arbitro unico.
La presente convenzione è conclusa per la durata di 15 anni. Da parte della Svizzera essa è conclusa sotto riserva di ratifica ed entrerà in vigore al momento della ratifica del governo della Confederazione svizzera. Lo strumento di ratifica sarà depositato presso il ministero degli affari esteri a Parigi. Appena essa sarà entrata in vigore, il governo svizzero inizierà la procedura costituzionale necessaria per ottenere il consenso del popolo svizzero a mantenere in vigore le disposizioni della presente convenzione per tutta la durata della banca.4Dopo che questi provvedimenti avranno ottenuto pieno effetto, il governo svizzero ne darà comunicazione agli altri governi firmatari e le stesse disposizioni diverranno valide per la durata della banca.
Considerato che le potenze firmatarie dell’accordo dell’Aja del gennaio 1930 hanno adottato un piano il quale prevede che da parte delle banche centrali del Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna e Italia e di un istituto finanziario o gruppo bancario degli Stati Uniti d’America sarà creata una banca internazionale, che sarà chiamata «Banca dei regolamenti internazionali»;
considerato che le dette banche centrali e un gruppo bancario comprendente la J. P. Morgan & Co. di Nuova York, The First National Bank of New York, Nuova York, e The First National Bank of Chicago, Chicago, hanno deciso di fondare la detta banca e hanno garantito o preso provvedimenti per far garantire la sottoscrizione del suo capitale autorizzato che ammonta a cinquecento milioni di franchi svizzeri, equivalenti a 145.161.290,32 grammi di oro fino, e che è diviso in duecentomila azioni;
considerato che il governo federale svizzero ha concluso con i governi del Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna e Italia una convenzione con la quale esso ha accettato di concedere la presente carta costitutiva della banca dei regolamenti internazionali, impegnandosi a non abrogare questa carta, a non apportarvi né modificazioni né aggiunte e a non sanzionare le modificazioni allo statuto della banca di cui al paragrafo 4 della presente carta, se non d’accordo con le dette potenze:
1. La presente carta conferisce la personalità giuridica alla banca dei regolamenti internazionali (d’ora innanzi denominata «la banca»).
2. La costituzione della banca, le sue operazioni e il suo campo di attività sono definiti e regolati dallo statuto qui allegato5che è sanzionato dalla presente carta.
3. Le modificazioni agli articoli di detto statuto che non sono enumerati al seguente paragrafo 4 potranno essere fatte ed entreranno in vigore secondo quanto previsto dall’articolo 57 di detto statuto e non in altro modo.
4. Gli articoli 2, 3, 8, 14, 19, 24, 27, 44, 51, 54, 57 e 58 dello statuto potranno essere modificati solo alle seguenti condizioni: la modificazione dovrà essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei voti dal consiglio di amministrazione della banca, approvata a maggioranza dall’assemblea generale e sanzionata da una legge aggiuntiva alla presente carta.
5. Lo statuto e qualsiasi modificazione che ad esso sarà apportata in conformità delle disposizioni dei precedenti paragrafi 3 e 4 saranno validi e avranno effetto anche se in contrasto con qualsiasi disposizione attuale o futura del diritto svizzero.
6. La banca è immune ed esente da qualsiasi imposta che rientri nelle categorie seguenti:
7. Tutte le somme depositate presso la banca da qualsiasi governo, in virtù delle disposizioni del piano adottato con l’accordo dell’Aja del gennaio 1930, saranno immuni ed esenti da imposte da riscuotersi tanto a mezzo di ritenuta da parte della banca per conto dell’autorità fiscale, quanto in qualsiasi altra maniera.
8. Le predette esenzioni e immunità si applicheranno alle imposte presenti e future, sotto qualsiasi nome siano designate, tanto se trattasi di imposte della Confederazione quanto di imposte di cantoni, comuni o altre autorità pubbliche.
9. Inoltre, senza pregiudizio delle esenzioni sopra specificate, la banca, le sue operazioni o i suoi dipendenti, non potranno essere gravati da alcuna imposta che non abbia carattere generale e a cui gli altri istituti bancari stabiliti a Basilea o in Svizzera, le loro operazioni o i loro dipendenti, non vengano sottoposti di diritto e di fatto.
10. La banca, il suo patrimonio, le sue attività, nonché i depositi o altri fondi che le siano affidati, non potranno essere oggetto, né in tempo di pace né in tempo di guerra, di nessun provvedimento come espropriazioni, requisizioni, sequestri, confische, divieti o limitazioni di esportazione o importazione di oro o di divise, e di qualsiasi altro provvedimento analogo.
11. Qualsiasi controversia tra il governo svizzero e la banca, concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente carta, sarà deferita al tribunale arbitrale previsto dall’accordo dell’Aja del gennaio 1930.
Il governo svizzero designerà un membro che eserciterà le sue funzioni in occasione della controversia; il presidente avrà voto decisivo.
Ricorrendo al detto tribunale, le parti potranno tuttavia mettersi d’accordo per deferire la loro controversia al presidente o a un membro del tribunale scelto come arbitro unico.
Fatto all’Aja, il 20 gennaio 1930.
(Seguono le firme)
RU 46 71 ↩
Il Giappone ha rinunciato nel frattempo a tutti i diritti da esso acquisiti in virtù della presente Conv. (RU 1953 24). ↩
Le disp. concernenti la costituzione e la procedura di questo Tribunale arbitrale contenute nell’Acc. sulle riparazioni firmato all’Aja il 20 gen. 1930, di cui la Svizzera non è parte, sono pubblicate nel FF 1930 I 117 ediz. ted. 119 ediz. franc. ↩
Ciò è stato fatto col DF 25 feb. 1930 che proroga la Conv. approvata dall’AF (RU 46 311) concernente la Banca dei pagamenti internazionali. Il DF è stato sottoposto a referendum in virtù dell’art. 89 della Cost. (RS 101 ). ↩
Il testo dello statuto del 20 gennaio 1930 è stato oggetto di modifiche adottate dall’Assemblea generale straordinaria il 3 maggio 1937, il 12 giugno 1950, il 9 ottobre 1961(FF 1962 I 803 ediz. ted. 833 ediz. fr.), il 9 giugno 1969 (FF 1970 II 123), il 10 giugno 1974, l’8 luglio 1975 (FF 1976 I 382 ediz. ted. 349 ediz. fr.), il 14 giugno 1993, il 13 settembre 1994 (FF 1995 I 1002), l’8 novembre 1999, l’8 gennaio 2001, il 10 marzo 2003, il 27 giugno 2005 e il 7 novembre 2016 (RU 2017 3661). Lo statuto non è pubblicato nella RU. I testi definitivi in francese, tedesco ed inglese, sono disponibili sul sito della banca dei regolamenti internazionali: www.bis.org/about/statutes-f.pdf; www.bis.org/about/statutes-d.pdf; www.bis.org/about/statutes-en.pdf. ↩
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