Quinto Protocollo addizionale all’Accordo generale sui Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa

0.192.110.35Multilateral International Treaty1 apr 1994

Concluso a Strasburgo il 18 giugno 1990

Firmato dalla Svizzera il 15 dicembre 19931

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1994

(Stato 16 marzo 2022)

Gli Stati firmatari, membri del Consiglio d’Europa,

Considerato che ai sensi dell’articolo 59 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 19502(dappresso: «Convenzione»), i membri della Commissione europea dei diritti dell’uomo (dappresso: «Commissione») e la Corte europea dei diritti dell’uomo (dappresso: «Corte») godono, nell’esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti nell’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa3e negli Accordi conclusi in virtù di questo articolo;

Considerato che tali privilegi e immunità sono stati definiti e precisati nel secondo e quarto Protocollo, firmati a Parigi rispettivamente il 15 dicembre 19564e il 16 dicembre 19615, addizionali all’Accordo Generale sui privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa, firmato a Parigi il 2 settembre 19496,

Considerata l’importanza di completare l’Accordo generale mediante un altro Protocollo, alla luce dei mutamenti intercorsi nel funzionamento del meccanismo del controllo della Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
  1. I membri della Commissione e i membri della Corte godono dell’esenzione dell’imposta sui redditi, emolumenti e indennità devoluti loro dal Consiglio d’Europa.
  2. L’espressione «membri della Commissione e membri della Corte: indica i membri che, seppure sostituiti, continuano ad occuparsi delle cause di cui sono già investiti nonché ogni giudice ad hoc designato in virtù delle disposizioni della Convenzione.
Art. 2
  1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che possono esprimere il consenso ad esservi vincolati mediante:
    1. la firma senza riserva di ratificazione, accettazione o approvazione, oppure
    2. la firma con riserva di ratificazione, accettazione o approvazione, seguita da ratificazione, accettazione o approvazione.
  2. Nessun Stato membro del Consiglio d’Europa potrà firmare senza riserva di ratificazione, ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo, qualora non abbia ancora ratificato o non ratifichi contemporaneamente l’Accordo generale sui Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa7.
  3. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 3
  1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data alla quale tre Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il consenso ad esservi vincolati in conformità delle disposizioni dell’articolo 2.
  2. Per ogni membro che lo accetterà ulteriormente, il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.
Art. 4

In attesa dell’entrata in vigore del presente Protocollo alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3, i firmatari convengono di applicarlo provvisoriamente alla data della firma, in conformità delle rispettive norme costituzionali.

Art. 5

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

  1. le firme;
  2. il deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione;
  3. la data dell’entrata in vigore del presente Protocollo in conformità dell’articolo 3;
  4. qualsiasi atto, notificazione o comunicazione concernente il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990 in francese e in inglese, i due testi facenti parimenti fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli Archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatificazione
Firma senza riserva
di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Albania4 giugno1998 F1° ottobre1998
Austria26 marzo1992 F1° luglio1992
Ceca, Repubblica30 maggio19951° settembre1995
Croazia11 ottobre19971° febbraio1998
Danimarca18 giugno1990 F1° novembre1991
Finlandia23 novembre19901° novembre1991
Germania14 settembre19941° gennaio1995
Gran Bretagna19 luglio19911° novembre1991
Grecia15 giugno19931° ottobre1993
Irlanda22 marzo19931° luglio1993
Islanda29 giugno19951° ottobre1995
Italia27 gennaio19951° maggio1995
Lettonia15 gennaio1998 F1° maggio1998
Lussemburgo16 giugno19941° ottobre1994
Polonia22 aprile19931° agosto1993
Portogallo12 febbraio1996 F1° giugno1996
Romania4 ottobre1994 F1° febbraio1995
Slovacchia15 luglio19971° novembre1997
Slovenia8 novembre19941° marzo1995
Svizzera15 dicembre1993 F1° aprile1994
Turchia1° giugno19941° ottobre1994
Ungheria12 gennaio19961° maggio1996

Footnotes

  1. Senza riserva di ratificazione.

  2. RS 0.101

  3. RS 0.192.030

  4. RS 0.192.110.32

  5. RS 0.192.110.34

  6. RS 0.192.110.3

  7. RS 0.192.110.34

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