Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa

0.192.110.3Multilateral International Treaty29 nov 1965

Conchiuso a Parigi il 2 settembre 1949
Approvato dall’Assemblea federale il 20 settembre 19651
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1965
Entrato in vigore per la Svizzera il 29 novembre 1965

(Stato 16  marzo 2022)

I Governi del Regno di Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese, del Regno di Grecia, della Repubblica Irlandese, della Repubblica Italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia, della Repubblica Turca e del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord;

considerato che secondo l’articolo 40, paragrafo a dello Statuto del Consiglio d’Europa2, il Consiglio d’Europa, i rappresentanti dei Membri e la Segreteria godono, nei territori dei Membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’esercizio del loro ufficio;

considerato che secondo il paragrafo b dell’articolo citato, i Membri del Consiglio si sono obbligati a conchiudere un Accordo inteso a dare piena attuazione alle disposizioni del detto paragrafo;

considerato che il Comitato dei Ministri ha risolto di raccomandare ai governi dei Membri l’approvazione delle disposizioni seguenti;

hanno convenuto:

Titolo I Personalità – capacità

Art. 1

Il Consiglio d’Europa ha la personalità giuridica. Esso ha la capacità di contrattare, acquistare e alienare beni immobili e mobili e di stare in giudizio.

Il Segretario Generale prende in nome del Consiglio i provvedimenti necessari a tale scopo.

Art. 2

Il Segretario Generale collabora in ogni tempo con le autorità competenti dei Membri per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare la osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare ogni impiego abusivo dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolezze menzionate nel presente Accordo.

Titolo II Beni, fondi e averi

Art. 3

Il Consiglio, i suoi beni e averi, quale che ne sia la sede o il possessore, godono dell’immunità da giurisdizione, in quanto il Comitato dei Ministri non vi abbia rinunciato espressamente in casi singoli. È nondimeno inteso che la rinuncia non può essere allargata a provvedimenti coercitivi o esecutivi.

Art. 4

Le stanze e gli edifici del Consiglio sono inviolabili. I suoi beni e averi, ovunque si trovino e qualunque ne sia il possessore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di coercizione amministrativa o giudiziaria.

Art. 5

L’archivio del Consiglio e, in generale, ogni documento che gli appartiene o è da esso posseduto sono inviolabili ovunque si trovino.

Art. 6

Senz’essere astretto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziari:

  1. il Consiglio può possedere divise d’ogni sorta e avere conti in qualunque moneta;
  2. il Consiglio può trasferire liberamente i suoi fondi da un paese a un altro o nell’interno d’ogni paese, e convertire in qualsiasi moneta ogni divisa che possiede;
  3. nell’esercizio dei diritti concessigli in virtù delle lettere a e b, il Consiglio di Europa terrà conto di tutte le osservazioni che gli fossero fatte dal governo di qualsiasi Membro, in quanto stimi possano essere considerate senza pregiudizio dei suoi interessi.
Art. 7

Il Consiglio, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti:

  1. da ogni imposta diretta; tuttavia, il Consiglio non domanderà l’esenzione da imposte, tasse o diritti corrispondenti alla pura rimunerazione di servizi di pubblica utilità;
  2. da ogni diritto doganale, proibizione e restrizione d’importazione e di esportazione per le cose destinate al suo uso ufficiale; le cose In tal modo importate in franchigia non saranno vendute sul territorio del paese nel quale saranno state introdotte, se non nelle condizioni accordate dal governo di tale paese;
  3. da ogni diritto doganale, proibizione e restrizione d’importazione e di esportazione per le sue pubblicazioni.

Titolo III Comunicazione

Art. 8

Il Comitato dei Ministri e il Segretario Generale godono sul territorio di ciascun Membro, per le loro comunicazioni ufficiali, un trattamento almeno favorevole quanto quello accordato da questo Membro alla missione diplomatica di ogni altro governo.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali del Comitato dei Ministri e della Segreteria non potranno essere sottoposte a censura.

