Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche

0.191.01Multilateral International Treaty24 apr 1964

Conchiusa a Vienna il 18 aprile 1961
Approvata dall’Assemblea federale il 21 giugno 19631
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 ottobre 1963
Entrata in vigore per la Svizzera il 24 aprile 1964

(Stato 7 giugno 2024)

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,

memori che fino dall’antichità i popoli di ogni paese riconoscono lo stato degli agenti diplomatici;

coscienti degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite2concernenti l’uguaglianza sovrana degli Stati, la conservazione della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra le nazioni;

persuasi che una convenzione internazionale su le relazioni, i privilegi e le immunità diplomatiche contribuirebbe a favorire le relazioni amichevoli tra i paesi, quale che sia la diversità dei loro ordinamenti costituzionali e sociali;

convinti che questi privilegi e immunità non tendono ad avvantaggiare persone singole, ma ad assicurare l’adempimento efficace delle funzioni delle missioni diplomatiche in quanto rappresentano gli Stati;

affermato che le regole del diritto internazionale consuetudinario devono rimanere applicabili alle questioni che non sono regolate espressamente nelle disposizioni della presente Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano:

  1. «capomissione», la persona incaricata dallo Stato accreditante ad agire in tale qualità;
  2. «membri della missione», il capomissione e i membri del personale della missione;
  3. «membri del personale della missione», i membri del personale diplomatico, dei personale amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione;
  4. «membri del personale diplomatico», i membri del personale della missione che hanno la qualità di diplomatici;
  5. «agente diplomatico», il capomissione o un membro del personale diplomatico della missione;

f «membri del personale amministrativo e tecnico», i membri del personale della missione impiegati nel servizio amministrativo e tecnico della stessa;

g. «membri del personale di servizio», i membri del personale della missione impiegati nel servizio domestico della stessa;

h. «domestico privato», la persona impiegata nel servizio domestico di un membro della missione, che non sia impiegata dello Stato accreditante;

i. «stanze della missione», gli edifici o parti di edifici e il terreno annesso, qualunque ne sia il proprietario, adoperati ai fini della missione, compresa la residenza del capo della stessa.

Art. 2

L’istituzione di relazioni diplomatiche tra Stati e l’invio di missioni diplomatiche permanenti avvengono per consenso vicendevole.

Art. 3
  1. Le funzioni d’una missione diplomatica consistono segnatamente nel:
    1. rappresentare lo Stato accreditante presso lo Stato accreditatario;
    2. proteggere nello Stato accreditatario gli interessi dello Stato accreditante e dei cittadini di questo, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
    3. negoziare con il governo dello Stato accreditatario;
    4. informarsi, con ogni mezzo lecito, delle condizioni e dell’evoluzione degli avvenimenti nello Stato accreditatario e fare rapporto a tale riguardo allo Stato accreditante;
    5. promuovere le relazioni amichevoli e sviluppare le relazioni economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.
  2. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere intesa come vietante l’esercizio di funzioni consolari da parte d’una missione diplomatica.
Art. 4
  1. Lo Stato accreditante deve accertarsi che la persona che intende accreditare abbia ricevuto il gradimento dello Stato accreditatario.
  2. Lo Stato accreditatario non è tenuto a comunicare allo Stato accreditante le ragioni del diniego d’un gradimento.
Art. 5
  1. Lo Stato accreditante può, dopo la debita notificazione agli Stati accreditatari interessati, accreditare un capo di missione o, se è il caso, destinare un membro del personale diplomatico presso parecchi Stati, salvo che uno degli Stati accreditatari non vi si opponga espressamente.
  2. Lo Stato che accredita un capomissione presso uno o parecchi altri Stati, può stabilire una missione diplomatica diretta da un incaricato d’affari ad interim in ciascuno degli Stati dove il capomissione non ha la residenza permanente.
  3. Un capomissione o un membro del personale diplomatico della missione può rappresentare lo Stato accreditante presso ogni organizzazione internazionale.
Art. 6

Parecchi Stati possono accreditare la medesima persona come capomissione presso un altro Stato, sempreché lo Stato accreditatario non vi si opponga.

Art. 7

Salvo le disposizioni degli articoli 5, 8, 9 e 11, lo Stato accreditante nomina, a sua scelta, i membri del personale della missione. Per gli addetti militari, navali o aeronautici, lo Stato accreditatario può esigere che gli siano prima comunicati i nomi per l’approvazione.

