Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato

0.192.110.01Multilateral International Treaty9 dic 2007

Conclusa a New York il 9 dicembre 1994

Approvata dall'Assemblea federale il 22 giugno 20071

Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 9 novembre 2007

Entrata in vigore per la Svizzera il 9 dicembre 2007

(Stato 28  febbraio 2019)

Gli Stati parte alla presente Convenzione,

profondamente preoccupati per l’aumentato numero dei morti e dei feriti fra i membri del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, causato da attacchi deliberati;

tenendo presente che gli attentati o gli altri maltrattamenti ai danni del personale che opera per conto delle Nazioni Unite sono ingiustificabili e inaccettabili, da parte di chiunque provengano;

riconoscendo che le operazioni delle Nazioni Unite vengono condotte nell’interesse collettivo della comunità internazionale ed in conformità con i principi e con gli obiettivi dello Statuto delle Nazioni Unite2;

consapevoli dell’importante contributo apportato dal personale delle Nazioni Unite e dal personale associato agli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite nel campo della diplomazia preventiva, del ripristino, del mantenimento e del consolidamento della pace e delle operazioni umanitarie e di altro genere;

consapevoli delle disposizioni esistenti che mirano a garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, ed in particolare dei provvedimenti adottati a tale riguardo dai principali organi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;

riconoscendo tuttavia che le misure attualmente in vigore per proteggere il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato sono insufficienti;

consapevoli che l’efficacia e la sicurezza delle operazioni delle Nazioni Unite è maggiore quando tali operazioni vengono condotte con il consenso e la collaborazione dello Stato ospite;

chiedendo a tutti gli Stati in cui è dispiegato il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato, ed a tutti coloro sui quali tale personale deve poter contare, di potersi appoggiare senza riserve al fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni delle Nazioni Unite e di garantire l’assolvimento del proprio mandato;

convinti che sia necessario adottare urgentemente misure adeguate ed efficaci per prevenire gli attentati contro il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato, nonché punire gli autori di tali attentati,

hanno concordato quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

  1. per «personale delle Nazioni Unite» si intendono:
  2. le persone impiegate o dispiegate dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in quanto membri di elementi militari, di polizia o civili di un’operazione delle Nazioni Unite;

ii) altri funzionari o esperti in missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate o dell’Agenzia Internazionale per l’energia Atomica presenti ufficialmente nella zona in cui è in corso un’operazione delle Nazioni Unite;

b) per «personale associato» si intendono:

i) le persone assegnate da un governo o da un’organizzazione intergovernativa con il consenso dell’organo competente delle Nazioni Unite;

ii) le persone impiegate dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, da un’istituzione specializzata o dall’Agenzia Internazionale per l’ Energia Atomica; e

iii) le persone dispiegate da un’organizzazione o da un’istituzione non governativa umanitaria in base ad un accordo con il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, con un’istituzione specializzata o con l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica,

al fine di condurre attività di sostegno all’esecuzione del mandato di un’operazione delle Nazioni Unite;

c) per «operazione delle Nazioni Unite» si intende un’operazione stabilita dall’organo competente dell’Organizzazione delle Nazioni Unite conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite e condotta sotto l’autorità ed il controllo delle Nazioni Unite:

i) quando scopo dell’operazione è il mantenimento o il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali; ovvero

ii) quando il Consiglio di Sicurezza o l’Assemblea Generale abbiano dichiarato, ai fini della presente Convenzione, che esiste un rischio eccezionale per la sicurezza del personale che partecipa all’operazione;

d) per «Stato ospite» si intende uno Stato sul territorio del quale viene condotta un’operazione delle Nazioni Unite;

e) per «Stato di transito» si intende uno Stato, diverso dallo Stato ospite, sul territorio del quale si trovano in transito o sono temporaneamente presenti il personale delle Nazioni Unite o il personale associato o il loro materiale, nell’ambito di un’operazione delle Nazioni Unite.

