Convenzione di esecuzione dell’accordo conchiuso tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione meteorologica mondiale per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera

0.192.120.242.1Bilateral International Treaty10 mar 1955

Conchiusa il 10 marzo 1955
Approvata dall’Assemblea federale il 29 settembre 19552
Entrata in vigore il 10 marzo 1955

(Stato 10  marzo 1955)

Art. 1 Libera disposizione dei fondi
  1. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale può essere titolare di conti in qualsiasi moneta.
  2. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale può trasferire liberamente i suoi fondi, divise, numerario e altri valori mobili dalla Svizzera all’estero.
  3. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale può convertire in altra moneta qualsiasi divisa e numerario in suo possesso.
  4. Il Consiglio Federale Svizzero, in occasione di negoziati con governi stranieri circa il trasferimento di fondi e di merci, terrà conto delle disposizioni contenute nei precedenti paragrafi del presente articolo.
Art. 2 Previdenza sociale

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale è esente da qualsiasi obbligo di contribuzione in favore di istituzioni generali di previdenza sociale, come le casse di assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurazione contro gli infortuni, ecc.; è inteso che l’Organizzazione Meteorologica Mondiale provvede, in quanto possibile e a condizioni da stabilire, ad assoggettare ai sistemi svizzeri di assicurazione i suoi agenti che non godono di una equivalente assicurazione sociale.

Art. 3 Codice, corriere, valigia
  1. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale è autorizzata a usare codici nelle sue comunicazioni.
  2. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale gode dei diritto di servirsi di corrieri e di far uso di valigie diplomatiche alle stesse condizioni che i governi stranieri.

I privilegi e le agevolazioni di carattere doganale sono concessi conformemente al regolamento doganale del Consiglio Federale applicabile alle organizzazioni internazionali.

Art. 4 Comunicazioni di stampa

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale gode, per quanto concerne le comunicazioni destinate alla stampa e alla radiodiffusione, sia direttamente, sia indirettamente, delle tariffe di favore applicate alle comunicazioni di stampa in conformità della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni3.

Art. 5 Libertà di entrata e di dimora
  1. Allo scopo di facilitare l’entrata in Svizzera delle persone indicate all’articolo 14 dell’accordo4le legazioni5e i consolati di Svizzera riceveranno, per tutti i casi in cui è previsto il visto di entrata, preventive istruzioni di carattere generale intese a concedere tale visto mediante presentazione del passaporto o di altro titolo equivalente d’identità o di viaggio e di un documento che attesta la qualità del richiedente nei confronti dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale.
  2. Alle legazioni6e al consolati di Svizzera sarà impartita l’istruzione di rilasciare il visto senza ritardo o termine e senza esigere che il richiedente si presenti di persona o che le rispettive tasse siano pagate.
  3. Le disposizioni dell’articolo 14 dell’accordo e dei presente articolo sono applicabili, in condizioni analoghe, alla moglie e al figli dell’interessato, se essi vivono con lui e sono senza professione.
Art. 6 Carta di identità

Il Dipartimento politico federale rilascia all’Organizzazione Meteorologica Mondiale, per ogni funzionario, una carta di identità con fotografia del titolare. Tale documento, autenticato dal Dipartimento politico federale e dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale, serve quale legittimazione del funzionario nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.

Art. 7 Agevolazioni concesse ai funzionari non svizzeri

I funzionari dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, che non sono cittadini svizzeri, godono delle seguenti agevolazioni ed esenzioni:

  1. esenzione dalle restrizioni alla libertà di cambio alle stesse condizioni che valgono per gli agenti diplomatici accreditati presso il Consiglio Federale Svizzero;
  2. in caso di crisi internazionale, agevolazioni di rimpatrio per i funzionari e i membri della loro famiglia, uguali a quelle concesse ai membri di missioni diplomatiche accreditate presso il Consiglio Federale Svizzero;
  3. esenzione dalle imposte federali, cantonali e comunali, conformemente agli usi vigenti per il personale non svizzero delle istituzioni internazionali a Ginevra.
Art. 8 Servizio militare
  1. Il Segretario generale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale comunicherà al Consiglio Federale Svizzero l’elenco dei funzionari di cittadinanza svizzera che sono soggetti a obblighi di carattere militare.
  2. Il Segretario generale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale e il Consiglio Federale Svizzero compileranno, di comune accordo, un elenco limitato di funzionari di cittadinanza svizzera che, per le loro funzioni, beneficeranno di dispense.
  3. In caso di mobilitazione di altri funzionari svizzeri, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale può chiedere, tramite il Dipartimento politico federale, una dispensa dalla chiamata sotto le armi o qualsiasi altro adeguato provvedimento.
Art. 9 Passaporto diplomatico

I funzionari di cittadinanza svizzera appartenenti a classi, determinate, di comune intesa, dal Segretario generale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale e dal Consiglio Federale Svizzero, che si recano in missione o risiedono all’estero a motivo delle loro funzioni, hanno diritto a un passaporto diplomatico rilasciato dal Dipartimento politico federale.

Art. 10 Cassa pensioni, ecc.
  1. Ogni prestazione in capitale dovuta dalla cassa pensioni o da altra istituzione di previdenza sociale agli agenti, funzionari o impiegati dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, per qualsiasi circostanza – fine, interruzione o sospensione di servizio – è esente in Svizzera, al momento del versamento, da qualunque imposta sul capitale e sulla rendita.
  2. La stessa norma vale per le prestazioni dovute agli agenti, ai funzionari e agli impiegati dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, a titolo di indennità per malattia, infortunio, ecc.
Art. 11 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio Federale Svizzero e del Comitato esecutivo dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale.

Art. 12 Modificazione della convenzione
  1. La presente convenzione può essere modificata a richiesta di ciascuna parte.
  2. In tal caso le parti si accordano per stabilire le eventuali modificazioni da apportare alle disposizioni della presente convenzione.
  3. Qualora un’intesa non sia raggiunta, mediante negoziati, entro il termine di un anno, la presente convenzione potrà essere disdetta dall’una o dall’altra parte con preavviso di due anni.

Fatta e firmata alla sede dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale in Ginevra, il 10 marzo 1955, in due esemplari.

Per il
Consiglio Federale Svizzero:
Pierre Micheli
Per l’Organizzazione
Meteorologica Mondiale:
G. Swoboda

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. Art. 1 lett. a del DF del 29 set. 1955 (RU 1956 1153).

  3. RS 0.784.16 . Vedi ancheRS 0.784.01 /.02.

  4. RS 0.192.120.242

  5. Ora: le ambasciate.

  6. Ora: le ambasciate.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.