Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, concernente il regolamento obbligatorio delle controversie

0.191.021Multilateral International Treaty19 mar 1967

Conchiuso a Vienna il 24 aprile 1963
Approvato dall’Assemblea federale il 18 dicembre 19641
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 maggio 1965
Entrato in vigore per la Svizzera il 19 marzo 1967

(Stato 11 dicembre 2024)

Gli Stati Parti al presente Protocollo e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari2,

chiamata appresso «Convenzione», approvata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Vienna dal 4 marzo al 22 aprile 1963, desiderosi di fare capo, per quanto li riguarda, alla giurisdizione della Corte internazionale di Giustizia per la soluzione di ogni controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione, qualora le parti non abbiano accettato di comune accordo, entro un termine ragionevole, un altro modo di regolamento,

hanno convenuto:

Art. I

Le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione sono obbligatoriamente di competenza della Corte internazionale di Giustizia, la quale può essere adita a petizione di ogni parte in conflitto che sia Parte al presente Protocollo.

Art. II

Le parti possono convenire, nel termine di due mesi dalla notificazione dell’una all’altra parte che c’è a suo parere un conflitto, d’applicare di comune accordo, in luogo di fare capo alla Corte internazionale di Giustizia, una procedura davanti a un tribunale arbitrale. Decorso tale termine, ciascuna parte può, mediante petizione, sottoporre la controversia alla Corte.

Art. III
  1. Le parti possono parimente convenire, nel medesimo termine di due mesi, di ricorrere a una procedura di conciliazione, prima d’adire la Corte internazionale di Giustizia.
  2. La Commissione di conciliazione deve fare le raccomandazioni nei cinque mesi che seguono la sua costituzione. Se esse non sono accolte dalle parti in conflitto entro due mesi dal giorno in cui sono state fatte, ciascuna parte ha facoltà di sottoporre alla Corte, mediante petizione, la controversia.
Art. IV

Gli Stati che partecipano alla Convenzione, al Protocollo di firma facoltativa concernente l’acquisto della cittadinanza e al presente Protocollo possono dichiarare in ogni tempo d’estendere quest’ultimo alle controversie risultanti dall’interpretazione o dall’applicazione del Protocollo di firma facoltativo concernente l’acquisto della cittadinanza. Queste dichiarazioni sono notificate al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. V

Il presente Protocollo rimane aperto alla firma di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1963, al Ministero federale degli Affari esteri della Repubblica d’Austria e, successivamente, fino al 31 marzo 1964, alla sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in Nuova York.

Art. VI

Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VII

Il presente Protocollo rimarrà aperto all’adesione di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VIII
  1. Il presente Protocollo entrerà in vigore lo stesso giorno della Convenzione oppure il trentesimo giorno che segue quello del deposito del secondo strumento di ratificazione del Protocollo o di adesione allo stesso presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, se questo giorno cade più tardi.
  2. Per ogni Stato che avrà ratificato il presente Protocollo o vi avrà aderito dopo che sia entrato in vigore conformemente al paragrafo 1, esso entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione e di adesione.
Art. IX

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati che possono divenire Parti alla Convenzione:

  1. le firme apposte al presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratificazione o di adesione conformemente agli articoli V, VI e VII;
  2. le dichiarazioni fatte conformemente all’articolo IV;
  3. il giorno in cui il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all’articolo VIII.
Art. X

L’originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese, russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia, certificata conforme, a tutti gli Stati menzionati nell’articolo V.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Vienna, il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Australia12 febbraio1973 A14 marzo1973
Austria12 giugno196912 luglio1969
Belgio9 settembre19709 ottobre1970
Botswana12 maggio2008 A11 giugno2008
Bulgaria11 luglio1989 A10 agosto1989
Burkina Faso11 agosto196419 marzo1967
Corea (Sud)7 marzo1977 A6 aprile1977
Danimarca15 novembre197215 dicembre1972
Dominicana, Repubblica4 marzo196419 marzo1967
Estonia21 ottobre1991 A20 novembre1991
Filippine15 novembre196519 marzo1967
Finlandia2 luglio19801° agosto1980
Francia31 dicembre197030 gennaio1971
Gabon23 febbraio196519 marzo1967
Germania7 settembre19717 ottobre1971
Giappone3 ottobre1983 A2 novembre1983
India28 novembre1977 A28 dicembre1977
Iran5 giugno1975 A5 luglio1975
Islanda1° giugno1978 A1° luglio1978
Italia25 giugno196925 luglio1969
Kenya1° luglio1965 A19 marzo1967
Laos9 agosto1973 A8 settembre1973
Liechtenstein18 maggio196619 marzo1967
Lituania26 settembre2012 A26 ottobre2012
Lussemburgo8 marzo19727 aprile1972
Madagascar17 febbraio1967 A19 marzo1967
Malawi23 febbraio1981 A25 marzo1981
Maurizio13 maggio1970 A12 giugno1970
Messico15 marzo2002 A14 aprile2002
Nepal28 settembre1965 A19 marzo1967
Nicaragua9 gennaio1990 A8 febbraio1990
Niger21 giugno197821 luglio1978
Norvegia13 febbraio198014 marzo1980
Nuova Zelanda10 settembre1974 A10 ottobre1974
Oman31 maggio1974 A30 giugno1974
Paesi Bassia17 dicembre1985 A16 gennaio1986
Aruba17 dicembre198516 gennaio1986
Curaçao17 dicembre198516 gennaio1986
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
17 dicembre198516 gennaio1986
Sint Maarten17 dicembre198516 gennaio1986
Pakistan29 marzo1976 A28 aprile1976
Palestina18 marzo2019 A17 aprile2019
Panama28 agosto196727 settembre1967
Paraguay23 dicembre1969 A22 gennaio1970
Perù23 marzo200722 aprile2007
Regno Unito9 maggio19728 giugno1972
territori sotto la sovranità
territoriale del Regno Unito
9 maggio19728 giugno1972
Romania19 settembre2007 A19 ottobre2007
Seicelle29 maggio1979 A28 giugno1979
Senegal29 aprile1966 A19 marzo1967
Slovacchia27 aprile1999 A27 maggio1999
Spagna21 settembre2011 A21 ottobre2011
Suriname11 settembre1980 A11 ottobre1980
Svezia19 marzo197418 aprile1974
Svizzera3 maggio196519 marzo1967
Ungheria8 dicembre1989 A7 gennaio1990
a Per il Regno in Europa.

Footnotes

  1. RU 1968 841

  2. RS 0.191.02

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