Protocollo sulle immunità della Banca dei regolamenti internazionali

0.192.122.971.1Multilateral International Treaty24 mag 1937

Conchiuso a Bruxelles il 30 luglio 1936
Entrato in vigore per la Svizzera il 24 maggio 1937

(Stato 26 maggio 2026)

I rappresentanti debitamente autorizzati del Governo di Sua Maestà il Re dei Belgi, del Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord,
del Governo del Canada, dei Governo del Commonwealth di Australia, del Governo della Nuova Zelanda, del Governo dell’Unione dell’Africa del Sud, del Governo dell’India, del Governo della Repubblica Francese, del Governo di Sua Maestà il Re degli Elleni, del Governo di Sua Maestà il Re d’Italia, del Governo di Sua Maestà l’Imperatore del Giappone, del Governo della Repubblica di Polonia, del Governo della Repubblica del Portogallo, del Governo di Sua Maestà il Re di Romania,
del Governo della Confederazione svizzera, del Governo di Sua Maestà il Re di Jugoslavia,

considerando,

che all’articolo X paragrafo 2 dell’Accordo con la Germania, firmato all’Aja il 20 gennaio 1930 e debitamente entrato in vigore, i loro rispettivi Governi (ad eccezione della Confederazione svizzera) hanno conferito alla Banca dei regolamenti internazionali, la cui costituzione è stata prevista dal Piano degli esperti del 7 giugno 1929, certe immunità relativamente ai suoi beni ed ai suoi averi nonché a quelli che le sarebbero affidati;

che con una Convenzione1, firmata all’Aja alla medesima data di cui sopra e avente acquistato forza di legge in Svizzera, il Governo della Confederazione svizzera si è impegnato nei confronti dei Governi della Germania, dei Belgio, della Francia, del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, dell’Italia e del Giappone, a concedere alla detta Banca dei regolamenti internazionali, nel caso che si stabilisse a Basilea, una Carta costitutiva conferentele, all’articolo X, immunità simili a quelle previste dall’articolo X paragrafo 2 dell’Accordo con la Germania;

che, poiché l’articolo X paragrafo 2 dell’Accordo con la Germania e l’articolo X della Carta costitutiva2facente seguito alla Convenzione con la Confederazione svizzera esprimono solo imperfettamente l’intenzione delle Parti contraenti e possono dare luogo a difficoltà di interpretazione, è importante precisare la portata dei detti articoli e sostituire i termini utilizzati con espressioni più chiare e più atte a garantire alle operazioni della Banca dei regolamenti internazionali le immunità indispensabili all’esecuzione dei suoi compiti;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Sono esenti dalle disposizioni o dai provvedimenti di cui all’articolo X paragrafo 2 dell’Accordo con la Germania e all’articolo X della Carta costitutiva facente seguito alla Convenzione con la Svizzera del 20 gennaio 19303la Banca dei regolamenti internazionali, i suoi beni ed i suoi averi nonché tutti i beni e gli averi che le sono o le saranno affidati, che si tratti di moneta o altri beni fungibili, di lingotti d’oro, di argento o di qualsiasi altro metallo, di oggetti preziosi, di titoli o di qualsiasi altro oggetto il cui deposito è ammesso secondo la pratica bancaria.

Saranno considerati come affidati alla Banca dei regolamenti internazionali e come beneficianti delle immunità previste agli articoli summenzionati, al medesimo titolo che i beni e gli averi che essa deterrà per conto altrui negli immobili destinati a questo uso da essa, dalle sue succursali o agenzie, i beni o gli averi di terzi detenuti da qualsiasi altra istituzione o persona su istruzione, in nome e per conto della Banca dei regolamenti internazionali.

Art. 2

Il presente Protocollo entrerà in vigore, per ciascuna Parte contraente, alla data del deposito del suo strumento di ratifica presso il Ministero degli affari esteri del Belgio. Esso entrerà in vigore immediatamente per le Parti contraenti che, al momento della firma, dichiareranno di rinunciare alla procedura di ratifica.

Art. 3

I Governi non firmatari che fossero Parti all’Accordo con la Germania firmato all’Aja il 20 gennaio 1930 potranno aderire alla presente Convenzione.

Il Governo che desidera aderire deve notificare per iscritto la sua intenzione al Governo belga trasmettendo l’atto di adesione.

Art. 4

I Governi non firmatari dell’Accordo con la Germania firmato all’Aja il 20 gennaio 1930 potranno aderire alla presente Convenzione firmando, eventualmente con riserva di ratifica, l’originale della presente Convenzione che rimarrà depositato presso la cancelleria dei Ministero degli affari esteri del Belgio. La firma così apposta da un Governo non firmatario dell’Accordo con la Germania comporterà l’adesione agli articoli X e XV dell’Accordo con la Germania del 20 gennaio 1930, nonché all’Allegato XII di detto accordo relativo alla procedura dinanzi al Tribunale arbitrale, alla cui giurisdizione i Governi in questione saranno in tal modo sottoposti in relazione all’applicazione e all’interpretazione di detto articolo X e della presente Convenzione.

Art. 5

Il Governo belga farà pervenire a tutti i Governi firmatari, nonché alla Banca dei regolamenti internazionali, una copia certificata conforme della presente Convenzione, del verbale di deposito delle prime ratifiche, delle ratifiche ulteriori e delle dichiarazioni di adesione previste agli articoli che precedono.

Art. 6

La presente Convenzione è stata redatta in lingua francese e inglese in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo belga.

Fatto a Bruxelles il 30 luglio 1936.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Australia25 agosto193825 agosto1938
Belgio30 luglio1936 F30 luglio1936
Canada20 gennaio193820 gennaio1938
Cile21 gennaio200521 gennaio2005
Cina30 dicembre1997 F31 dicembre1997
Hong Kong30 dicembre1997 F31 dicembre1997
Croazia8 dicembre1997 S8 ottobre1991
Francia19 marzo193719 marzo1937
Germania17 maggio1956 A17 maggio1956
Grecia30 giugno1937 F30 giugno1937
India7 settembre19377 settembre1937
Irlanda19 gennaio1954 A19 gennaio1954
Italia22 marzo1939 F22 marzo1939
Lussemburgo26 luglio201326 luglio2013
Messico10 agosto200010 agosto2000
Nuova Zelanda4 dicembre1936 F4 dicembre1936
Polonia29 giugno193829 giugno1938
Portogallo14 luglio195314 luglio1953
Regno Unito6 aprile19376 aprile1937
Serbia18 settembre193618 settembre1936
Singapore19 febbraio1998 F19 febbraio1998
Slovenia19 novembre1996 S25 giugno1991
Sudafrica21 dicembre1936 F21 dicembre1936
Svizzera24 maggio193724 maggio1937
Turchia28 dicembre196428 dicembre1964

Footnotes

  1. RS 0.192.122.971

  2. RS 0.192.122.971

  3. RS 0.192.122.971

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