Scambio di lettere del 10 marzo 1955 tra la Svizzera e l’Organizzazione Meteorologica Mondiale sullo statuto giuridico di questa Organizzazione in Svizzera

0.192.120.242.2Bilateral International Treaty10 mar 1955

Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 19551

(Stato 10  marzo 1955)

Traduzione 2

Organizzazione meteorologica mondialeGinevra, 10 marzo 1955
Al Dipartimento politico federale
Berna

Signor Ministro,

Animato dal desiderio di soddisfare le premure del Consiglio Federale intese a precisare gli oggetti indicati qui di seguito, contenuti nell’accordo che determina lo statuto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale in Svizzera3, ho l’onore di comunicarLe che aderisco alla richiesta formulata dal Consiglio Federale di interpretarli nel modo seguente:

  1. Esenzione dall’imposta sulla cifra d’affari
    (art. 10 dell’accordo)

Per ragioni di uniformità, il Consiglio Federale Svizzero ritiene opportuno di dare a questo articolo un’applicazione analoga a quella data al corrispondente articolo dell’accordo conchiuso tra il Consiglio Federale Svizzero e l’Organizzazione Mondiale della Sanità4. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale non dovrebbe, di conseguenza, esigere, di massima, l’esenzione dalle imposte indirette e dalle tasse sulle vendite comprese nei prezzi dei beni mobili e immobili. Essa dovrebbe limitare detta esenzione alle compere importanti, cioè a quelle il Cui importo fatturato supera i franchi 100, effettuate per i suoi usi ufficiali e nel cui prezzo sono comprese le imposte e le tasse di tale natura. Trattandosi della cifra d’affari, il rimborso è effettuato a richiesta dell’Organizzazione mediante una procedura analoga a quella già in uso con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

  1. Immunità diplomatiche del Segretario Generale e di alcuni
    alti funzionari (art. 16 dell’accordo)

È inteso che in materia d’immunità fiscale, gli alti funzionari svizzeri, contemplati dal presente articolo, godono soltarito dell’esenzione dalle imposte federali, cantonali e comunali sullo stipendio, sulle gratificazioni e sulle indennità che sono loro versate dall’Organizzazione, così come è stabilito altrove (art. 17, lett. b).

  1. Situazione fiscale dei personale che non fa più parte
    dell’Organizzazione (art. 17, lett. b, dell’accordo
    e art. 10 della convenzione di esecuzione 5

Non sono esenti dagli obblighi fiscali i versamenti periodici (annuali, mensili, ecc.), effettuati a una persona che non fa più parte dell’Organizzazione, a titolo di pensione o in conformità di qualsiasi accordo di previdenza sociale.

  1. Definizione del termine «funzionario» contenuto nell’accordo

Il termine «funzionario», in quanto contenuto nel testo dell’accordo, è interpretato conformemente alla consuetudine stabilita per le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite con sede a Ginevra.

  1. Elenco dei funzionari dell’OMM e dei membri della loro famiglia
    titolari della carta d’identità (art. 6 della convenzione di esecuzione)

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale comunica regolarmente al Dipartimento politico federale l’elenco dei funzionari dell’Organizzazione e dei membri della loro famiglia, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la cittadinanza, il domicilio in Svizzera e la categoria o la classe di funzione alla quale essi appartengono.

Voglia gradire, Signor Ministro, l’espressione della mia alta considerazione.

Il Segretario generale ad interim
G. Swoboda

Footnotes

  1. Art. 1 lett. a del DF del 29 set. 1955 (RU 1956 1153).

  2. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  3. RS 0.192.120.242

  4. RS 0.192.120.281

  5. RS 0.192.120.242.1

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