Protocollo di firma facoltativa della Convenzione sulle missioni speciali concernente la composizione obbligatoria delle controversie

0.191.21Multilateral International Treaty21 giu 1985

Conchiuso a New York l’8 dicembre 1969

Approvato dall’Assemblea federale il 25 marzo 19771

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 novembre 1977

Entrato in vigore per la Svizzera il 21 giugno 1985

(Stato 28  maggio 2009)

Gli Stati Partecipanti al presente Protocollo e alla Convenzione sulle missioni speciali2,

dappresso chiamata «Convenzione», adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite l’8 dicembre 1969.

Nel desiderio di ricorrere, per qualsiasi questione che le concerne riguardanti una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione, alla giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di Giustizia, a meno che non sia stato accettato di comune accordo fra le Parti entro un termine ragionevole un altro modo di regolamento,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione competono alla Corte internazionale di Giustizia e possono conseguentemente essere impugnate davanti a tale Corte mediante richiesta di qualsiasi Parte alla controversia che è partecipe del presente Protocollo.

Art. II

Le Parti possono convenire entro un termine di due mesi dopo notificazione da una parte all’altra che esiste a suo parere una controversia, di ricorrere non alla Corte internazionale di Giustizia ma a un tribunale d’arbitrato. Scaduto tale termine ciascuna parte può mediante richiesta, adire la Corte per la controversia.

Art. III
  1. Le Parti possono parimente convenire, entro lo stesso termine di due mesi, d’adottare una procedura di conciliazione prima di ricorrere alla Corte internazionale di Giustizia.
  2. La commissione di conciliazione deve formulare le proprie raccomandazioni entro i cinque mesi successivi alla propria costituzione. Se quest’ultimi non sono accettati dalle Parti alla controversia entro un termine di due mesi dopo la comunicazione, ciascuna Parte potrà adire la Corte mediante richiesta.
Art. IV

Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che possono divenire parte alla Convenzione fino al 31 dicembre 1970 presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Art. V

Il presente Protocollo sottostà a ratificazione. Gli strumenti di ratificazione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VI

Il presente Protocollo resta aperto all’adesione di tutti gli Stati che possono aderire alla Convenzione. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VII
  1. Il presente Protocollo entra in vigore lo stesso giorno dell’entrata in vigore della Convenzione o il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del secondo strumento di ratifica del Protocollo o d’adesione a detto Protocollo, se questa seconda data è più lontana.
  2. Per ciascuno degli Stati che ratificano il presente Protocollo o vi aderiscono dopo l’entrata in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Art. VIII

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati che possono divenire Parte alla Convenzione:

  1. le firme apposte sul presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratifica o d’adesione, conformemente agli articoli IV, V e VI;
  2. la data in cui il presente Protocollo entra in vigore conformemente all’articolo VII.
Art. IX

L’originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo sono parimente autentici, è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati di cui all’articolo IV.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri governi, hanno firmato il presente protocollo che è stato aperto alla firma a New York il 16 dicembre 1969.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Austria22 agosto1978 A21 giugno1985
Bosnia e Erzegovina12 gennaio1994 S6 marzo1992
Cipro24 gennaio197221 giugno1985
Estonia21 ottobre1991 A20 novembre1991
Filippine26 novembre197621 giugno1985
Guatemala12 febbraio1988 A13 marzo1988
Iran5 giugno1975 A21 giugno1985
Liberia16 settembre2005 A16 ottobre2005
Liechtenstein3 agosto197721 giugno1985
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Paraguay19 settembre1975 A21 giugno1985
Seicelle28 dicembre1977 A21 giugno1985
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Slovacchia27 aprile1999 A27 maggio1999
Spagna31 maggio2001 A30 giugno2001
Svizzera3 novembre197721 giugno1985
Uruguay17 dicembre1980 A21 giugno1985

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 25 mar. 1977 (RU 1985 1259).

  2. RS 0.191.2

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