Art. 2 Campo di applicazione
  1. La presente Convenzione si applica al personale delle Nazioni Unite ed al personale associato, come pure alle operazioni delle Nazioni Unite, in base alle definizioni di cui all’articolo 1.
  2. La presente Convenzione non si applica alle operazioni delle Nazioni Unite autorizzate dal Consiglio di Sicurezza come azioni coercitive, ai sensi del Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, nell’ambito delle quali il personale viene impiegato come combattente contro le forze armate organizzate, ed alle quali si applica il diritto dei conflitti armati internazionali.
Art. 3 Identificazione
  1. Gli elementi militari e di polizia di un’operazione delle Nazioni Unite ed i loro veicoli, navi ed aeromobili recheranno un marchio d’identificazione distintivo. Il resto del personale e gli altri veicoli, navi ed aeromobili impiegati nell’ambito delle operazioni delle Nazioni Unite recheranno un’adeguata identificazione, a meno che il Segretario Generale delle Nazioni Unite non decida altrimenti.
  2. Ogni membro del personale delle Nazioni Unite e del personale associato recherà con se gli appropriati documenti di identità.
Art. 4 Accordi sullo status dell’operazione

Lo Stato ospite e l’Organizzazione concluderanno, non appena possibile, un accordo sullo status dell’operazione e dell’insieme del personale ivi impiegato, che comprenda in particolare disposizioni sui privilegi e le immunità degli elementi militari e di polizia dell’operazione.

Art. 5 Transito

Lo Stato di transito agevolerà il libero transito del personale delle Nazioni Unite e del personale associato e del loro materiale da e verso lo Stato ospite.

Art. 6 Rispetto delle leggi e dei regolamenti
  1. Fatti salvi i privilegi e le immunità di cui possono godere o le esigenze delle loro funzioni, il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato:
    1. rispetteranno le leggi ed i regolamenti dello Stato ospite e dello Stato di transito;
    2. si asterranno dal compiere atti o svolgere attività incompatibili con l’imparzialità e l’internazionalità delle loro funzioni.
  2. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite adotterà tutte le misure adeguate per garantire il rispetto di tutti gli obblighi.
Art. 7 Obbligo di garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato
  1. Il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato, il loro materiale ed i loro locali non saranno oggetto di alcun attentato, né di alcuna azione che impedisca loro di svolgere il mandato.
  2. Gli Stati parte adotteranno tutte le misure adeguate per garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato. Gli Stati parte adotteranno, in particolare, tutte le misure adeguate per proteggere il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato dispiegati nel loro territorio dalle infrazioni previste all’articolo 9.
  3. Ogni Stato parte collaborerà con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e con gli altri Stati parte, ove necessario, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, ed in particolare in tutti i casi in cui lo Stato ospite non sia in grado di adottare le misure richieste.
Art. 8 Obbligo di rilasciare o restituire all’Organizzazione il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato catturato o detenuto

Fatte salve le disposizioni contrarie di un eventuale accordo sullo status delle forze, nel caso in cui membri del personale delle Nazioni Unite o del personale associato vengano catturati o detenuti nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni e ne venga stabilita l’identità, non potranno essere sottoposti ad interrogatorio e dovranno essere immediatamente rilasciati e consegnati all’Organizzazione delle Nazioni Unite, ovvero ad un’altra autorità competente. Nel frattempo, dovranno essere trattati in conformità con le norme ed i principi universalmente riconosciuti in materia di diritti dell’uomo, nonché con i principi e con lo spirito delle Convenzioni di Ginevra del 1949.

Art. 9 Infrazioni ai danni del personale delle Nazioni Unite e del personale associato
  1. Il fatto intenzionale di:
    1. perpetrare un omicidio od attuare un sequestro, ovvero di attentare altrimenti alla persona o alla libertà di un membro del personale delle Nazioni Unite o del personale associato;
    2. perpetrare, nei confronti dei locali ufficiali, del domicilio privato o dei mezzi di trasporto di un membro del personale delle Nazioni Unite o del personale associato, un attentato ed atti di violenza tali da metterne in pericolo la persona o la libertà;
    3. minacciare di commettere un attentato di tal genere allo scopo di costringere una persona fisica o giuridica a compiere un atto qualsiasi o ad astenersene;
    4. tentare di commettere un attentato di tal genere; e
    5. partecipare come complice a tale attentato o ad un tentativo di commetterlo, ovvero di organizzarne od ordinarne l’esecuzione,

sarà considerato da ogni Stato parte un’infrazione secondo la propria legislazione interna. 2. Ogni Stato parte renderà le infrazioni di cui al paragrafo 1 passibili delle pene del caso, tenendo conto della loro gravità.

