Trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sulla reciprocità nel campo della responsabilità dello Stato

0.175.031.63Bilateral International Treaty1 nov 1981

Conchiuso il 23 maggio 1979
Approvato dall’Assemblea federale il 2 giugno 19811
Istrumenti di ratificazione scambiati il 13 agosto 1981
Entrato in vigore il 1° novembre 1981

(Stato 1° novembre 1981)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica d’Austria,

desiderose di disciplinare mutualmente le questioni concernenti la responsabilità dello Stato,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I cittadini di uno Stato firmatario, se invocano la responsabilità dello Stato cofirmatario, possono far valere le proprie pretese alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo Stato e giusta la legislazione vigente.

Art. 2

(1). Sono considerati cittadini degli Stati firmatari:

  1. i cittadini svizzeri e i cittadini austriaci,
  2. le persone giuridiche e gli altri enti giuridici capaci di stare in giudizio, che hanno la sede effettiva e, se è stata fissata, la sede statutaria in uno degli Stati firmatari oppure in entrambi o che, in mancanza di sede, vi sono stabiliti.

(2). I Governi degli Stati firmatari possono, mediante convenzione, estendere il presente Trattato agli apolidi abitualmente dimoranti in uno dei due Stati.

Art. 3

(1). Il presente Trattato sottostà a ratificazione; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna appena possibile. (2). Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del terzo mese dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione. Esso s’applica ai comportamenti pregiudizievoli posteriori all’entrata in vigore del Trattato.

Art. 4

(1). Il presente Trattato è conchiuso per una durata indeterminata. Può essere disdetto in ogni momento per scritto e per via diplomatica. La disdetta ha effetto un anno dopo la sua notificazione all’altro Stato. (2). Se il Trattato è abrogato in seguito a disdetta, le disposizioni continueranno ad essere applicate ai comportamenti pregiudizievoli anteriori alla sua abrogazione.

Fatto a Vienna, il 23 maggio 1979 in due esemplari.

Per la
Confederazione Svizzera:
Keller
Per la
Repubblica d’Austria:
Pahr

Footnotes

  1. RU 1981 1669

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