Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche concernente l’acquisto della cittadinanza

0.191.012Multilateral International Treaty12 lug 1992

Concluso a Vienna il 18 aprile 1961
Approvato dall’Assemblea federale il 23 marzo 19902
Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 12 giugno 1992
Entrato in vigore per la Svizzera il 12 luglio 1992

(Stato 21  settembre 2016)

Gli Stati parte al presente Protocollo e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche*3* ,

chiamata appresso «Convenzione», approvata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Vienna dal 2 marzo al 14 aprile 1961,

animati dal desiderio di stabilire, per quanto li concerne, regole inerenti all’acquisto della cittadinanza da parte dei membri delle loro missioni diplomatiche nonché dei familiari che con questi convivono,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ai fini del presente Protocollo, la locuzione «membri della missione» designa, come definito dall’articolo 1 lettera b) della Convenzione, «il capomissione e i membri del personale della missione».

Art. II

I membri della missione e i familiari che con loro convivono non acquistano la cittadinanza dello Stato accreditatario semplicemente per effetto della sua legislazione.

Art. III

Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione, come segue: fino al 31 ottobre 1961, al Ministero federale degli Affari esteri dell’Austria, e successivamente, fino al 31 marzo 1962, alla sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York.

Art. IV

Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. V

Il presente Protocollo rimane aperto all’adesione di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VI
  1. Il presente Protocollo entra in vigore lo stesso giorno della Convenzione oppure il trentesimo giorno che segue quello del deposito del secondo strumento di ratificazione del Protocollo o di adesione allo stesso presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, se questo giorno cade più tardi.
  2. Per ogni Stato che l’avrà ratificato o vi avrà aderito dopo che sia entrato in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito, da parte di detto Stato, dello strumento di ratificazione o di adesione.
Art. VII

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati che possono divenire Parti alla Convenzione:

  1. le firme apposte al presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratificazione o di adesione, conformemente agli articoli III, IV e V;
  2. il giorno in cui il presente Protocollo entra in vigore, conformemente all’articolo VI.
Art. VIII

L’originale del presente Protocollo, i cui testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati menzionati nell’articolo III.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Vienna il diciotto aprile millenovecentosessantuno.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Argentina10 ottobre196324 aprile1964
Belgio2 maggio1968 A1° giugno1968
Bosnia e Erzegovina12 gennaio1994 S6 marzo1992
Botswana11 aprile1969 A11 maggio1969
Cambogia31 agosto1965 A30 settembre1965
Congo (Kinshasa)15 luglio1976 A14 agosto1976
Corea (Sud)7 marzo19776 aprile1977
Danimarca2 ottobre19681° novembre1968
Dominicana, Repubblica14 gennaio196424 aprile1964
Egitto9 giugno1964 A9 luglio1964
Estonia21 ottobre1991 A20 novembre1991
Filippine15 novembre196515 dicembre1965
Finlandia9 dicembre19698 gennaio1970
Gabon2 aprile1964 A24 aprile1964
Germania11 novembre196411 dicembre1964
Guinea10 gennaio1968 A9 febbraio1968
India15 ottobre1965 A14 novembre1965
Indonesia4 giugno1982 A4 luglio1982
Iran3 febbraio19655 marzo1965
Iraq15 ottobre196324 aprile1964
Islanda18 maggio1971 A17 giugno1971
Italia25 giugno196925 luglio1969
Kenya1° luglio1965 A31 luglio1965
Laos3 dicembre1962 A24 aprile1964
Liberia16 settembre2005 A16 ottobre2005
Libia7 giugno1977 A7 luglio1977
Macedonia18 agosto1993 S17 novembre1991
Madagascar31 luglio1963 A24 aprile1964
Malawi29 aprile1980 A29 maggio1980
Malaysia9 novembre1965 A9 dicembre1965
Marocco23 febbraio1977 A25 marzo1977
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Myanmar7 marzo1980 A6 aprile1980
Nepal28 settembre1965 A28 ottobre1965
Nicaragua9 gennaio1990 A8 febbraio1990
Niger28 marzo1966 A27 aprile1966
Norvegia24 ottobre196723 novembre1967
Nuova Zelandaa5 settembre2003 A5 ottobre2003
Oman31 maggio1974 A30 giugno1974
Paesi Bassi*7 settembre1984 A7 ottobre1984
Aruba7 settembre19847 ottobre1984
Curaçao7 settembre19847 ottobre1984
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)7 settembre19847 ottobre1984
Sint Maarten7 settembre19847 ottobre1984
Panama4 dicembre1963 A24 aprile1964
Paraguay23 dicembre1969 A22 gennaio1970
Rep. Centrafricana19 marzo197318 aprile1973
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Sri Lanka31 luglio1978 A30 agosto1978
Suriname28 ottobre1992 A27 novembre1992
Svezia21 marzo196720 aprile1967
Svizzera12 giugno1992 A12 luglio1992
Tanzania5 novembre196224 aprile1964
Thailandia23 gennaio198522 febbraio1985
Tunisia24 gennaio1968 A23 febbraio1968
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Il protocollo non si applica alle Isole Tokelau.

Footnotes

  1. Dal testo originale francese.

  2. RU 1992 2056

  3. RS 0.191.01

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