Scambio di lettere del 7 aprile/3 maggio 1954 concernente lo statuto giuridico in Svizzera del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee

0.192.122.935Bilateral International Treaty3 mag 1954

Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 19551
Entrato in vigore il 3 maggio 1954

(Stato 3  maggio 1954)

Traduzione 2

Comitato intergovernativo
per le migrazioni europee
Ufficio del Direttore
Ginevra, 7 aprile 1954
Dipartimento politico federale
Berna

Signor Consigliere federale,

Ho preso atto con vivo interesse della Convenzione provvisoria su i privilegi e le immunità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite conchiusa tra il Consiglio federale svizzero e il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 19 aprile 19463.

Da un preliminare scambio di opinioni tra il Suo Servizio e il mio, risulta che il Consiglio federale è disposto a considerare detta Convenzione pure applicabile al Comitato intergovernativo per le migrazioni europee, a condizione che quest’ultimo dia il suo consenso. t tuttavia inteso che le disposizioni di questa Convenzione non saranno subito applicabili al personale svizzero, il quale non potrà esigere l’esenzione dalle imposte, come è in essa previsto. Ho pure preso atto che il personale svizzero del Comitato delle Migrazioni sarà trattato nello stesso modo di quello delle altre istituzioni intergovernative con sede in Svizzera.

A queste condizioni, in nome del Comitato, conformemente al mandato ricevuto (Risoluzione n° 20 del Comitato), posso dare il mio previo e completo accordo alla Convenzione, come è stata qui sopra definita.

Le sarei infinitamente grato se volesse confermarmi il Suo consenso. Il nostro scambio di lettere sarà allora considerato come una convenzione tra il Consiglio federale e il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee, la quale potrà essere disdetta alle stesse condizioni previste dalla Convenzione provvisoria del 19 aprile 1946 conchiusa tra il Consiglio federale e l’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Voglia gradire, Signor Consigliere federale, l’espressione della mia alta considerazione.

Hugh Gibson

Traduzion e 4

Dipartimento politico ederaleBerna, 3 maggio 1954
Al Comitato intergovernativo
per le migrazioni europee,
Ginevra

Signor Direttore,

Abbiamo avuto l’onore di ricevere la Sua lettera del 7 aprile concernente l’applicazione della convenzione provvisoria su i privilegi e le immunità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite5al Comitato intergovernativo.

Abbiamo pure debitamente preso nota che Lei considera detta convenzione applicabile anche al Suo Comitato; è tuttavia inteso che le disposizioni di questa convenzione non sono subito applicabili al personale svizzero, il quale non potrà esigere l’esenzione dalle imposte, come è previsto nella convenzione.

Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 28 dicembre 1951, siamo, da parte nostra, in grado di poterLe confermare che le Autorità Federali applicheranno la convenzione provvisoria, conchiusa con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, al Comitato per le migrazioni europee, con la riserva summenzionata.

Voglia gradire, Signor Direttore, l’espressione della nostra alta considerazione.

Max Petitpierre

Footnotes

  1. Art. 2 lett. g del DF del 29 set. 1955 (RU 1956 1153).

  2. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  3. RS 0.192.120.1 . Ora: Accordo dell’11 giu./1° lug. 1946.

  4. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  5. RS 0.192.120.1 . Ora: Accordo dell’11 giu./1° lug. 1946.

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