Sesto Protocollo addizionale all’Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa

0.192.110.36Multilateral International Treaty1 nov 1998

Concluso a Strasburgo il 5 marzo 1996
Firmato dalla Svizzera il 27 agosto 19981^
^Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1998

(Stato 16  marzo 2022)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,

vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali2, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»);

Visto il Protocollo n. 11 alla Convenzione, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione3, firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994 (di seguito denominato «Protocollo n. 11 alla Convenzione») e che istituisce una Corte permanente europea dei diritti dell’uomo (di seguito denominata «la Corte») in sostituzione della Commissione e della Corte europea dei diritti dell’uomo;

Visto inoltre l’articolo 51 della Convenzione che specifica che i giudici, durante l’esercizio delle loro funzioni, godono dei privilegi e delle immunità previsti nell’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa e dagli accordi conclusi in virtù di detto articolo;

Ricordando l’Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa4firmato a Parigi il 2 settembre 1949 (di seguito denominato «l’Accordo generale») e il suo Secondo5, Quarto6e Quinto7Protocollo;

Considerando l’opportunità di un nuovo Protocollo all’Accordo generale per concedere privilegi e immunità ai giudici della Corte;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Oltre ai privilegi e alle immunità di cui all’articolo 18 dell’Accordo generale, i giudici, sia per quanto li riguarda sia per quanto riguarda i loro coniugi e figli minori, godono dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni accordati secondo il diritto internazionale ai rappresentanti diplomatici.

Art. 2

Ai fini dell’applicazione del presente Protocollo, il termine «giudici» designa indifferentemente i giudici eletti secondo l’articolo 22 della Convenzione e ogni giudicead hoc designato da uno Stato interessato in virtù dell’articolo 27 paragrafo 2 della Convenzione.

Art. 3

Al fine di assicurare ai giudici una totale libertà di parola e una totale indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni, i giudici continuano a beneficiare dell’immunità giurisdizionale per le parole, gli scritti o gli atti da essi emanati nell’adempimento delle loro funzioni anche dopo la conclusione del loro mandato.

Art. 4

I privilegi e le immunità sono accordati ai giudici non a loro vantaggio personale, ma per garantire la totale indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte, riunita in assemblea plenaria, è la sola legittimata a pronunciare la revoca dell’immunità; essa ha non solo il diritto, ma anche il dovere di revocare l’immunità di un giudice in tutti i casi in cui, a suo parere, l’immunità impedirebbe che giustizia sia fatta e in cui l’immunità può essere revocata senza pregiudicare lo scopo per il quale è accordata.

Art. 5
  1. Le disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 del presente Protocollo si applicano al cancelliere della Corte e a un vicecancelliere quando quest’ultimo funge da cancelliere e a condizione che gli Stati Parte alla Convenzione ne siano stati formalmente informati.
  2. Le disposizioni dell’articolo 3 del presente Protocollo e dell’articolo 18 dell’Accordo generale si applicano a un vicecancelliere della Corte.
  3. I privilegi e le immunità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono accordati a un cancelliere e a un vicecancelliere non a loro vantaggio personale, ma per garantire la totale indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte riunita in assemblea plenaria è la sola legittimata a pronunciare la revoca dell’immunità del proprio cancelliere e di un vicecancelliere; essa ha non solo il diritto, ma anche il dovere di revocare tale immunità in tutti i casi in cui, a suo parere, l’immunità impedirebbe che giustizia sia fatta e in cui l’immunità può essere revocata senza pregiudicare lo scopo per il quale è accordata.
  4. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa è abilitato a pronunciare, d’intesa con il Presidente della Corte, la revoca delle immunità degli altri membri dell’Ufficio di cancelleria, in conformità con le disposizioni dell’articolo 19 dell’Accordo generale tenendo debitamente conto delle considerazioni di cui al paragrafo 3.
Art. 6
  1. I documenti e gli incartamenti della Corte, dei giudici e dell’Ufficio di cancelleria sono inviolabili nella misura in cui riguardano l’attività della Corte.
  2. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Corte, dei giudici e dell’Ufficio di cancelleria non possono essere trattenute o censurate.
Art. 7

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari dell’Accordo generale, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:

  1. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
  2. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio d’Europa.