Art. 8
  1. I membri del personale diplomatico della missione devono, di regola, avere la cittadinanza dello Stato accreditante.
  2. I membri del personale diplomatico della missione non possono essere scelti tra i cittadini dello Stato accreditatario senza il consenso di questo, che lo può revocare in ogni tempo.
  3. Lo Stato accreditatario può riservarsi il medesimo diritto quanto ai cittadini d’un terzo Stato, qualora non siano anche cittadini dello Stato accreditante.
Art. 9
  1. Lo Stato accreditatario può in ogni tempo, senza doverne indicare i motivi, informare lo Stato accreditante che il capo o un membro del personale diplomatico della missione è persona non grata oppure che un altro membro del personale della missione non è accettabile. Lo Stato accreditante richiama allora la persona della quale si tratta o, secondo i casi, pone fine alle funzioni della stessa nella missione. Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile anche prima che sia giunta sul territorio dello Stato accreditatario.
  2. Ove lo Stato accreditante neghi d’eseguire oppure non eseguisce entro un termine ragionevole le obbligazioni che gli spettano secondo il paragrafo 1, lo Stato accreditatario può ricusare di riconoscere la qualità di membro della missione alla persona della quale si tratta.
Art. 10
  1. Sono notificati al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto dello Stato accreditatario:
    1. la nomina dei membri della missione, il loro arrivo, la partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni nella missione;
    2. l’arrivo e la partenza definitiva d’una persona appartenente alla famiglia di un membro della missione e, se è il caso, il fatto che una persona diviene o cessa d’essere membro d’una tale famiglia;
    3. l’arrivo e la partenza definitiva di domestici privati al servizio delle persone di cui al capoverso a e, se è il caso, il fatto che essi abbandonano il servizio di tali persone;
    4. l’impiego e il licenziamento di persone residenti nello Stato accreditatario, in quanto membri della missione o in quanto domestici privati aventi diritto ai privilegi e alle immunità.
  2. Sempre che sia possibile, l’arrivo e la partenza definitiva devono essere notificati anche in precedenza.
Art. 11
  1. Mancando un accordo esplicito circa il numero dei membri dei personale della missione, lo Stato accreditatario può esigere che esso sia mantenuto nei limiti che considera ragionevoli e normali, avuto riguardo alle circostanze e condizioni dominanti nello stesso e ai bisogni della missione della quale si tratta.
  2. Negli stessi limiti e senza discriminazione, lo Stato accreditatario può parimente ricusare d’ammettere funzionari d’una determinata categoria.
Art. 12

Lo Stato accreditante non deve, senz’avere precedentemente ottenuto il consenso dello Stato accreditatario, stabilire uffici della missione in luoghi diversi da quelli in cui è stabilita la missione stessa.

Art. 13
  1. Si reputa che il capomissione assume le funzioni nello Stato accreditatario allorchè presenta le credenziali o notifica l’arrivo e presenta una copia d’uso delle credenziali al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto dello Stato accreditatario, secondo la pratica vigente in quest’ultimo, che dev’essere applicata in maniera uniforme.
  2. L’ordine di presentazione delle credenziali o d’una copia d’uso delle stesse è determinato dal giorno e dall’ora dell’arrivo del capomissione.
Art. 14
  1. I capimissione sono distribuiti in tre classi:
    1. la classe degli ambasciatori o nunzi accreditati presso i capi di Stato e degli altri capimissioni di grado equivalente;
    2. la classe degli inviati, ministri o internunzi accreditati presso i capi di Stato;
    3. la classe degli incaricati d’affari accreditati presso i Ministeri degli Affari esteri.
  2. Salvo per quanto concerne la precedenza e il cerimoniale, non è fatta alcuna differenza tra i capimissione a cagione della loro classe.
Art. 15

Gli Stati convengono circa la classe cui devono appartenere i loro capimissione.

Art. 16
  1. I capimissioni prendono posto in ciascuna classe secondo il giorno e l’ora in cui hanno assunto le funzioni conformemente all’articolo 13.
  2. Le modificazioni apportate alle credenziali d’un capomissione che non implichino mutamenti di classe non toccano il grado di precedenza.
  3. Il presente articolo non tocca gli usi accolti o che saranno accolti dallo Stato accreditatario per quanto concerne la precedenza del rappresentante della Santa Sede.
Art. 17

L’ordine di precedenza dei membri del personale diplomatico della missione è notificato dal capomissione al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto.

Art. 18

In ogni Stato, la procedura di ricevimento dei capimissione dev’essere uniforme per ciascuna classe.

Art. 19
  1. Qualora il posto di capomissione sia vacante o questi sia impedito d’esercitare le funzioni, un incaricato d’affari ad interim funge provvisoriamente da capomissione. Il nome dell’incaricato d’affari ad interim è notificato dal capomissione o, se è impedito, dal Ministero degli Affari esteri dello Stato accreditante al Ministero degli Affari esteri dello Stato accreditatario o a un altro ministero convenuto.
  2. Qualora nessun membro del personale diplomatico della missione sia presente nello Stato accreditatario, un membro del personale amministrativo e tecnico può, con il consenso dello Stato accreditatario, essere incaricato dallo Stato accreditante di curare gli affari amministrativi correnti della missione.
Art. 20

La missione e il suo capo hanno il diritto di porre la bandiera e l’emblema dello Stato accreditante sulle stanze della missione, compresa la residenza e sui mezzi di trasporto del capomissione.