Titolo IV Rappresentanti al Comitato dei Ministri

Art. 9

I rappresentanti al Comitato dei Ministri godono, nell’esercizio del loro ufficio e nei viaggi al o dal luogo dell’adunanza, i privilegi e le immunità seguenti:

  1. immunità da arresto o detenzione e da sequestro del bagaglio personale e, quanto agli atti da essi compiuti ufficialmente come tali, comprese le parole e gli scritti, immunità da ogni giurisdizione;
  2. inviolabilità d’ogni carta e documento;
  3. diritto di valersi della crittografia e di ricevere documenti o corrispondenza mediante corrieri o valigie sigillate;
  4. esenzione per sé e i loro coniugi da ogni provvedimento restrittivo circa l’immigrazione, da ogni forma di registrazione degli stranieri, nei paesi da essi visitati o traversati nell’esercizio del loro ufficio;
  5. agevolezze quanto alle restrizioni monetarie e di cambio, uguali a quelle concesse ai membri delle missioni diplomatiche di grado equiparabile;
  6. immunità e agevolezze quanto al bagaglio personale, uguali a quelle concesse ai membri delle missioni diplomatiche di grado equiparabile.
Art. 10

Per assicurare ai rappresentanti del Comitato dei Ministri intera libertà di parola e indipendenza nell’adempimento dei loro ufficio, l’immunità da giurisdizione quanto alle parole, agli scritti o agli atti da essi emanati nell’adempimento del loro ufficio continuerà a essere loro accordata anche dopo la cessazione del loro mandato.

Art. 11

I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei Membri, non per loro utilità personale, ma per assicurare piena indipendenza all’esercizio del loro ufficio per quanto concerne il Comitato dei Ministri. Conseguentemente, un Membro non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l’immunità del suo rappresentante in tutti i casi dove, a suo parere, la stessa impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.

Art. 12

a.  Le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 non sono opponibili alle autorità dello Stato di cui la persona è cittadina oppure è o è stata rappresentante;

b.   è rappresentante secondo gli articoli 9, 10, 11 e 12a, ogni rappresentante, delegato aggiunto, consigliere, perito tecnico e segretario di delegazione.

Titolo V Rappresentanti all’Assemblea Consultiva

Art. 13

Nessuna restrizione amministrativa o d’altra natura può essere apportata al libero spostamento dei rappresentanti dell’Assemblea Consultiva, e dei loro supplenti, che si recano al luogo d’adunanza della stessa o ne tornano.

I rappresentanti e i loro supplenti ricevono in materia doganale e di controllo dei cambi:

  1. dal loro governo, le medesime agevolezze riconosciute agli alti funzionari, che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea;
  2. dai governi degli altri Membri, le medesime agevolezze riconosciute ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Art. 14

I rappresentanti dell’Assemblea Consultiva e i loro supplenti non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a cagione delle opinioni o dei voti da loro emessi nell’esercizio dei loro uffici.

Art. 15

Durante le sessioni dell’Assemblea Consultiva, i rappresentanti alla stessa e i loro supplenti, siano o no parlamentari, godono:

  1. sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;
  2. sul territorio d’ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni perseguimento giudiziario.

L’immunità li copre parimente allorché si recano al luogo d’adunanza dell’Assemblea Consultiva oppure ne tornano. Essa non può essere fatta valere in caso di flagrante delitto né porre ostacolo al diritto dell’Assemblea di levare l’immunità d’un rappresentante o d’un supplente.

Titolo VI Agenti del Consiglio

Art. 16

Oltre che dei privilegi e immunità previsti nell’articolo 18, il Segretario Generale e il Segretario Generale aggiunto, così per sé, come per il loro coniuge e figli minorenni, godono dei privilegi, delle immunità, esenzioni e agevolezze accordati secondo il diritto internazionale agli inviati diplomatici.

Art. 17

Il Segretario Generale determinerà le categorie degli agenti ai quali si applicano, interamente o in parte, le disposizioni dell’articolo 18. Egli le comunicherà ai governi di ciascun Membro. I nomi degli agenti compresi nelle stesse saranno comunicati periodicamente ai governi dei Membri.

Art. 18

Gli agenti del Consiglio d’Europa:

  1. godono dell’immunità da giurisdizione per gli atti, parole e scritti compresi, da essi compiti ufficialmente come tali e nel limite delle loro competenze;
  2. sono esenti da ogni imposta su gli stipendi ed emolumenti pagati dal Consiglio d’Europa;
  3. non sono soggetti, del pari che i loro coniugi e congiunti viventi a loro carico, alle disposizioni limitanti l’immigrazione, né alle forme di registrazione degli stranieri;
  4. godono, quanto alle agevolezze di cambio, dei privilegi concessi ai funzionari di grado equiparabile delle missioni diplomatiche accreditate presso il governo interessato;
  5. godono, come anche i loro coniugi e congiunti viventi a loro carico, delle agevolezze di rimpatrio concesse agli inviati diplomatici in tempo di crisi internazionale;
  6. godono del diritto d’importare in franchigia la mobilia e le masserizie loro in occasione del primo entrare in ufficio nel paese interessato e di riesportarle in franchigia nel loro paese di domicilio al cessare del loro ufficio.
Art. 19