Art. 10 Competenza
  1. Ogni Stato parte adotterà le misure necessarie a stabilire se sarà competente a giudicare delle infrazioni di cui all’articolo 9 nei casi seguenti:
    1. nel caso in cui l’infrazione venga commessa sul territorio di tale Stato, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolati in tale Stato;
    2. nel caso in cui il presunto autore dell’infrazione abbia la nazionalità di tale Stato.
  2. Uno Stato parte potrà altresì stabilire se sarà competente a giudicare di una qualunque di tali infrazioni:
    1. nel caso in cui essa venga commessa da un apolide avente residenza abituale in tale Stato;
    2. nel caso in cui la vittima sia cittadino di tale Stato; oppure
    3. nel caso in cui essa venga commessa allo scopo di costringere tale Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene.
  3. Gli Stati parte che abbiano stabilito la propria competenza per i casi di cui al paragrafo 2 lo notificheranno al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualora essi, in un secondo momento, rinunceranno a tale competenza, lo notificheranno al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  4. Ogni Stato parte adotterà le misure necessarie a stabilire se sarà competente a giudicare delle infrazioni di cui all’articolo 9 nel caso in cui il presunto autore dell’infrazione si trovi sul suo territorio e non venga sottoposto ad estradizione, in conformità con l’articolo 15, verso uno degli Stati che abbiano stabilito la loro competenza, in base al paragrafo 1 o al paragrafo 2.
  5. La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata in virtù della legislazione interna.
Art. 11 Prevenzione delle infrazioni contro il personale delle Nazioni Unite e il personale associato

Gli Stati parte collaboreranno per prevenire le infrazioni di cui all’articolo 9, in particolare:

  1. adottando tutti i provvedimenti possibili al fine di impedire che nei rispettivi territori si preparino infrazioni destinate ad essere perpetrate all’interno o al di fuori dei loro territori;
  2. scambiando informazioni, in conformità con la legislazione nazionale, e coordinando i provvedimenti amministrativi e di altro genere da adottare, a seconda dei casi, allo scopo di prevenire che vengano commesse le infrazioni.
Art. 12 Scambio di informazioni
  1. Nelle modalità previste dalla sua legislazione interna, qualora vi sia motivo di ritenere che il presunto autore di un’infrazione di cui all’articolo 9 sia fuggito dal suo territorio, lo Stato parte sul territorio del quale è stata commessa l’infrazione comunicherà al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e, direttamente o tramite quest’ultimo, allo Stato o agli Stati interessati, tutti i fatti pertinenti relativi all’infrazione e tutte le informazioni a disposizione in merito all’identità del suo presunto autore.
  2. Quando sia stata commessa un’infrazione prevista dall’articolo 9, tutti gli Stati parte in possesso di informazioni relative alla vittima ed alle circostanze in cui è stata commessa l’infrazione si sforzeranno, nelle modalità previste dalla legislazione interna, di comunicarle integralmente e rapidamente al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed allo Stato o Stati interessati.
Art. 13 Misure atte a consentire il perseguimento o l’estradizione
  1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, lo Stato parte sul territorio del quale si trova il presunto autore dell’infrazione adotterà le misure previste dalla legislazione interna per assicurare la presenza dell’interessato ai fini del perseguimento o dell’estradizione.
  2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 verranno notificate, in conformità con la legislazione interna e senza indugi, al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e, direttamente o per suo tramite:
    1. allo Stato sul territorio del quale è stata commessa l’infrazione;
    2. allo Stato o agli Stati di cui il presunto autore dell’infrazione è cittadino o, nel caso in cui questo sia apolide, allo Stato nel territorio del quale egli risiede abitualmente;
    3. allo Stato o agli Stati di cui la vittima è cittadino; e
    4. a tutti gli altri Stati interessati.
Art. 14 Esercizio dell’azione penale contro i presunti autori delle infrazioni

Lo Stato parte sul territorio del quale viene scoperto il presunto autore dell’infrazione, nel caso in cui non proceda alla sua estradizione, sottoporrà il caso, senza eccezione alcuna e senza indebito ritardo, alle autorità competenti, perché venga esercitata l’azione penale, in base ad una procedura conforme alla sua legislazione. Le autorità adotteranno le loro decisioni con le stesse modalità seguite per le infrazioni gravi di diritto comune, in conformità con la legislazione di tale Stato.

