Accordo esecutivo di quello conchiuso tra il Consiglio federale svizzero e l’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali per determinarne lo statuto giuridico in Svizzera

0.192.122.251Bilateral International Treaty17 nov 1983

Conchiuso il 17 novembre 1983
Entrato in vigore il 17 novembre 1983
(Stato 17  novembre 1983)

Art. 1 Visti

Per facilitare l’entrata in Svizzera delle persone elencate negli articoli 12, 13, 14 e 16 dell’accordo2, le ambasciate ed i consolati di Svizzera riceveranno, per tutti i casi in cui occorre un visto d’entrata, la previa istruzione generale di accordarlo su esibizione del passaporto o d’altro equivalente titolo d’identità o di viaggio nonché d’un documento sufficiente a stabilire il rapporto del richiedente verso l’Unione.

Dette ambasciate o consolati riceveranno la direttiva di rilasciare il visto senza ritardo o termine veruno e senza esigere la presenza personale del richiedente né il pagamento delle tasse.

Art. 2 Statuto dei rappresentanti dei membri dell’Unione

Qualora una qualsiasi imposta dipenda dalla residenza in Svizzera del contribuente, i periodi durante i quali i rappresentanti dei membri dell’Unione a qualunque riunione da essa organizzata soggiorneranno in Svizzera, nello svolgimento delle loro funzioni, non saranno considerati come periodi di residenza.

Art. 3 Immunità ed agevolazioni ai funzionari non svizzeri
  1. I funzionari non svizzeri vanno esenti dalle imposte federali, cantonali e comunali sui loro redditi provenienti da cespiti esterni alla Confederazione Svizzera.
  2. La visita doganale dei bagagli di questi funzionari sarà ridotta al minimo.
Art. 4 Consulenti

Le persone non svizzere chiamate dall’Unione come consulenti a tempo pieno sono parificate, durante questo loro incarico, ai funzionari dell’Unione.

Art. 5 Servizio militare dei funzionari svizzeri
  1. Il segretario generale dell’Unione comunicherà al Consiglio federale l’elenco dei funzionari svizzeri soggetti ad obblighi di natura militare.
  2. Il segretario generale ed il Consiglio federale elaboreranno, di comune accordo, un elenco ristretto di funzionari svizzeri da dispensare a cagione del loro ufficio.
  3. Ove altri funzionari svizzeri fossero mobilitati, l’Unione potrà sollecitare, tramite il Dipartimento federale degli affari esteri, una proroga di chiamata o altri adeguati provvedimenti.
Art. 6 Entrata in vigore

Il presente testo entra in vigore contemporaneamente all’accordo di sede3. È applicabile retroattivamente dall’8 novembre 1981.

Art. 7 Revisione dell’accordo esecutivo
  1. Il presente accordo può essere modificato a domanda dell’una o dell’altra parte.
  2. In tal caso, le due parti si concertano sulle modificazioni da apportare ai disposti del presente accordo.
Art. 8 Denuncia dell’accordo esecutivo

L’accordo esecutivo può essere denunciato dall’una o dall’altra parte, con preavviso di due anni.

Fatto e firmato a Berna, il 17 novembre 1983, in doppio esemplare.

Per il
Consiglio federale svizzero,
Per l’Unione internazionale
per la protezione delle novità vegetali,
Il Capo della Direzione
delle organizzazioni internazionali
del Dipartimento federale
degli affari esteri:
Il Segretario generale:
E. BrunnerA. Bogsch

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. RS 0.192.122.25

  3. RS 0.192.122.25

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