Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari concernente l’acquisto della cittadinanza

0.191.022Multilateral International Treaty12 lug 1992

Concluso a Vienna il 24 aprile 1963
Approvato dall’Assemblea federale il 23 marzo 19902
Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 12 giugno 1992
Entrato in vigore per la Svizzera il 12 luglio 1992

(Stato 26  febbraio 2015)

Gli Stati parte al presente Protocollo e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari*3* ,

chiamata appresso «Convenzione», approvata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Vienna dal 4 marzo al 22 aprile 1963;

animati dal desiderio di stabilire, per quanto li concerne, regole inerenti all’acquisto della cittadinanza da parte dei membri del loro posto consolare nonché dei familiari che con questi convivono,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ai fini del presente Protocollo, la locuzione «membri del posto consolare» designa, come definito dall’articolo 1 paragrafo 1 lettera g) della Convenzione, «i funzionari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio».

Art. II

I membri del posto consolare e i familiari che con loro convivono non acquistano la cittadinanza dello Stato di residenza semplicemente per effetto della sua legislazione.

Art. III

Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione, come segue: fino al 31 ottobre 1963, al Ministero federale degli Affari esteri dell’Austria, e successivamente, fino al 31 marzo 1964, alla sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York.

Art. IV

Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. V

Il presente Protocollo rimane aperto all’adesione di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VI
  1. Il presente Protocollo entra in vigore lo stesso giorno della Convenzione oppure il trentesimo giorno che segue quello del deposito del secondo strumento di ratificazione del Protocollo o di adesione allo stesso presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, se questo giorno cade più tardi.
  2. Per ogni Stato che l’avrà ratificato o vi avrà aderito dopo che sia entrato in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito, da parte di detto Stato, dello strumento di ratificazione o di adesione.
Art. VII

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati che possono divenire Parti alla Convenzione:

  1. le firme apposte al presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratificazione o di adesione, conformemente agli articoli III, IV e V;
  2. il giorno in cui il presente Protocollo entra in vigore, conformemente all’articolo VI.
Art. VIII

L’originale del presente Protocollo, i cui testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati menzionati nell’articolo III.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Vienna il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Belgio9 settembre1970 A9 ottobre1970
Botswana12 maggio2008 A11 giugno2008
Bulgaria11 luglio1989 A10 agosto1989
Corea (Sud)7 marzo1977 A6 aprile1977
Danimarca15 novembre197215 dicembre1972
Dominicana, Repubblica4 marzo196417 marzo1967
Egitto21 giugno1965 A17 marzo1967
Estonia21 ottobre1991 A20 novembre1991
Filippine15 novembre1965 A17 marzo1967
Finlandia2 luglio19801° agosto1980
Gabon23 febbraio1965 A17 marzo1967
Germania7 settembre19717 ottobre1971
Ghana4 ottobre196317 marzo1967
India28 novembre1977 A28 dicembre1977
Indonesia4 giugno1982 A4 luglio1982
Iran5 giugno1975 A5 luglio1975
Iraq14 gennaio1970 A13 febbraio1970
Islanda1° giugno1978 A1° luglio1978
Italia25 giugno196925 luglio1969
Kenya1° luglio1965 A17 marzo1967
Laos9 agosto1973 A8 settembre1973
Madagascar17 febbraio1967 A17 marzo1967
Malawi23 febbraio1981 A25 marzo1981
Marocco23 febbraio1977 A25 marzo1977
Nauru14 dicembre2012 A13 gennaio2013
Nepal28 settembre1965 A17 marzo1967
Nicaragua9 gennaio1990 A8 febbraio1990
Niger21 giugno1978 A21 luglio1978
Norvegia13 febbraio198014 marzo1980
Nuova Zelandaa5 settembre2003 A5 ottobre2003
Oman31 maggio1974 A30 giugno1974
Paesi Bassi*b17 dicembre1985 A16 gennaio1986
Aruba17 dicembre198516 gennaio1986
Curaçao17 dicembre198516 gennaio1986
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
17 dicembre198516 gennaio1986
Sint Maarten17 dicembre198516 gennaio1986
Panama28 agosto196727 settembre1967
Paraguay23 dicembre1969 A22 gennaio1970
Senegal29 aprile1966 A17 marzo1967
Siria21 giugno1965 A17 marzo1967
Suriname11 settembre1980 A11 ottobre1980
Svezia19 marzo197418 aprile1974
Svizzera12 giugno1992 A12 luglio1992
Thailandia15 aprile1999 A15 maggio1999
Tunisia24 gennaio1968 A23 febbraio1968
*
a
b
Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.
Il Prot. non s’applica alle Isole Tokelau.
Al Regno in Europa.
Paesi Bassi Il Regno dei Paesi Bassi interpreta la frase «non acquistano la cittadinanza dello Stato accreditatario semplicemente per effetto della sua legislazione», che figura all’articolo II del protocollo, nel senso che l’acquisto della nazionalità per filiazione non è assimilato all’acquisto della nazionalità semplicemente per effetto della legislazione dello Stato di residenza.

Footnotes

  1. Dal testo originale francese.

  2. RU 1992 2056

  3. RS 0.191.02

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