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0.192.122.734.1•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Commissione elettrotecnica internazionale per disciplinare lo statuto fiscale della Commissione e del suo personale in Svizzera
0.192.122.734.1Bilateral International Treaty1 gen 2009
Concluso il 16 dicembre 2008
Entrato in vigore il 1° gennaio 2009
(Stato 15 febbraio 2017)
Il Consiglio federale svizzero,
da un lato,
e
la Commissione elettrotecnica internazionale,
dall’altro,
animati dal desiderio di concludere un accordo per disciplinare lo statuto fiscale della Commissione e del suo personale in Svizzera,
hanno convenuto quanto segue:
La Commissione elettrotecnica internazionale, per quanto concerne gli averi, i redditi e altri valori patrimoniali è esonerata dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.
La Commissione elettrotecnica internazionale è esonerata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali che non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servizio.
Per gli immobili, le esenzioni suindicate sono applicabili soltanto a quelli di cui la Commissione elettrotecnica internazionale è proprietaria e che sono occupati dai suoi servizi, come anche ai relativi redditi.
Se del caso, le esenzioni sono operate mediante rimborso, su domanda della Commissione elettrotecnica internazionale e secondo una procedura determinata da essa e dalle competenti autorità svizzere.
I membri del personale della Commissione elettrotecnica internazionale che non hanno la cittadinanza svizzera sono esentati dalle disposizioni in materia di soggiorno in Svizzera.
I privilegi fiscali previsti nel presente Accordo non sono istituiti per concedere vantaggi personali ai membri del personale della Commissione elettrotecnica internazionale. Sono stabiliti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero esercizio delle attività della Commissione.
La Commissione elettrotecnica internazionale coopera in ogni momento con le autorità svizzere per impedire qualsiasi abuso dei privilegi previsti nel presente Accordo.
Il Dipartimento degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.
Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra Parte con preavviso scritto di due anni, per l’ultimo giorno di un anno civile.
Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 2009.
Fatto a Berna, il 16 dicembre 2008, in doppio esemplare in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Paul Seger | Per la Commissione elettrotecnica internazionale: Aharon Amit |
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Dal testo originale francese. ↩
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