Art. 15 Estradizione dei presunti autori di un’infrazione
  1. Nel caso in cui le infrazioni di cui all’articolo 9 non figurino come casi oggetto di estradizione in un trattato di estradizione stipulato fra gli Stati parte, si riterrà che esse vi figurino. Gli Stati parte si impegneranno ad inserire tali infrazioni fra i casi di estradizione in tutti i trattati che stipuleranno fra di loro.
  2. Qualora ad uno Stato parte che subordini l’estradizione all’esistenza di un trattato pervenga una richiesta di estradizione di uno Stato parte con il quale non abbia stipulato alcun trattato di estradizione, esso avrà facoltà di considerare la presente convenzione come base giuridica dell’estradizione per quanto riguarda tali infrazioni. L’estradizione sarà soggetta alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato a cui è pervenuta la richiesta.
  3. Gli Stati parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconosceranno le infrazioni come casi oggetto di estradizione in conformità con le modalità previste dalla legislazione dello Stato che riceve la domanda.
  4. Fra gli Stati parte, ciascuna di queste infrazioni sarà considerata, ai fini dell’estradizione, come commessa sia nel luogo in cui è stata compiuta che nel territorio degli Stati parte che hanno stabilito la loro competenza, in conformità con il paragrafo 1 o 2 dell’articolo 10.
Art. 16 Collaborazione in materia penale
  1. Gli Stati parte si presteranno la massima collaborazione in occasione di tutti i procedimenti penali intentati per le infrazioni di cui all’articolo 9, anche per quanto riguarda la comunicazione di tutti gli elementi di prova a loro disposizione e che sono necessari ai fini dei procedimenti stessi. La legislazione dello Stato che riceve la richiesta è applicabile in tutti i casi.
  2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non pregiudicheranno gli obblighi di assistenza reciproca derivanti da altri trattati.
Art. 17 Equo trattamento
  1. Tutti coloro che saranno oggetto di inchiesta o di procedimenti, per via di una delle infrazioni di cui all’articolo 9, dovranno godere di un trattamento e di un processo equi, nonché della completa tutela dei loro diritti in ogni fase dell’inchiesta o del procedimento.
  2. Il presunto autore dell’infrazione avrà il diritto di:
    1. comunicare immediatamente con il rappresentante competente più vicino dello Stato o degli Stati di cui è cittadino o che sono altrimenti autorizzati a tutelare i suoi diritti o, nel caso in cui sia apolide, dello Stato che, su richiesta dell’interessato, sia disposto a tutelare i suoi interessi;
    2. ricevere la visita di un rappresentante di tale Stato o di tali Stati.
Art. 18 Notifica dell’esito del procedimento

Lo Stato parte nel quale il presunto autore di un’infrazione è oggetto di procedimenti ne comunicherà l’esito finale al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che trasmetterà tali informazioni agli altri Stati parte.

Art. 19 Diffusione

Gli Stati parte si impegneranno a divulgare la presente Convenzione nella misura più ampia possibile, ed in particolare ad includerne lo studio, e lo studio delle disposizioni pertinenti del diritto internazionale umanitario, nei loro programmi di istruzione militare.