I privilegi, le immunità e le agevolezze sono concesse agli agenti nell’interesse del Consiglio, non a vantaggio personale. Il Segretario Generale può e deve levare l’immunità concessa a un agente in tutti i casi nei quali, a suo parere, essa impedisca l’esercizio normale di un’azione giudiziale e possa essere levata senza recare pregiudizio agli interessi del Consiglio. Rispetto al Segretario Generale e al Segretario Generale aggiunto, la competenza a levare le immunità spetta al Comitato dei Ministri.

Titolo VII Accordi completivi

Art. 20

Il Consiglio può conchiudere con uno, o parecchi Membri, degli accordi completivi per adeguare le disposizioni del presente Accordo Generale quanto agli stessi.

Titolo VIII Controversie

Art. 21

Ogni controversia tra il Consiglio e i privati circa forniture, lavori o acquisti d’immobili per conto del Consiglio è sottoposta a un arbitrato amministrativo i cui modi sono stabiliti per decreto del Segretario Generale, approvato dal Comitato dei Ministri.

Titolo IX Disposizioni finali

Art. 22

Il presente Accordo sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. L’Accordo entrerà in vigore dopo il deposito dello strumento di ratificazione da parte di sette firmatari.

Tuttavia, nell’attesa dell’entrata in vigore dell’Accordo secondo le condizioni previste nel precedente paragrafo, i firmatari convengono, per evitare ogni ritardo nel buon andamento dei Consiglio, d’applicarlo temporaneamente a contare dalla firma, conformemente alle regole costituzionali di ciascuno.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo Generale.Fatto a Parigi, il 2 settembre 1949, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno egualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia, certificata conforme, a tutti i governi firmatari.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Albania4 giugno1998 A4 giugno1998
Andorra24 novembre1998 A24 novembre1998
Armenia25 giugno2001 A25 giugno2001
Austria9 maggio1957 A9 maggio1957
Azerbaigian16 gennaio2002 A16 gennaio2002
Belgio5 aprile195110 settembre1952
Bosnia e Erzegovina3 ottobre2003 A3 ottobre2003
Bulgaria7 maggio1992 A7 maggio1992
Ceca, Repubblica28 aprile1995 A28 aprile1995
Cipro30 novembre1967 A30 novembre1967
Croazia11 ottobre1997 A11 ottobre1997
Danimarca2 settembre19532 settembre1953
Estonia11 gennaio1995 A11 gennaio1995
Finlandia16 novembre1989 A16 novembre1989
Francia10 marzo197810 marzo1978
Georgia25 maggio2000 A25 maggio2000
Germania10 settembre1954 A11 luglio1956
Grecia17 novembre195317 novembre1953
Irlanda21 settembre196721 settembre1967
Islanda11 marzo1955 A11 luglio1956
Italia7 febbraio195210 settembre1952
Lettonia15 gennaio1998 A15 gennaio1998
Liechtenstein16 maggio1979 A16 maggio1979
Lituania22 luglio1998 A22 luglio1998
Lussemburgo10 settembre195210 settembre1952
Macedonia del Nord10 aprile1997 A10 aprile1997
Malta22 gennaio1969 A22 gennaio1969
Moldova2 ottobre1997 A2 ottobre1997
Monaco30 novembre2005 A30 novembre2005
Montenegro11 luglio2008 A11 luglio2008
Norvegia1° dicembre194910 settembre1952
Paesi Bassi18 marzo195010 settembre1952
Polonia16 marzo1993 A16 marzo1993
Portogallo6 luglio1982 A6 luglio1982
Regno Unito25 settembre195010 settembre1952
Romania4 ottobre1994 A4 ottobre1994
San Marino22 marzo1989 A22 marzo1989
Serbia26 aprile2005 A26 aprile2005
Slovacchia5 dicembre1996 A5 dicembre1996
Slovenia8 novembre1994 A8 novembre1994
Spagna23 giugno1982 A23 giugno1982
Svezia25 settembre195010 settembre1952
Svizzera29 novembre1965 A29 novembre1965
Turchia7 gennaio19607 gennaio1960
Ucraina6 novembre1996 A6 novembre1996
Ungheria6 novembre1990 A6 novembre1990

Footnotes

  1. RU 1966 797 RU 1966 795

  2. RS 0.192.030

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