Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, concernente il regolamento obbligatorio delle controversie

0.191.011Multilateral International Treaty24 apr 1964

Conchiuso a Vienna il 18 aprile 1961

Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 19631

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 22 novembre 1963
Entrato in vigore per la Svizzera il 24 aprile 1964

(Stato 22  settembre 2021)

Gli Stati parte al presente Protocollo e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche*2* ,

chiamata appresso «Convenzione», approvata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Vienna dal 2 marzo al 14 aprile 1961,

desiderosi di fare capo, per quanto li concerne, alla giurisdizione della Corte internazionale di Giustizia per la soluzione di ogni controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione, qualora le Parti non abbiano accettato di comune accordo, entro un termine ragionevole, un altro modo di regolamento,

hanno convenuto:

Art. I

Le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione sono obbligatoriamente di competenza della Corte internazionale di Giustizia, la quale può essere adita a petizione di ogni parte in conflitto, che sia Parte al presente Protocollo.

Art. II

Le parti possono convenire, nel termine di due mesi dalla notificazione dell’una all’altra parte che c’è a suo parere un conflitto, d’applicare di comune accordo, in luogo di fare capo alla Corte internazionale di Giustizia, una procedura davanti a un tribunale arbitrale. Decorso tale termine, ciascuna parte può, mediante petizione, sottoporre la controversia alla Corte.

Art. III
  1. Le parti possono parimente convenire, nel medesimo termine di due mesi, di ricorrere a una procedura di conciliazione, prima d’adire la Corte internazionale di Giustizia.
  2. La Commissione di conciliazione deve fare le raccomandazioni nei cinque mesi che seguono la sua costituzione. Se esse non sono accolte dalle parti in conflitto entro due mesi dal giorno in cui sono state fatte, ciascuna parte ha facoltà di sottoporre alla Corte, mediante petizione, la controversia.
Art. IV

Gli Stati che partecipano alla Convenzione, al Protocollo di firma facoltativa concernente l’acquisto della cittadinanza e al presente Protocollo possono dichiarare in ogni tempo d’estendere quest’ultimo alle controversie risultanti dall’interpretazione o dall’applicazione del Protocollo di firma facoltativo concernente l’acquisto della cittadinanza. Queste dichiarazioni sono notificate al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. V

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1961, al Ministero federale degli Affari esteri dell’Austria, e successivamente, fino al 31 marzo 1962, alla Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in Nuova York.

Art. VI

Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VII

Il presente Protocollo rimarrà aperto all’adesione di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VIII
  1. Il presente Protocollo entrerà in vigore lo stesso giorno della Convenzione oppure il trentesimo giorno che segue quello del deposito del secondo strumento di ratificazione del Protocollo o di adesione allo stesso presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, se questo giorno cade più tardi.
  2. Per ogni Stato che avrà ratificato il presente Protocollo o vi avrà aderito dopo che sia entrato in vigore conformemente al capoverso 1, esso entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione e di adesione.
Art. IX

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati che possono divenire Parti alla Convenzione:

  1. le firme apposte al presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratificazione o di adesione, conformemente agli articoli V, VI e VII;
  2. le dichiarazioni fatte conformemente all’articolo IV;
  3. il giorno in cui il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all’articolo VIII.
Art. X

L’originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia, certificata conforme, a tutti gli Stati menzionati nell’articolo V.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Vienna, il diciotto aprile millenovecentosessantuno.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Australia26 gennaio1968 A25 febbraio1968
Austria28 aprile196628 maggio1966
Bahamas17 marzo1977 A16 aprile1977
Belgio2 maggio19681° giugno1968
Bosnia e Erzegovina1° settembre1993 S6 marzo1992
Botswana11 aprile1969 A11 maggio1969
Bulgaria6 giugno1989 A6 luglio1989
Cambogia31 agosto1965 A30 settembre1965
Congo (Brazzaville)19 luglio1965 A18 agosto1965
Corea (Sud)25 gennaio197724 febbraio1977
Costa Rica9 novembre1964 A9 dicembre1964
Danimarca2 ottobre19681° novembre1968
Dominica24 marzo2006 A23 aprile2006
Dominicana, Repubblica13 febbraio196424 aprile1964
Ecuador21 settembre196421 ottobre1964
Estonia21 ottobre1991 A20 novembre1991
Figi21 giugno1971 A21 luglio1971
Filippine15 novembre196515 dicembre1965
Finlandia9 dicembre19698 gennaio1970
Francia31 dicembre197030 gennaio1971
Gabon2 aprile1964 A2 maggio1964
Germania11 novembre196411 dicembre1964
Giappone8 giugno19648 luglio1964
Guinea10 gennaio1968 A9 febbraio1968
Guinea Equatoriale4 novembre2014 A4 dicembre2014
India15 ottobre1965 A14 novembre1965
Iran3 febbraio19655 marzo1965
Iraq15 ottobre196324 aprile1964
Islanda18 maggio1971 A17 giugno1971
Italia25 giugno196925 luglio1969
Kenya1° luglio1965 A31 luglio1965
Kuwait21 febbraio1991 A23 marzo1991
Laos3 dicembre1962 A24 aprile1964
Liberia16 settembre2005 A16 ottobre2005
Liechtenstein8 maggio19647 giugno1964
Lituania26 settembre2012 A26 ottobre2012
Lussemburgo17 agosto196616 settembre1966
Macedonia del Nord*18 agosto1993 S17 novembre1991
Madagascar31 luglio1963 A24 aprile1964
Malawi29 aprile1980 A29 maggio1980
Malaysia9 novembre1965 A9 dicembre1965
Malta7 marzo19671° ottobre1964
Maurizio18 luglio1969 S12 marzo1968
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Nauru14 dicembre2012 A13 gennaio2013
Nepal28 settembre1965 A28 ottobre1965
Nicaragua9 gennaio1990 A8 febbraio1990
Niger26 aprile1966 A26 maggio1966
Norvegia24 ottobre196723 novembre1967
Nuova Zelanda23 settembre197023 ottobre1970
Oman31 maggio1974 A30 giugno1974
Paesi Bassi7 settembre1984 A7 ottobre1984
Pakistan29 marzo1976 A28 aprile1976
Palestina22 marzo2018 A21 aprile2018
Panama4 dicembre1963 A24 aprile1964
Paraguay23 dicembre1969 A22 gennaio1970
Regno Unito1° settembre19641° ottobre1964
Rep. Centrafricana19 marzo197318 aprile1973
Romania19 settembre2007 A19 ottobre2007
Seicelle29 maggio1979 A28 giugno1979
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Slovacchia27 aprile1999 A27 maggio1999
Slovenia6 luglio1992 S25 giugno1991
Spagna21 settembre2011 A21 ottobre2011
Sri Lanka31 luglio1978 A30 agosto1978
Suriname28 ottobre1992 A27 novembre1992
Svezia21 marzo196720 aprile1967
Svizzera22 novembre196324 aprile1964
Tanzania5 novembre196224 aprile1964
Ungheria8 dicembre1989 A7 gennaio1990
* Riserve e dichiarazioni.
^Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU.
Il testo, francese ed inglese, può essereconsultato sul sito Internetdell’Organizzazione delle Nazioni Unite:http://treaties.un.org/ > Enregistrement et^^Publication > Recueil des Traités des^^Nations Unies, oppure ottenuto presso la^^Direzione del diritto internazionale^^pubblico (DDIP), Sezione Trattati^^internazionali, 3003 Berna.^

Footnotes

  1. RU 1964 429

  2. RS 0.191.01

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