Art. 21
  1. Lo Stato accreditatario deve, nell’ambito della sua legislazione, agevolare sul suo territorio l’acquisto, da parte dello Stato accreditante, delle stanze necessarie alla missione oppure aiutarlo a procurarsele in altra maniera.
  2. Se occorre, esso deve anche aiutare le missioni a ottenere delle abitazioni adeguate per i loro membri.
Art. 22
  1. Le stanze della missione sono inviolabili. Senza il consenso del capomissione, è vietato agli agenti dello Stato accreditatario accedere alle stesse.
  2. Lo Stato accreditatario è particolarmente tenuto a prendere tutte le misure appropriate per impedire che le stanze della missione siano invase o danneggiate, la pace della missione sia turbata, e la dignità della stessa diminuita.
  3. Le stanze, la mobilia, gli altri oggetti che vi si trovano e i mezzi di trasporto della missione non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o esecuzione forzata.
Art. 23
  1. Lo Stato accreditante e il capo della missione sono esenti da ogni imposta o tassa nazionale, regionale o comunale per le stanze della missione di cui sono proprietari o conduttori, salvo che essa non sia riscossa come rimunerazione di particolari servizi resi.
  2. L’esenzione fiscale prevista nel presente articolo non concerne le imposte e tasse che secondo la legislazione dello Stato accreditatario sono a carico della persona che negozia con lo Stato accreditante o il capomissione.
Art. 24

L’archivio e i documenti della missione sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino.

Art. 25

Lo Stato accreditatario accorda tutte le agevolezze per l’adempimento delle funzioni della missione.

Art. 26

Lo Stato accreditatario assicura a tutti i membri della missione la libertà di muoversi e viaggiare sul suo territorio, con riserva delle sue leggi e regolamenti relativi alle zone cui l’accesso è vietato o disciplinato per motivi di sicurezza nazionale.

Art. 27
  1. Lo Stato accreditatario permette e protegge la libera comunicazione della missione per ogni fine ufficiale. Nelle relazioni con il governo, le altre missioni e consolati dello Stato accreditante, ovunque si trovino, la missione può valersi di tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compreso i corrieri diplomatici e i messaggi crittografici. Nondimeno, la missione non può, senza il consenso dello Stato accreditatario, impiantare né adoperare un posto radiofonico emittente.
  2. La corrispondenza ufficiale della missione è inviolabile. La locuzione «corrispondenza ufficiale» si riferisce a tutta la corrispondenza concernente la missione e le sue funzioni.
  3. La valigia diplomatica non dev’essere aperta né trattenuta.
  4. I colli che compongono la valigia diplomatica devono portare all’esterno i contrassegni visibili di questa loro natura e devono contenere esclusivamente documenti diplomatici od oggetti destinati a un uso ufficiale.
  5. Il corriere diplomatico, il quale dev’essere latore d’un documento ufficiale attestante questa sua qualità e indicante il numero dei colli componenti la valigia diplomatica, dev’essere protetto, nell’esercizio delle sue funzioni, dallo Stato accreditatario. Esso gode dell’inviolabilità personale né può essere assoggettato ad alcuna forma d’arresto o di detenzione.
  6. Lo Stato accreditante o la missione può nominare corrieri diplomatici ad hoc. In tale caso sono parimente applicabili le disposizioni del paragrafo 5, ma le immunità ivi menzionate cesseranno d’avere effetto non appena il corriere abbia consegnato al destinatario la valigia diplomatica affidatagli.
  7. La valigia diplomatica può essere affidata al comandante d’un aeromobile commerciale che deve atterrare in un punto d’entrata autorizzato. Egli deve essere latore d’un documento ufficiale indicante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non é considerato corriere diplomatico. La missione può inviare un suo membro a prendere direttamente e liberamente possesso della valigia diplomatica dalle mani del comandante dell’aeromobile.
Art. 28

Le tasse e gli emolumenti riscossi dalla missione per atti ufficiali sono esenti da ogni imposta e tassa.

Art. 29

La persona dell’agente diplomatico è inviolabile. Egli non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. Lo Stato accreditatario lo tratta con il rispetto dovutogli e provvede adeguatamente a impedire ogni offesa alla persona, libertà e dignità dello stesso.

