Protocollo addizionale all’accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa

0.192.110.31Multilateral International Treaty29 nov 1965

Conchiuso a Strasburgo il 6 novembre 1952
Approvato dall’Assemblea federale il 20 settembre 19651
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1965
Entrato in vigore per la Svizzera il 29 novembre 1965

(Stato 16  marzo 2022)

I Governi firmatari dell’Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa,

firmato a Parigi il 2 settembre 19492(appresso chiamato «Accordo»);

desiderosi di completare le disposizioni dell’Accordo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ogni Membro presente o futuro del Consiglio d’Europa, non firmatario dell’Accordo, può aderire a questo e al presente Protocollo, depositando l’istrumento d’adesione ai due atti presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, il quale ne notifica il deposito ai Membri del Consiglio.

Art. 2
  1. Le disposizioni del Titolo IV dell’Accordo si applicano ai rappresentanti che assistono ad adunanze dei Delegati dei Ministri.
  2. Le disposizioni del Titolo IV dell’Accordo si applicano ai rappresentanti (esclusi i rappresentanti all’Assemblea Consultiva) che assistono ad adunanze convocate dal Consiglio d’Europa e tenute fuori dei tempi di sessione dei Comitato dei Ministri e dei Delegati dei Ministri; i rappresentanti che assistono a queste adunanze non potranno, per altro, opporre quest’immunità a un arresto o perseguimento giudiziario consecutivo a un caso di flagrante delitto.
Art. 3

Le disposizioni dell’articolo 15 dell’Accordo si applicano del pari, sedente o no l’Assemblea Consultiva, ai rappresentanti dell’Assemblea e ai loro supplenti, quando partecipano a un’adunanza d’una commissione o a un comitato della stessa, si recano al luogo dell’adunanza o ne tornano.

Art. 4

I rappresentanti permanenti dei Membri al Consiglio d’Europa godono, durante l’esercizio dei loro ufficio e i viaggi al o dal luogo delle adunanze, dei privilegi, immunità e agevolezze degli agenti diplomatici di grado equiparabile.

Art. 5

Questi privilegi, immunità e agevolezze sono concesse ai rappresentanti dei Membri, non per il loro utile, ma per assicurare piena indipendenza all’esercizio del loro ufficio rispetto al Consiglio d’Europa. Conseguentemente, un Membro non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l’immunità del suo rappresentante in tutti i casi dove, a suo parere, la stessa impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.

Art. 6

Le disposizioni dell’articolo 4 non sono opponibili alle autorità dello Stato di cui il rappresentante è cittadino o del Membro di cui è o è stato rappresentante.

Art. 7
  1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri che hanno firmato l’Accordo. Esso sarà ratificato insieme con l’Accordo o dopo la ratificazione di questo. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato ratificato da tutti i firmatari che, in quel giorno, avranno ratificato l’Accordo e alla condizione che i firmatari ratificanti l’Accordo e il Protocollo siano almeno sette.
  3. Per i firmatari che l’avranno ratificato ulteriormente, il Protocollo entrerà in vigore a contare dal deposito del loro strumento di ratificazione.
  4. Per i Membri che avranno aderito all’Accordo e al Protocollo in conformità dell’articolo 1, l’Accordo e il Protocollo entreranno in vigore:

(i) il giorno menzionato nel paragrafo b, qualora lo strumento d’adesione sia stato depositato prima;

(ii) a contare dal deposito dello strumento d’adesione, qualora avvenga dopo il giorno menzionato nel paragrafo b.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Strasburgo, il 6 novembre 1952, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare che rimarrà depositato all’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia, certificata conforme, a ciascun Governo firmatario o aderente.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Albania4 giugno1998 A4 giugno1998
Andorra24 novembre1998 A24 novembre1998
Armenia25 giugno2001 A25 giugno2001
Austria9 maggio1957 A9 maggio1957
Azerbaigian16 gennaio2002 A16 gennaio2002
Belgio24 luglio195311 luglio1956
Bosnia e Erzegovina3 ottobre2003 A3 ottobre2003
Bulgaria7 maggio1992 A7 maggio1992
Cipro30 novembre1967 A30 novembre1967
Croazia11 ottobre1997 A11 ottobre1997
Danimarca2 settembre195311 luglio1956
Estonia11 gennaio1995 A11 gennaio1995
Finlandia16 novembre1989 A16 novembre1989
Francia10 marzo197810 marzo1978
Georgia25 maggio2000 A25 maggio2000
Germania10 settembre1954 A11 luglio1956
Grecia17 novembre195311 luglio1956
Irlanda21 settembre196721 settembre1967
Islanda11 marzo1955 A11 luglio1956
Italia11 luglio195611 luglio1956
Lettonia15 gennaio1998 A15 gennaio1998
Liechtenstein16 maggio1979 A16 maggio1979
Lituania22 luglio1998 A22 luglio1998
Lussemburgo29 giugno195311 luglio1956
Macedonia del Nord10 aprile1997 A10 aprile1997
Malta22 gennaio1969 A22 gennaio1969
Moldova2 ottobre1997 A2 ottobre1997
Monaco30 novembre2005 A30 novembre2005
Norvegia24 aprile195311 luglio1956
Paesi Bassi19 giugno195311 luglio1956
Polonia16 marzo1993 A16 marzo1993
Portogallo6 luglio1982 A6 luglio1982
Regno Unito19 novembre195411 luglio1956
Repubblica Ceca28 aprile1995 A28 aprile1995
Romania4 ottobre1994 A4 ottobre1994
San Marino22 marzo1989 A22 marzo1989
Serbia26 aprile2005 A26 aprile2005
Slovacchia5 dicembre1996 A5 dicembre1996
Slovenia8 novembre1994 A8 novembre1994
Spagna23 giugno1982 A23 giugno1982
Svezia30 aprile195311 luglio1956
Svizzera29 novembre1965 A29 novembre1965
Turchia7 gennaio19607 gennaio1960
Ucraina6 novembre1996 A6 novembre1996
Ungheria6 novembre1990 A6 novembre1990

Footnotes

  1. RU 1966 795

  2. RS 0.192.110.3

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