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0.192.122.231•Accordo esecutivo di quello conchiuso tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera
0.192.122.231Bilateral International Treaty26 apr 1970
Conchiuso il 9 dicembre 1970
Entrato in vigore il 26 aprile 1970
(Stato 26 aprile 1970)
Per facilitare l’entrata in Svizzera delle persone elencate negli articoli 12, 13, 14 e 16 dell’accordo2, le ambasciate ed i consolati di Svizzera riceveranno, per tutti i casi in cui occorre un visto d’entrata, la previa istruzione generale di accordarlo su esibizione del passaporto o d’altro equivalente titolo d’identità o di viaggio nonché d’un documento sufficiente a stabilire il rapporto del richiedente verso l’Organizzazione.
Dette ambasciate o consolati riceveranno la direttiva di rilasciare il visto senza ritardo o termine veruno e senza esigere la presenza personale del richiedente né il pagamento delle tasse.
Qualora una qualsiasi imposta dipenda dalla residenza in Svizzera del contribuente, i periodi durante i quali i rappresentanti dei membri dell’Organizzazione soggiorneranno in Svizzera, nello svolgimento delle loro funzioni presso gli organi principali o sussidiari dell’Organizzazione o nelle conferenze e riunioni da essa indette, non saranno considerati come periodi di residenza.
Le persone non svizzere chiamate dall’Organizzazione come consulenti a tempo pieno sono parificate, durante questo loro incarico, ai funzionari dell’Organizzazione.
Il presente testo entra in vigore contemporaneamente all’accordo di sede3.
Fatto e firmato a Berna, il 9 dicembre 1970, in duplice esemplare.
| Per il Consiglio federale svizzero: Thalmann | Per l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale: G. H. C. Bodenhausen |
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