Art. 30
  1. La dimora privata dell’agente diplomatico gode della medesima inviolabilità e protezione delle stanze della missione.
  2. I suoi documenti, la sua corrispondenza e, con riserva del paragrafo 3 dell’articolo 31, i suoi beni godono parimente dell’inviolabilità.
Art. 31
  1. L’agente diplomatico gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario. Esso gode del pari dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello stesso, salvo si tratti di:
    1. azione reale circa un immobile privato situato sul territorio dello Stato accreditatario, purché l’agente diplomatico non lo possegga per conto dello Stato accreditante ai fini della missione;
    2. azione circa una successione cui l’agente diplomatico partecipi privatamente, e non in nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario;
    3. azione circa un’attività professionale o commerciale qualsiasi, esercitata dall’agente diplomatico fuori delle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditatario.
  2. L’agente diplomatico non è tenuto a prestare testimonianza.
  3. Contro l’agente diplomatico non può essere presa alcuna misura d’esecuzione, salvo nel casi di cui al paragrafo 1, capoversi a a c, purché non ne sia menomata l’inviolabilità della persona e della dimora.
  4. L’immunità giurisdizionale di un agente diplomatico nello Stato accreditatario non può esentarlo dalla giurisdizione dello Stato accreditante.
Art. 32
  1. Lo Stato accreditante può rinunciare all’immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici e delle persone che ne godono in virtù dell’articolo 37.
  2. La rinuncia dev’essere sempre espressa.
  3. Un agente diplomatico o una persona fruente dell’immunità giurisdizionale in virtù dell’articolo 37, che promuova una procedura, non può invocare questa immunità per alcuna domanda riconvenzionale connessa con la domanda principale.
  4. La rinuncia all’immunità giurisdizionale per un’azione civile o amministrativa non implica una rinuncia quanto alle misure d’esecuzione dei giudizio, per la quale è necessario un atto distinto.
Art. 33
  1. Salvo le disposizioni del paragrafo 3, l’agente diplomatico è esente, per quanto concerne i servizi resi allo Stato accreditante, dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditatario.
  2. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica parimente ai domestici privati al servizio esclusivo dell’agente diplomatico, a condizione che:
    1. non siano cittadini dello Stato accreditatario o non vi risiedano in permanenza; e
    2. siano soggetti alle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditante o in uno Stato terzo.
  3. L’agente diplomatico che impiega persone cui non sia applicabile l’esenzione prevista nel paragrafo 2, deve osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato accreditatario.
  4. L’esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2 non esclude la partecipazione volontaria all’ordinamento di sicurezza sociale dello Stato accreditatario, in quanto questo l’ammetta.
  5. Le disposizioni del presente articolo non toccano gli accordi bilaterali o multilaterali concernenti la sicurezza sociale conchiusi anteriormente né impediscono la conclusione ulteriore di simili accordi.
Art. 34

L’agente diplomatico è esente da ogni imposta e tassa personale o reale, nazionale, regionale o comunale, ma non:

  1. dalle imposte indirette che ordinariamente sono incorporate nel prezzi delle merci e dei servizi;
  2. dalle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato accreditatario, salvo che l’agente non li possegga per conto dello Stato accreditante, ai fini della missione;
  3. dalle imposte di successione riscosse dallo Stato accreditatario, riservate le disposizioni dell’articolo 39 paragrafo 4;
  4. dalle imposte e tasse sui redditi privati la cui fonte trovasi nello Stato accreditatario e dalle imposte sul capitale riscosse per investimenti in imprese commerciali situate nel detto Stato;
  5. dalle imposte e tasse riscosse in rimunerazione di particolari servizi resi;
  6. dalle tasse di registro, di cancelleria, d’ipoteca e di bollo per i beni immobili, riservate le disposizioni dell’articolo 23.
Art. 35

Lo Stato accreditatario deve esentare gli agenti diplomatici da ogni prestazione personale, da ogni servizio pubblico, qualunque sia, e da oneri militari, come le requisizioni, contribuzioni e acquartieramenti.

