Quarto Protocollo addizionale dell’Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa

0.192.110.34Multilateral International Treaty29 nov 1965

Disposizioni concernenti la Corte europea dei Diritti dell’Uomo

Conchiuso a Parigi il 16 dicembre 1961

Approvato dall’Assemblea federale il 20 settembre 19651

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1965

Entrato in vigore per la Svizzera il 29 novembre 1965

(Stato 16 marzo 2022)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,

considerato che, secondo l’articolo 59 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 19502(appresso chiamata «Convenzione»), i membri della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (appresso «Corte») godono, nell’esercizio del loro ufficio, dei privilegi e delle immunità previsti nell’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa3e negli Accordi conchiusi in virtù di quest’articolo;

considerata l’importanza di definire e specificare tali privilegi e immunità mediante un Protocollo addizionale all’Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa, firmato a Parigi il 2 settembre 19494,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Per l’applicazione del presente Protocollo, la parola «giudici» designa indifferentemente tanto i giudici eletti in conformità dell’articolo 39 della Convenzione, quanto ogni giudice ad hoc designato da uno Stato interessato in virtù dell’articolo 43 della Convenzione.

Art. 2

I giudici, nell’esercizio del loro ufficio e nei viaggi compiuti a tale scopo, godono dei privilegi e immunità seguenti:

  1. immunità da arresto o detenzione e da sequestro del bagaglio personale e, quanto agli atti da essi compiti ufficialmente, comprese le parole e gli scritti, immunità da ogni giurisdizione;
  2. esenzione per sé e i loro coniugi da ogni provvedimento restrittivo circa la libertà di movimento: uscita dal ed entrata nel loro paese di residenza, entrata nel e uscita dal paese dove esercitano il loro ufficio, e da ogni forma di registrazione degli stranieri, nei paesi da essi visitati o traversati nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 3

Negli spostamenti compiti nell’esercizio del loro ufficio, i giudici ricevono in materia doganale e di controllo dei cambi:

  1. dal loro governo, le medesime agevolezze riconosciute agli alti funzionari, che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea;
  2. dai governi degli altri Membri, le medesime agevolezze riconosciute ai capi d’una missione diplomatica.
Art. 4
  1. I documenti e le carte della Corte, dei giudici e della Cancelleria, in quanto concernono l’opera della Corte, sono inviolabili.
  2. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Corte, dei suoi membri e della Cancelleria non possono essere trattenute o sottoposte a censura.
Art. 5

Per assicurare ai giudici un’intera libertà di parola e indipendenza nell’adempimento del loro ufficio, l’immunità da giurisdizione quanto alle parole, agli scritti o agli atti da essi emanati nell’adempimento del loro ufficio continuerà a essere loro accordata anche dopo la cessazione del mandato.

Art. 6

I privilegi e le immunità sono concessi ai giudici, non per loro utilità personale, ma per assicurare piena indipendenza all’esercizio del loro ufficio. La Corte, sedente in assemblea plenaria, è sola competente a pronunciare la levata delle immunità; essa non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l’immunità d’un giudice in tutti i casi dove, a suo parere, l’immunità impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.

Art. 7
  1. Le disposizioni degli articoli 2 a 5 del presente Protocollo si applicano al Cancelliere della Corte e al Cancelliere aggiunto quando prende il luogo del Cancelliere, senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità ai quali possano avere diritto secondo l’articolo 18 dell’Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa.
  2. Le disposizioni dell’articolo 18 dell’Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa si applicano al Cancelliere aggiunto della Corte, nell’esercizio del suo ufficio, anche se non funge da Cancelliere.
  3. I privilegi e le immunità previsti nei paragrafi 1 e 2 sono concessi al Cancelliere e al Cancelliere aggiunto, non per loro utilità personale, ma per il buon adempimento del loro ufficio. La Corte, sedente in assemblea plenaria, è sola competente a pronunciare la levata delle immunità del suo Cancelliere e del suo Cancelliere aggiunto; essa non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare quest’immunità in tutti i casi dove, a suo parere, l’immunità impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.
Art. 8
  1. Ogni Stato può, al momento della firma senza riserva di ratificazione, della ratificazione o in ogni altro momento successivo, dichiarare, con notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che il presente Protocollo s’applicherà a tutti i territori o a uno qualsiasi dei territori di cui assicura le relazioni internazionali e dove, conformemente all’articolo 63 della Convenzione concernente la tutela dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, si applica questa Convenzione.
  2. Il Protocollo si applicherà al o ai territori indicati nella notificazione, a contare dal trentesimo giorno successivo a quello in cui il Segretario Generale del Consiglio d’Europa avrà ricevuto questa notificazione.
Art. 9

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri dei Consiglio che possono divenirvi Parte, mediante:

  1. la firma senza riserva di ratificazione;
  2. la firma con riserva di ratificazione, seguita da ratificazione.

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 10
  1. Il presente Protocollo entrerà in vigore non appena tre Membri del Consiglio d’Europa, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9, l’avranno firmato senza riserva di ratificazione o l’avranno ratificato.
  2. Per ogni Membro che lo firmerà senza riserva di ratificazione o lo ratificherà ulteriormente, il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione.
Art. 11

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà ai Membri del Consiglio:

  1. i nomi dei firmatari e il deposito d’ogni strumento di ratificazione;
  2. il giorno dell’entrata in vigore del presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Parigi, il 16 dicembre 1961, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale ne comunicherà copie certificate conformi a tutti i governi firmatari.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Albania4 giugno1998 F4 giugno1998
Austria16 dicembre1961 F16 dicembre1961
Belgio4 giugno19644 giugno1964
Cipro30 novembre196730 novembre1967
Croazia11 ottobre199711 ottobre1997
Danimarca16 dicembre1961 F16 dicembre1961
Finlandia11 dicembre198911 dicembre1989
Francia10 marzo197810 marzo1978
Germania10 dicembre196310 dicembre1963
Grecia24 maggio196524 maggio1965
Irlanda21 settembre196721 settembre1967
Islanda29 giugno199529 giugno1995
Italia20 settembre196620 settembre1966
Lettonia15 gennaio1998 F15 gennaio1998
Liechtenstein11 dicembre197911 dicembre1979
Lussemburgo5 novembre19635 novembre1963
Malta6 maggio19696 maggio1969
Norvegia16 dicembre1961 F16 dicembre1961
Paesi Bassi16 dicembre1961 F16 dicembre1961
Polonia22 aprile199322 aprile1993
Portogallo6 luglio19826 luglio1982
Regno Unito24 febbraio197124 febbraio1971
Guernesey19 novembre1971
Isola di Man19 novembre1971
Jersey19 novembre1971
Repubblica Ceca30 maggio199530 maggio1995
Romania4 ottobre1994 F4 ottobre1994
San Marino22 marzo198922 marzo1989
Slovacchia15 luglio199715 luglio1997
Slovenia8 novembre19948 novembre1994
Spagna23 giugno198923 giugno1989
Svezia18 settembre196218 settembre1962
Svizzera29 novembre196529 novembre1965
Turchia1° giugno1962 F1° marzo1965
Ungheria12 gennaio199612 gennaio1996

Footnotes

  1. RU 1966 795

  2. RS 0.101

  3. RS 0.192.030

  4. RS 0.192.110.3

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