Convenzione

0.181.2Bilateral International Treaty26 feb 1971

tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede concernente
la separazione dell’Amministrazione apostolica del Ticino
dalla Diocesi di Basilea e la sua trasformazione in Diocesi

Conchiusa il 24 luglio 1968
Approvata dall’Assemblea federale il 9 ottobre 19703
Istrumenti di ratificazione scambiati il 26 febbraio 1971
Entrata in vigore il 26 febbraio 1971

Il Consiglio federale svizzero,
in nome proprio e in nome del Cantone Ticino
e
la Santa Sede,

desiderosi di regolare la questione relativa alla separazione dell’Amministrazione apostolica dei Ticino dalla Diocesi di Basilea, hanno risolto di stipulare una convenzione e, a tale scopo, hanno designato i loro rispettivi plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1
  1. Le Alte Parti Contraenti decidono di porre fine allo statuto dell’Amministrazione apostolica del Ticino, stabilito dalla convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede sui rapporti ecclesiastici dei Cantone Ticino, del 1° settembre 18844. Esse convengono parimente di porre fine all’unione canonica della chiesa cattedrale di San Lorenzo a Lugano con la Diocesi di Basilea, prevista nella convenzione tra la Svizzera e la Santa Sede per regolare definitivamente i rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, del 16 marzo 18885.
  2. Le Alte Parti Contraenti convengono pertanto di separare le due circoscrizioni ecclesiastiche di Basilea e del Ticino. L’ordinario di quest’ultima porterà il titolo di Vescovo della Diocesi di Lugano.
  3. Il Vescovo di Lugano sarà nominato dalla Santa Sede e scelto tra i sacerdoti cittadini ticinesi.
  4. La chiesa di San Lorenzo a Lugano continuerà ad essere la chiesa cattedrale per il territorio del Cantone Ticino.
Art. 2
  1. Il Vescovo di Lugano avrà piena e completa libertà d’esercitare la giurisdizione spirituale ed episcopale su tutto il territorio del Cantone Ticino.
  2. I rapporti tra Chiesa cattolica e Cantone Ticino restano disciplinati dalla convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone dei Ticino, conclusa il 23 settembre 1884.
  3. Il Cantone Ticino e il Vescovo di Lugano possono modificare, di comune intesa, le disposizioni finanziarie dell’articolo 4 della suddetta convenzione del 23 settembre 1884.
Art. 3

Con l’entrata in vigore della presente Convenzione, sono abrogati gli atti seguenti: – la convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede sui rapporti ecclesiastici dei Cantone Ticino, conclusa il 1° settembre 18846; – la convenzione tra la Svizzera e la Santa Sede per regolare definitivamente i rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, conclusa il 16 marzo 18887.

Art. 4

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio dei detti strumenti.

In fede di che , i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente convenzione.Fatto a Berna, il 24 luglio 1968, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Per la
Santa Sede:
Pierre MicheliAmbrogio Marchioni
Nunzio Apostolico in Svizzera
Arcivescovo titolare di Severiana

Footnotes

  1. RU 1971 284;FF 1970 I 125

  2. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  3. RU 1971 282

  4. [CS 12 392.RS 0.181.2 art. 3]

  5. [CS 12 394.RS 0.181.2 art. 3]

  6. [CS 12 392]

  7. [CS 12 394]

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