Art. 36
  1. Lo Stato accreditatario concede, secondo le disposizioni legislative e regolamentari che può prendere, l’entrata e l’esenzione da dazi doganali, tasse e altri diritti annessi, diversi dalle spese di deposito, trasporto o di altro servizio analogo:
    1. degli oggetti destinati all’uso ufficiale della missione;
    2. degli oggetti destinati all’uso personale dell’agente diplomatico o dei membri della sua famiglia che convivono con lui, compresi quelli per il loro stabilimento.
  2. L’agente diplomatico è esente dalla visita del bagaglio personale, sempreché non vi siano seri motivi da credere che contenga oggetti esclusi dalle esenzioni menzionate nel paragrafo 1, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia vietata dalla legislazione, o sottoposti a prescrizioni di quarantena dello Stato accreditatario. In tale caso, la visita può essere fatta soltanto alla presenza dell’agente diplomatico o d’un suo rappresentante autorizzato.
Art. 37
  1. I membri della famiglia dell’agente diplomatico, che convivono con lui, godono dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli 29 a 36, sempreché non siano cittadini dello Stato accreditatario.
  2. I membri del personale amministrativo e tecnico della missione e i membri delle loro famiglie, che convivono con loro, godono, sempreché non siano cittadini dello Stato accreditatario o non abbiano in esso la residenza permanente, dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli 29 a 35, salvo che l’immunità giurisdizionale civile e amministrativa dello Stato accreditatario, menzionata nel paragrafo 1 dell’articolo 31, non si applichi agli atti compiuti fuori dell’esercizio delle loro funzioni. Essi godono altresì dei privilegi menzionati nel paragrafo 1 dell’articolo 36, per gli oggetti importati in occasione del loro primo stabilimento.
  3. I membri del personale di servizio della missione, che non sono cittadini dello Stato accreditatario né vi hanno la residenza permanente, godono dell’immunità per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, dell’esenzione dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi e dell’esenzione prevista nell’articolo 33.
  4. I domestici privati dei membri della missione, che non sono cittadini dello Stato accreditatario né vi hanno la residenza permanente, sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi. Per ogni altro riguardo, essi non godono dei privilegi e delle immunità, che nella misura ammessa dal detto Stato. Questo deve tuttavia esercitare la giurisdizione su tali persone in maniera da non intralciare eccessivamente l’adempimento delle funzioni della missione.
Art. 38
  1. Salvo che lo Stato accreditatario non abbia accordato privilegi e immunità aggiuntivi, l’agente diplomatico avente la cittadinanza di tale Stato o la residenza permanente nello stesso non gode dell’immunità giurisdizionale né dell’inviolabilità che per gli atti ufficiali compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.
  2. Gli altri membri della missione e i domestici privati, che hanno la cittadinanza dello Stato accreditatario o la residenza permanente nello stesso, godono dei privilegi e delle immunità soltanto nella misura in cui sono loro riconosciuti dal detto Stato. Questo deve tuttavia esercitare la giurisdizione su tali persone in maniera da non intralciare troppo l’adempimento delle funzioni della missione.
Art. 39
  1. Ogni persona avente diritto ai privilegi e alle immunità ne gode a contare dall’ingresso nel territorio dello Stato accreditatario per occupare il suo posto o, se già vi si trova, a contare dalla notificazione della sua nomina al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto.
  2. I privilegi e le immunità di una persona che cessa dalle sue funzioni, decadono ordinariamente al momento in cui essa lascia il paese oppure al decorso d’un termine ragionevole che le sia stato concesso, ma sussistono fino a tale momento anche in caso di conflitto armato. L’immunità sussiste tuttavia per quanto concerne gli atti compiuti da tale persona nell’esercizio delle sue funzioni come membro della missione.
  3. Morendo un membro della missione, i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi e delle immunità che loro spettano fino al decorso di un termine ragionevole per lasciare il territorio dello Stato accreditatario.
  4. Morendo un membro della missione, che non sia cittadino dello Stato accreditatario o non vi abbia la residenza permanente, oppure un membro della sua famiglia che con lui conviva, lo Stato accreditatario permette il ritiro dei beni mobili dei defunto, eccettuato quelli acquistati nel paese e per i quali viga un divieto d’esportazione al momento della morte. Non sarà riscossa alcuna imposta di successione sui beni mobili la cui presenza nello Stato accreditatario sia dovuta esclusivamente alla presenza del defunto in quanto membro della missione o della famiglia d’un membro della stessa.
Art. 40
  1. Se l’agente diplomatico traversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, per recarsi ad assumere le sue funzioni, raggiungere il suo posto o ritornare nel suo paese, lo Stato terzo gli accorderà l’inviolabilità e ogni altra immunità necessaria a permettergli il passaggio o il ritorno. Esso farà altrettanto per i membri della famiglia fruenti dei privilegi e delle immunità che accompagnano l’agente diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o ritornare nel loro paese.
  2. In circostanze simili a quelle previste nel paragrafo 1, gli Stati terzi non devono intralciare il passaggio, sul loro territorio, dei membri del personale amministrativo e tecnico o di servizio della missione, né dei membri della loro famiglia.
  3. Gli Stati terzi accordano alla corrispondenza e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, compresi i messaggi crittografici, la medesima libertà e protezione concessa dallo Stato accreditatario. Essi accordano ai corrieri diplomatici cui è stato concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, e alle valigie diplomatiche in transito, la stessa inviolabilità e protezione che lo Stato accreditatario è tenuto ad accordare.
  4. Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano parimente alle persone menzionate negli stessi, alle comunicazioni ufficiali e alle valigie diplomatiche, qualora la loro presenza sul territorio dello Stato terzo sia dovuta a forza maggiore.
Art. 41
  1. Tutte le persone che godono di privilegi e immunità sono tenute, senza pregiudizio degli stessi, a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato accreditatatario. Esse sono anche tenute a non immischiarsi negli affari interni di questo Stato.
  2. Tutti gli affari ufficiali con lo Stato accreditatario affidati dallo Stato accreditante alle funzioni della missione sono trattati con il Ministero degli Affari esteri dello Stato accreditatario o per il tramite di esso, oppure con un altro ministero convenuto.
  3. Le stanze della missione non saranno adoperate in maniera incompatibile con le funzioni della missione, quali sono menzionate nella presente Convenzione, in altre regole del diritto internazionale generale o in accordi particolari vigenti tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.
Art. 42

L’agente diplomatico non deve esercitare nello Stato accreditatario una attività professionale o commerciale a scopo di lucro personale.