Art. 20 Clausole di salvaguardia

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione inciderà su:

  1. l’applicabilità del diritto internazionale umanitario e delle norme universalmente riconosciute in materia di diritti dell’uomo sancite da strumenti internazionali per quanto riguarda la protezione delle operazioni delle Nazioni Unite, nonché del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, ovvero il dovere di tale personale di rispettare tale diritto e tali norme;
  2. i diritti e i doveri degli Stati, in conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite, per quanto riguarda il consenso all’ingresso delle persone nel loro territorio;
  3. il dovere del personale delle Nazioni Unite e del personale associato di comportarsi conformemente al mandato di un’operazione delle Nazioni Unite;
  4. il diritto degli Stati che forniscono volontariamente personale ai fini di un’operazione delle Nazioni Unite di ritirare tale personale, ponendo fine alla sua partecipazione all’operazione; o
  5. il diritto ad un adeguato indennizzo in caso di decesso, invalidità, incidente o malattia delle persone volontariamente assegnate da uno Stato ad un’operazione delle Nazioni Unite ed imputabili all’esercizio delle funzioni di mantenimento della pace.
Art. 21 Diritto di legittima difesa

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come limitante il diritto di legittima difesa.

Art. 22 Composizione delle controversie
  1. Tutte le controversie fra due o più Stati parte circa l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, che non siano composte tramite negoziato, saranno sottoposte ad arbitrato, su richiesta di una delle parti. Nel caso in cui, nei sei mesi successivi alla data di richiesta di arbitrato, le parti non riescano ad accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, una delle due potrà sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando una richiesta in conformità con lo Statuto della Corte.
  2. Nel momento in cui firmeranno la presente Convenzione, la ratificheranno, l’accetteranno, l’approveranno o vi aderiranno, gli Stati parte potranno dichiarare di non considerarsi vincolati dall’insieme o da parte delle disposizioni del paragrafo 1. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dal paragrafo 1 o dalla parte pertinente di tale paragrafo nei confronti degli Stati parte che avranno espresso tale riserva.
  3. Gli Stati parte che avranno espresso una riserva, in conformità con le disposizioni del paragrafo 2, potranno in qualsiasi momento ritirare tale riserva tramite notifica indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 23 Riunioni d’esame

Su richiesta di uno o più Stati parte, e con l’approvazione della maggioranza di essi, il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà una riunione degli Stati parte, allo scopo di esaminare l’attuazione della Convenzione ed i problemi riscontrati nella sua applicazione.

Art. 24 Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre 1995, presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Art. 25 Ratifica, accettazione o approvazione

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 26 Adesione

La presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 27 Entrata in vigore
  1. La presente Convenzione entrerà in vigore 30 giorni dopo la data in cui saranno stati depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 22 strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
  2. Per tutti gli Stati che abbiano ratificato, accettato o approvato la Convenzione o che vi avranno aderito dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Art. 28 Denuncia
  1. Ciascuno degli Stati parte potrà denunciare la presente Convenzione tramite notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. La denuncia prenderà effetto un anno dopo la data, in cui il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto detta notifica.
Art. 29 Testi facenti fede

L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa faranno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copie conformi autenticate a tutti gli Stati.

