dell’accordo conchiuso tra il Consiglio federale svizzero
e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni per determinare
lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera
Conchiusa il 22 luglio 1971
Entrata in vigore il 22 luglio 1971
Art. 1 Importazione e esportazione di merci
Il Consiglio federale svizzero riconosce, per quanto lo concerne, che i divieti e le limitazioni alle importazioni e esportazioni di merci non sono applicabili agli oggetti destinati all’uso ufficiale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni e necessari al suo buon esercizio, riservate le disposizioni delle convenzioni internazionali di carattere generale e i provvedimenti sanitari, inteso che spetta all’Unione d’ottenere da ogni altro Stato interessato l’eventuale necessario consenso.
Art. 2 Regime fiscale
- L’Unione non può essere soggetta a imposte per la pigione ch’essa paga per locali condotti da essa e occupati dai suoi servizi.
- Per quanto concerne l’imposta federale sulla cifra d’affari, inclusa nei prezzi o traslata in modo appariscente, l’esenzione è ammessa soltanto per gli acquisti destinati all’uso ufficiale dell’Unione, a condizione che la somma fatturata per un solo e medesimo acquisto superi 100 franchi svizzeri.
Art. 3 Libera disposizione dei fondi
- L’Unione può essere titolare di conti in qualsiasi valuta.
- L’Unione può trasferire liberamente i suoi fondi, divise, numerari e altri valori mobili, dalla Svizzera all’estero.
- L’Unione può convertire in altra valuta qualsiasi divisa e numerario in suo possesso.
- Il Consiglio federale svizzero, in occasione di trattative con governi stranieri circa il trasferimento di fondi e di merci, terrà conto delle disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo.
Art. 4 Comunicazioni stampa
L’Unione beneficia, per le sue comunicazioni destinate alla stampa e alla radiodiffusione, sia direttamente sia indirettamente, delle tariffe di favore applicabili alle comunicazioni stampa, conformemente alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni3.
Art. 5 Visti
- Nell’intento di agevolare l’entrata in Svizzera alle persone menzionate negli articoli 11, 12, 14, 16, 17 e 18 dell’accordo4le ambasciate e i consolati di Svizzera riceveranno, per tutti i casi in cui è necessario un visto d’entrata, una istruzione preventiva e generale di concedere tale visto mediante presentazione del passaporto o di un altro titolo equivalente d’identità e di viaggio, come anche di un documento sufficiente ad attestare la qualità del richiedente nei confronti dell’Unione.
- Alle ambasciate e al consolati di Svizzera sarà data l’istruzione di concedere il visto senza ritardo o termine e senza esigere che il richiedente si presenti di persona o che le rispettive tasse siano pagate.
- Le disposizioni dell’articolo 18 dell’accordo e del presente articolo si applicheranno, in condizioni analoghe, al membri della famiglia dell’interessato menzionati all’articolo 23 dell’accordo.
Art. 6 Statuto dei rappresentanti non permanenti
Nel casi in cui l’incidenza di un’imposta qualsiasi è subordinata alla residenza dei contribuente in Svizzera, i periodi in cui i rappresentanti dei membri dell’Unione presso i suoi organi principali e sussidiari e alle conferenze convocate dall’Unione si troveranno in Svizzera per esercitare le loro funzioni non saranno considerati periodi di residenza.
Art. 7 Immunità e agevolazioni concesse ai funzionari non svizzeri
I funzionari dell’Unione che non hanno la cittadinanza svizzera beneficiano delle seguenti esenzioni e agevolazioni:
- esenzione dalle imposte federali, cantonali e comunali conformemente agli usi vigenti per il personale non svizzero delle istituzioni internazionali a Ginevra;
- la visita doganale dei bagagli dei funzionari dell’Unione menzionati nel presente articolo sarà ridotta al minimo necessario.
Art. 8 Servizio militare dei funzionari svizzeri
- Il Segretario generale dell’Unione comunicherà al Consiglio federale svizzero l’elenco dei funzionari di cittadinanza svizzera che sono soggetti a obblighi di carattere militare.
- Il Segretario generale dell’Unione e il Consiglio federale svizzero compileranno, di comune intesa, un elenco limitato di funzionari di cittadinanza svizzera che, per le loro funzioni, beneficeranno di dispense.
- In caso di mobilitazione di altri funzionari svizzeri, l’Unione avrà la possibilità di chiedere, per il tramite del Dipartimento politico federale, una dispensa dalla chiamata sotto le armi o qualsiasi altro adeguato provvedimento.
Art. 9 Passaporto diplomatico
I funzionari di cittadinanza svizzera appartenenti a categorie determinate di comune intesa dal Segretario generale dell’Unione e dal Consiglio federale svizzero, che si recano in missione o risiedono all’estero a motivo delle loro funzioni, hanno diritto a un passaporto diplomatico rilasciato dal Dipartimento politico federale.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente convenzione entrerà in vigore appena che sarà stata firmata in nome del Consiglio federale svizzero e dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Art. 11 Modificazione della convenzione
- La presente convenzione può essere modificata dall’una o dall’altra parte.
- In tal caso, le due parti si concerteranno sulle modificazioni da apportare alle disposizioni della presente convenzione.
- Qualora un’intesa non sia raggiunta, mediante negoziati, nel termine di un anno, la Convenzione potrà essere disdetta dall’una o dall’altra parte con preavviso di due anni.
Fatta e firmata a Ginevra, il 22 luglio 1971, in doppio esemplare.