Art. 43

Le funzioni di un agente diplomatico cessano segnatamente con:

  1. la notificazione dello Stato accreditante allo Stato accreditatario che le funzioni dell’agente sono cessate;
  2. la notificazione dello Stato accreditatario allo Stato accreditante che, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 9, esso ricusa di riconoscere l’agente come membro della missione.
Art. 44

Lo Stato accreditatario deve, anche in caso di conflitto armato, accordare agevolezze per permettere alle persone fruenti dei privilegi e immunità, non cittadini dello stesso, e ai membri delle loro famiglie, qualunque ne sia la cittadinanza, di lasciare il suo territorio quanto più presto. Esso, in particolare, deve fornire i mezzi di trasporto necessari per le loro persone e i loro beni.

Art. 45

In caso di rottura delle relazioni diplomatiche fra i due Stati o qualora una missione sia richiamata definitivamente o temporaneamente:

  1. lo Stato accreditatario è tenuto, anche in caso di conflitto armato, a rispettare e proteggere le stanze, i beni e l’archivio della missione;
  2. lo Stato accreditante può confidare la custodia delle stanze, dei beni che vi si trovano e dell’archivio della missione a uno Stato terzo accettabile per lo Stato accreditatario;
  3. lo Stato accreditante può affidare la protezione degli interessi suoi e dei suoi cittadini a uno Stato terzo accettabile per lo Stato accreditatario.
Art. 46

Con il precedente consenso dello Stato accreditatario e a richiesta d’uno Stato terzo non rappresentato in tale Stato, lo Stato accreditante può assumere la protezione temporanea degli interessi e dei cittadini dello Stato terzo.

Art. 47
  1. Nell’applicare le disposizioni della presente Convenzione, lo Stato accreditatario non farà discriminazione fra gli Stati.
  2. Non saranno per altro considerati discriminatori:
    1. l’applicazione restrittiva d’una disposizione della presente Convenzione da parte dello Stato accreditatario, perché così venga applicata alla sua missione nello Stato accreditante;
    2. il trattamento più favorevole di quello richiesto dalle disposizioni della presente Convenzione, che gli Stati si concedano per consuetudine o accordo.
Art. 48

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di un’istituzione speciale, di tutti gli Stati che partecipano allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia3del 26 giugno 1945 e di ogni altro Stato invitato dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a partecipare alla Convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1961, al Ministero federale degli Affari esteri dell’Austria e, successivamente, fino al 31 marzo 1962, alla Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in Nuova York.

Art. 49

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 50

La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato appartenente a una delle quattro categorie menzionate nell’articolo 48. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 51
  1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello del deposito, presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventiduesimo strumento di ratificazione o d’adesione.
  2. Per ogni Stato che avrà ratificato la Convenzione o vi avrà aderito dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratificazione o d’adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione o di adesione.
Art. 52

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell’articolo 48:

  1. le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratificazione o d’adesione, conformemente agli articoli 48, 49 e 50;
  2. il giorno in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all’articolo 51.
Art. 53