Art. 8
  1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese a decorrere dalla data in cui almeno tre Parti all’Accordo generale avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal presente Protocollo secondo le disposizioni dell’articolo 7, se a tale data sarà entrato in vigore il Protocollo n. 11 alla Convenzione oppure, in caso contrario, alla data di entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione.
  2. Il presente Protocollo entra in vigore un mese dopo la data di firma o di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione per ogni Stato Parte all’Accordo generale che ulteriormente lo firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o che lo ratifica, lo accetta o lo approva.
Art. 9
  1. Ogni Stato può, al momento della firma senza riserva di ratifica, della ratifica o in ogni altro ulteriore momento, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, che il presente Protocollo si applica a tutti i territori o a uno qualsiasi dei territori di cui esso cura le relazioni internazionali e ai quali la Convenzione e i Protocolli si applicano.
  2. Il Protocollo si applica al territorio o ai territori designati nella notifica a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario generale del Consiglio d’Europa ha ricevuto detta notifica.
  3. Ogni dichiarazione resa ai sensi del paragrafo 1 può essere ritirata o modificata per quanto concerne ogni territorio indicato nella stessa dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
Art. 10

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
  3. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità degli articoli 8 e 9;
  4. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti parimenti fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Firmato senza riserva di ratifica (F)
Entrata in vigore
Albania4 giugno1998 F1° novembre1998
Andorra24 novembre199825 dicembre1998
Armenia18 giugno200219 luglio2002
Austria15 luglio19981° novembre1998
Azerbaigian10 marzo201511 aprile2015
Belgio29 giugno200030 luglio2000
Bosnia ed Erzegovina30 giugno200831 luglio2008
Bulgaria31 maggio20011° luglio2001
Ceca, Repubblica24 giugno19981° novembre1998
Cipro9 febbraio200010 marzo2000
Croazia11 ottobre19971° novembre1998
Danimarca28 agosto19981° novembre1998
Estonia16 dicembre199817 gennaio1999
Finlandia19 giugno19981° novembre1998
Francia*17 novembre199818 dicembre1998
Georgia20 giugno200021 luglio2000
Germania2 ottobre20013 novembre2001
Grecia19 marzo 200120 aprile2001
Irlanda28 ottobre19981° novembre1998
Islanda5 giugno19981° dicembre1999
Italia3 novembre19971° novembre1998
Lettonia15 gennaio1998 F1° novembre1998
Liechtenstein24 giugno19981° dicembre1999
Lituania22 giugno19991° ottobre1999
Lussemburgo5 agosto19981° novembre1998
Macedonia del Nord29 novembre200230 dicembre2002
Malta3 luglio20024 agosto2002
Moldova*27 giugno200128 luglio2001
Monaco30 novembre200531 dicembre2005
Montenegro17 settembre2008 F18 ottobre2008
Norvegia22 maggio1998 F1° dicembre1999
Paesi Bassi
Aruba
Curaçao
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)
Sint Maarten
2 maggio
21 gennaio
21 gennaio
21 gennaio
21 gennaio
1996
1997
1997
1997
1997
1° novembre
1° novembre
1° novembre
1° novembre
1° novembre
1998
1998
1998
1998
1998
Polonia4 gennaio200325 gennaio2003
Portogallo13 aprile201514 maggio2015
Regno Unito9 novembre200110 dicembre2001
Isola di Man2 ottobre20031° novembre2003
Romania9 aprile199910 maggio1999
San Marino19 settembre201420 ottobre2014
Serbia26 aprile200527 maggio2005
Slovacchia24 novembre199925 dicembre1999
Slovenia29 novembre200131 dicembre2001
Spagna21 gennaio199922 febbraio1999
Svezia2 luglio19981° novembre1998
Svizzera14 maggio19981° dicembre1999
Turchia17 settembre200318 ottobre2003
Ucraina17 settembre200318 ottobre2003
Ungheria1° aprile19981° novembre1998
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazione non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. Senza riserva di ratifica.

  2. RS 0.101

  3. RS 0.101.09

  4. RS 0.192.110.3

  5. RS 0.192.110.32

  6. RS 0.192.110.34

  7. RS 0.192.110.35

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