Conchiusa il 10 marzo 1955
Approvata dall’Assemblea federale il 29 settembre 19552
Entrata in vigore il 10 marzo 1955
(Stato 10 marzo 1955)
Art. 1 Libera disposizione dei fondi
- L’Organizzazione Meteorologica Mondiale può essere titolare di conti in qualsiasi moneta.
- L’Organizzazione Meteorologica Mondiale può trasferire liberamente i suoi fondi, divise, numerario e altri valori mobili dalla Svizzera all’estero.
- L’Organizzazione Meteorologica Mondiale può convertire in altra moneta qualsiasi divisa e numerario in suo possesso.
- Il Consiglio Federale Svizzero, in occasione di negoziati con governi stranieri circa il trasferimento di fondi e di merci, terrà conto delle disposizioni contenute nei precedenti paragrafi del presente articolo.
Art. 2 Previdenza sociale
L’Organizzazione Meteorologica Mondiale è esente da qualsiasi obbligo di contribuzione in favore di istituzioni generali di previdenza sociale, come le casse di assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurazione contro gli infortuni, ecc.; è inteso che l’Organizzazione Meteorologica Mondiale provvede, in quanto possibile e a condizioni da stabilire, ad assoggettare ai sistemi svizzeri di assicurazione i suoi agenti che non godono di una equivalente assicurazione sociale.
Art. 3 Codice, corriere, valigia
- L’Organizzazione Meteorologica Mondiale è autorizzata a usare codici nelle sue comunicazioni.
- L’Organizzazione Meteorologica Mondiale gode dei diritto di servirsi di corrieri e di far uso di valigie diplomatiche alle stesse condizioni che i governi stranieri.
I privilegi e le agevolazioni di carattere doganale sono concessi conformemente al regolamento doganale del Consiglio Federale applicabile alle organizzazioni internazionali.
Art. 4 Comunicazioni di stampa
L’Organizzazione Meteorologica Mondiale gode, per quanto concerne le comunicazioni destinate alla stampa e alla radiodiffusione, sia direttamente, sia indirettamente, delle tariffe di favore applicate alle comunicazioni di stampa in conformità della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni3.
Art. 5 Libertà di entrata e di dimora
- Allo scopo di facilitare l’entrata in Svizzera delle persone indicate all’articolo 14 dell’accordo4le legazioni5e i consolati di Svizzera riceveranno, per tutti i casi in cui è previsto il visto di entrata, preventive istruzioni di carattere generale intese a concedere tale visto mediante presentazione del passaporto o di altro titolo equivalente d’identità o di viaggio e di un documento che attesta la qualità del richiedente nei confronti dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale.
- Alle legazioni6e al consolati di Svizzera sarà impartita l’istruzione di rilasciare il visto senza ritardo o termine e senza esigere che il richiedente si presenti di persona o che le rispettive tasse siano pagate.
- Le disposizioni dell’articolo 14 dell’accordo e dei presente articolo sono applicabili, in condizioni analoghe, alla moglie e al figli dell’interessato, se essi vivono con lui e sono senza professione.
Art. 6 Carta di identità
Il Dipartimento politico federale rilascia all’Organizzazione Meteorologica Mondiale, per ogni funzionario, una carta di identità con fotografia del titolare. Tale documento, autenticato dal Dipartimento politico federale e dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale, serve quale legittimazione del funzionario nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.
Art. 7 Agevolazioni concesse ai funzionari non svizzeri
I funzionari dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, che non sono cittadini svizzeri, godono delle seguenti agevolazioni ed esenzioni:
- esenzione dalle restrizioni alla libertà di cambio alle stesse condizioni che valgono per gli agenti diplomatici accreditati presso il Consiglio Federale Svizzero;
- in caso di crisi internazionale, agevolazioni di rimpatrio per i funzionari e i membri della loro famiglia, uguali a quelle concesse ai membri di missioni diplomatiche accreditate presso il Consiglio Federale Svizzero;
- esenzione dalle imposte federali, cantonali e comunali, conformemente agli usi vigenti per il personale non svizzero delle istituzioni internazionali a Ginevra.
Art. 8 Servizio militare
- Il Segretario generale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale comunicherà al Consiglio Federale Svizzero l’elenco dei funzionari di cittadinanza svizzera che sono soggetti a obblighi di carattere militare.
- Il Segretario generale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale e il Consiglio Federale Svizzero compileranno, di comune accordo, un elenco limitato di funzionari di cittadinanza svizzera che, per le loro funzioni, beneficeranno di dispense.
- In caso di mobilitazione di altri funzionari svizzeri, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale può chiedere, tramite il Dipartimento politico federale, una dispensa dalla chiamata sotto le armi o qualsiasi altro adeguato provvedimento.
Art. 9 Passaporto diplomatico
I funzionari di cittadinanza svizzera appartenenti a classi, determinate, di comune intesa, dal Segretario generale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale e dal Consiglio Federale Svizzero, che si recano in missione o risiedono all’estero a motivo delle loro funzioni, hanno diritto a un passaporto diplomatico rilasciato dal Dipartimento politico federale.
Art. 10 Cassa pensioni, ecc.
- Ogni prestazione in capitale dovuta dalla cassa pensioni o da altra istituzione di previdenza sociale agli agenti, funzionari o impiegati dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, per qualsiasi circostanza – fine, interruzione o sospensione di servizio – è esente in Svizzera, al momento del versamento, da qualunque imposta sul capitale e sulla rendita.
- La stessa norma vale per le prestazioni dovute agli agenti, ai funzionari e agli impiegati dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, a titolo di indennità per malattia, infortunio, ecc.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente convenzione entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio Federale Svizzero e del Comitato esecutivo dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale.
Art. 12 Modificazione della convenzione
- La presente convenzione può essere modificata a richiesta di ciascuna parte.
- In tal caso le parti si accordano per stabilire le eventuali modificazioni da apportare alle disposizioni della presente convenzione.
- Qualora un’intesa non sia raggiunta, mediante negoziati, entro il termine di un anno, la presente convenzione potrà essere disdetta dall’una o dall’altra parte con preavviso di due anni.
Fatta e firmata alla sede dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale in Ginevra, il 10 marzo 1955, in due esemplari.