L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia, certificata conforme, a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell’articolo 48.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Vienna, il diciotto aprile millenovecentosessantuno.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan6 ottobre1965 A5 novembre1965
Albania8 febbraio19889 marzo1988
Algeria14 aprile1964 A14 maggio1964
Andorra3 luglio1996 A2 agosto1996
Angola9 agosto1990 A8 settembre1990
Antigua e Barbuda17 febbraio2017 A19 marzo2017
Arabia Saudita*10 febbraio1981 A12 marzo1981
Argentina10 ottobre196324 aprile1964
Armenia23 giugno1993 A23 luglio1993
Australia**26 gennaio196825 febbraio1968
Austria28 aprile196628 maggio1966
Azerbaigian13 agosto1992 A12 settembre1992
Bahamas**17 marzo1977 S10 luglio1973
Bahrein* **2 novembre1971 A2 dicembre1971
Bangladesh13 gennaio1978 S26 marzo1971
Barbados6 maggio1968 S30 novembre1966
Belarus* **14 maggio196413 giugno1964
Belgio**2 maggio19681° giugno1968
Belize30 novembre2000 A30 dicembre2000
Benin27 marzo1967 A26 aprile1967
Bhutan7 dicembre1972 A6 gennaio1973
Bolivia28 dicembre1977 A27 gennaio1978
Bosnia e Erzegovina1° settembre1993 S6 marzo1992
Botswana*11 aprile1969 A11 maggio1969
Brasile25 marzo196524 aprile1965
Brunei24 maggio2013 A23 giugno2013
Bulgaria* **17 gennaio196816 febbraio1968
Burkina Faso4 maggio1987 A3 giugno1987
Burundi1° maggio1968 A31 maggio1968
Cambogia*31 agosto1965 A30 settembre1965
Camerun4 marzo1977 A3 aprile1977
Canada*26 maggio196625 giugno1966
Capo Verde30 luglio1979 A29 agosto1979
Ceca, Repubblica22 febbraio1993 S1° gennaio1993
Ciad3 novembre1977 A3 dicembre1977
Cile9 gennaio19688 febbraio1968
Cina*25 novembre1975 A25 dicembre1975
Cipro10 settembre1968 A10 ottobre1968
Colombia5 aprile19735 maggio1973
Comore27 settembre2004 A27 ottobre2004
Congo (Brazzaville)11 marzo1963 A24 aprile1964
Congo (Kinshasa)19 luglio196518 agosto1965
Corea (Nord)29 ottobre1980 A28 novembre1980
Corea (Sud)28 dicembre197027 gennaio1971
Costa Rica9 novembre19649 dicembre1964
Côte d'Ivoire1° ottobre1962 A24 aprile1964
Croazia12 ottobre1992 S8 ottobre1991
Cuba26 settembre196324 aprile1964
Danimarca**2 ottobre19681° novembre1968
Dominica24 novembre1987 S3 novembre1978
Dominicana, Repubblica14 gennaio196424 aprile1964
Ecuador21 settembre196421 ottobre1964
Egitto*9 giugno1964 A9 luglio1964
El Salvador9 dicembre1965 A8 gennaio1966
Emirati Arabi Uniti24 febbraio1977 A26 marzo1977
Eritrea14 gennaio1997 A13 febbraio1997
Estonia21 ottobre1991 A20 novembre1991
Eswatini25 aprile1969 A25 maggio1969
Etiopia22 marzo1979 A21 aprile1979
Figi21 giugno1971 S10 ottobre1970
Filippine15 novembre196515 dicembre1965
Finlandia9 dicembre19698 gennaio1970
Francia* **31 dicembre197030 gennaio1971
Gabon2 aprile1964 A2 maggio1964
Gambia28 marzo2013 A27 aprile2013
Georgia12 luglio1993 A11 agosto1993
Germania* **11 novembre196411 dicembre1964
Ghana28 giugno196224 aprile1964
Giamaica5 giugno1963 A24 aprile1964
Giappone* **8 giugno19648 luglio1964
Gibuti2 novembre1978 A2 dicembre1978
Giordania29 luglio1971 A28 agosto1971
Grecia**16 luglio197015 agosto1970
Grenada2 settembre1992 A2 ottobre1992
Guatemala1° ottobre196324 aprile1964
Guinea10 gennaio1968 A9 febbraio1968
Guinea equatoriale30 agosto1976 A29 settembre1976
Guinea-Bissau11 agosto1993 A10 settembre1993
Guyana28 dicembre1972 A27 gennaio1973
Haiti**2 febbraio1978 A4 marzo1978
Honduras13 febbraio1968 A14 marzo1968
India15 ottobre1965 A14 novembre1965
Indonesia4 giugno1982 A4 luglio1982
Iran3 febbraio19655 marzo1965
Iraq*15 ottobre196324 aprile1964
Irlanda**10 maggio19679 giugno1967
Islanda18 maggio1971 A17 giugno1971
Isole Marshall9 agosto1991 A8 settembre1991
Isole Salomone3 giugno2021 A3 luglio2021
Israele*11 agosto197010 settembre1970
Italia25 giugno196925 luglio1969
Kazakstan5 gennaio1994 A4 febbraio1994
Kenya1° luglio1965 A31 luglio1965
Kirghizistan7 ottobre1994 A6 novembre1994
Kiribati2 aprile1982 S12 luglio1979
Kuwait*23 luglio1969 A22 agosto1969
Laos3 dicembre1962 A24 aprile1964
Lesotho26 novembre1969 A26 dicembre1969
Lettonia13 febbraio1992 A14 marzo1992