Fatto a New York il 9 dicembre 1994.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania30 marzo2001 A29 aprile2001
Arabia Saudita*22 marzo2010 A21 aprile2010
Argentina6 gennaio199715 gennaio1999
Australia4 dicembre20003 gennaio2001
Austria6 settembre2000 A6 ottobre2000
Azerbaigian3 agosto2000 A2 settembre2000
Bangladesh22 settembre199922 ottobre1999
Belarus29 novembre200029 dicembre2000
Belgio*19 febbraio200221 marzo2002
Benin2 novembre2017 A2 dicembre2017
Bolivia22 dicembre200421 gennaio2005
Bosnia e Erzegovina11 agosto2003 A10 settembre2003
Botswana1° marzo2000 A31 marzo2000
Brasile6 settembre20006 ottobre2000
Brunei20 marzo2002 A19 aprile2002
Bulgaria4 giugno1998 A15 gennaio1999
Burkina Faso27 ottobre2008 A26 novembre2008
Canada*3 aprile20023 maggio2002
Ceca, Repubblica13 giugno199715 gennaio1999
Cile27 agosto1997 A15 gennaio1999
Cina*22 settembre2004 A22 ottobre2004
Hong Kong22 settembre200422 ottobre2004
Macao22 settembre200422 ottobre2004
Cipro**1° luglio2003 A31 luglio2003
Colombia10 giugno2016 A10 luglio2016
Congo (Brazzaville)19 dicembre2018 A18 gennaio2019
Corea (Nord)*8 ottobre2003 A7 novembre2003
Corea (Sud)8 dicembre1997 A15 gennaio1999
Costa Rica*17 ottobre2000 A16 novembre2000
Côte d’Ivoire13 marzo2002 A12 aprile2002
Croazia27 marzo2000 A26 aprile2000
Danimarca11 aprile199515 gennaio1999
Dominicana, Repubblica16 marzo2012 A15 aprile2012
Ecuador28 dicembre2000 A27 gennaio2001
El Salvador*25 giugno2013 A25 luglio2013
Estonia*8 marzo2006 A7 aprile2006
Figi1° aprile19991° maggio1999
Filippine17 giugno199715 gennaio1999
Finlandia5 gennaio20014 febbraio2001
Francia9 giugno20009 luglio2000
Germania*22 aprile199715 gennaio1999
Giamaica8 settembre2000 A8 ottobre2000
Giappone6 giugno199515 gennaio1999
Grecia**3 agosto2000 A2 settembre2000
Guatemala23 settembre2008 A23 ottobre2008
Guinea7 settembre2000 A7 ottobre2000
Guyana21 maggio2004 A20 giugno2004
Irlanda28 marzo2002 A27 aprile2002
Islanda10 maggio2001 A9 giugno2001
Italia5 aprile19995 maggio1999
Kenya19 ottobre2004 A18 novembre2004
Kuwait*19 luglio2004 A18 agosto2004
Laos*22 agosto2002 A21 settembre2002
Lesotho6 settembre2000 A6 ottobre2000
Libano25 settembre2003 A25 ottobre2003
Liberia22 settembre2004 A22 ottobre2004
Libia22 settembre2000 A22 ottobre2000
Liechtenstein11 dicembre200010 gennaio2001
Lituania8 settembre2000 A8 ottobre2000
Lussemburgo30 luglio200129 agosto2001
Macedonia del nord6 marzo2002 A5 aprile2002
Malawi7 ottobre2009 A6 novembre2009
Mali2 gennaio2008 A1° febbraio2008
Monaco5 marzo1999 A4 aprile1999
Mongolia25 febbraio2004 A26 marzo2004
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Nauru12 novembre2001 A12 dicembre2001
Nepal*8 settembre2000 A8 ottobre2000
Norvegia3 luglio199515 gennaio1999
Nuova Zelanda16 dicembre199815 gennaio1999
Paesi Bassi*a7 febbraio20029 marzo2002
Aruba7 febbraio20029 marzo2002
Curaçao7 febbraio20029 marzo2002
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
7 febbraio20029 marzo2002
Sint Maarten7 febbraio20029 marzo2002
Palestina2 gennaio2015 A1° febbraio2015
Panama4 aprile199615 gennaio1999
Paraguay30 dicembre2008 A29 gennaio2009
Polonia22 maggio200021 giugno2000
Portogallo14 ottobre199815 gennaio1999
Regno Unito**6 maggio199815 gennaio1999
Man, Isola di19 febbraio201321 marzo2013
Romania29 dicembre199715 gennaio1999
Russia25 giugno200125 luglio2001
Samoa19 agosto200518 settembre2005
Senegal9 giugno19999 luglio1999
Serbia31 luglio2003 A30 agosto2003
Singapore26 marzo1996 A15 gennaio1999
Slovacchia*26 giugno199615 gennaio1999
Slovenia21 gennaio2004 A20 febbraio2004
Spagna13 gennaio199815 gennaio1999
Sri Lanka23 settembre2003 A23 ottobre2003
Svezia25 giugno199615 gennaio1999
Svizzera9 novembre2007 A9 dicembre2007
Togo21 aprile200821 maggio2008
Tunisia*12 settembre200012 ottobre2000
Turchia*9 agosto2004 A8 settembre2004
Turkmenistan29 settembre1998 A15 gennaio1999
Ucraina17 agosto199515 gennaio1999
Ungheria13 luglio1999 A12 agosto1999
Uruguay3 settembre19993 ottobre1999
Uzbekistan3 luglio1996 A15 gennaio1999
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Al Regno in Europa.

Footnotes

  1. RU 2007 6917

  2. RS 0.120

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