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0.192.120.263.21•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione internazionale di normazione per disciplinare lo statuto fiscale dell’Organizzazione e del suo personale in Svizzera
0.192.120.263.21Bilateral International Treaty29 giu 2006
Concluso il 29 giugno 2006
Entrato in vigore il 29 giugno 2006
(Stato 2 maggio 2016)
Il Consiglio federale svizzero,
da un lato,
e
l’Organizzazione internazionale di normazione,
dall’altro,
desiderosi di concludere un accordo per disciplinare lo statuto fiscale dell’Organizzazione e del suo personale in Svizzera,
hanno convenuto quanto segue:
L’Organizzazione internazionale di normazione, per quanto concerne gli averi, i redditi e altri valori patrimoniali è esonerata dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.
L’Organizzazione internazionale di normazione è esonerata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali che non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servizio.
Per gli immobili, le esenzioni suindicate sono applicabili soltanto a quelli di cui l’Organizzazione internazionale di normazione è proprietaria e che sono occupati dai suoi servizi, come anche ai relativi redditi.
Se del caso, le esenzioni sono operate mediante rimborso, a domanda dell’Organizzazione internazionale di normazione e secondo una procedura determinata da essa e dalle autorità svizzere competenti.
I membri del personale dell’Organizzazione internazionale di normazione che non hanno la cittadinanza svizzera sono esentati dalle disposizioni in materia di soggiorno in Svizzera.
I privilegi fiscali previsti nel presente Accordo non sono istituiti per concedere vantaggi personali ai membri del personale dell’Organizzazione internazionale di normazione. Sono stabiliti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero esercizio delle attività dell’Organizzazione.
L’Organizzazione internazionale di normazione coopera in ogni momento con le autorità svizzere per impedire qualsiasi abuso dei privilegi previsti nel presente Accordo.
Il Dipartimento degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.
Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra parte con preavviso scritto di due anni, per l’ultimo giorno di un anno civile.
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma.
Fatto a Berna, il 29 giugno 2006, in doppio esemplare in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Paul Seger | Per l’Organizzazione internazionale di normazione: Alan Bryden |
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Dal testo originale francese. ↩
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