Libano16 marzo197115 aprile1971
Liberia15 maggio196224 aprile1964
Libia*7 giugno1977 A7 luglio1977
Liechtenstein8 maggio19647 giugno1964
Lituania15 gennaio1992 A14 febbraio1992
Lussemburgo**17 agosto196616 settembre1966
Macedonia del Nord18 agosto1993 S17 novembre1991
Madagascar31 luglio1963 A24 aprile1964
Malawi19 maggio1965 A18 giugno1965
Malaysia9 novembre1965 A9 dicembre1965
Maldive2 ottobre2007 A1° novembre2007
Mali28 marzo1968 A27 aprile1968
Malta* **7 marzo1967 S1° ottobre1964
Marocco*19 giugno1968 A19 luglio1968
Mauritania16 luglio1962 A24 aprile1964
Maurizio18 luglio1969 S12 marzo1968
Messico16 giugno196516 luglio1965
Micronesia29 aprile1991 A29 maggio1991
Moldova26 gennaio1993 A25 febbraio1993
Monaco4 ottobre2005 A3 novembre2005
Mongolia* **5 gennaio1967 A4 febbraio1967
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Mozambico18 novembre1981 A18 dicembre1981
Myanmar7 marzo1980 A6 aprile1980
Namibia14 settembre1992 A14 ottobre1992
Nauru5 maggio1978 S31 gennaio1978
Nepal*28 settembre1965 A28 ottobre1965
Nicaragua31 ottobre1975 A30 novembre1975
Niger5 dicembre1962 A24 aprile1964
Nigeria19 giugno196719 luglio1967
Norvegia24 ottobre196723 novembre1967
Nuova Zelanda**23 settembre197023 ottobre1970
Oman31 maggio1974 A30 giugno1974
Paesi Bassia
Aruba7 settembre1984 A7 ottobre1984
Curaçao7 settembre1984 A7 ottobre1984
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
7 settembre1984 A7 ottobre1984
Sint Maarten7 settembre1984 A7 ottobre1984
Pakistan29 marzo196224 aprile1964
Palestina2 aprile2014 A2 maggio2014
Panama4 dicembre196324 aprile1964
Papua Nuova Guinea4 dicembre1975 S16 settembre1975
Paraguay23 dicembre1969 A22 gennaio1970
Perù18 dicembre1968 A17 gennaio1969
Polonia**19 aprile196519 maggio1965
Portogallo11 settembre1968 A11 ottobre1968
Qatar*6 giugno1986 A6 luglio1986
Regno Unito**1° settembre19641° ottobre1964
Rep. Centrafricana19 marzo197318 aprile1973
Romania15 novembre196815 dicembre1968
Ruanda15 aprile1964 A15 maggio1964
Russia**25 marzo196424 aprile1964
Saint Kitts e Nevis6 luglio2010 A5 agosto2010
Saint Lucia27 agosto1986 S22 febbraio1978
Saint Vincent e Grenadine27 aprile1999 S27 ottobre1979
Samoa26 ottobre1987 A25 novembre1987
San Marino8 settembre19658 ottobre1965
Santa Sede17 aprile196417 maggio1964
São Tomé e Príncipe3 maggio1983 A2 giugno1983
Seicelle29 maggio1979 A28 giugno1979
Senegal12 ottobre197211 novembre1972
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Sierra Leone13 agosto1962 A24 aprile1964
Singapore1° aprile2005 A1° maggio2005
Siria*4 agosto1978 A3 settembre1978
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia6 luglio1992 S25 giugno1991
Somalia29 marzo1968 A28 aprile1968
Spagna21 novembre1967 A21 dicembre1967
Sri Lanka2 giugno19782 luglio1978
Stati Uniti d’America*13 novembre197213 dicembre1972
Sudafrica21 agosto198920 settembre1989
Sudan*13 aprile1981 A13 maggio1981
Suriname28 ottobre1992 A27 novembre1992
Svezia21 marzo196720 aprile1967
Svizzera30 ottobre196324 aprile1964
Tagikistan6 maggio1996 A5 giugno1996
Taipei cinese (Taiwan)19 dicembre196918 gennaio1970
Tanzania**5 novembre196224 aprile1964
Thailandia**23 gennaio198522 febbraio1985
Timor-Leste30 gennaio2004 A29 febbraio2004
Togo27 novembre1970 A27 dicembre1970
Tonga**31 gennaio1973 S4 giugno1970
Trinidad e Tobago19 ottobre1965 A18 novembre1965
Tunisia24 gennaio1968 A23 febbraio1968
Turchia6 marzo1985 A5 aprile1985
Turkmenistan25 settembre1996 A25 ottobre1996
Tuvalu15 settembre1982 S23 ottobre1978
Ucraina* **12 giugno196412 luglio1964
Uganda15 aprile1965 A15 maggio1965
Ungheria**24 settembre196524 ottobre1965
Uruguay10 marzo19709 aprile1970
Uzbekistan2 marzo1992 A1° aprile1992
Vanuatu16 ottobre2018 A15 novembre2018
Venezuela*16 marzo196515 aprile1965
Vietnam*26 agosto1980 A25 settembre1980
Yemen24 novembre1976 A24 dicembre1976
Zambia16 giugno1975 S24 ottobre1964
Zimbabwe13 maggio1991 A12 giugno1991
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:http://treaties.un.org, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Per il Regno in Europa.

Footnotes

  1. RU 1964 429

  2. RS 0.120

  3. RS 0.193.501