Trattato fra la Svizzera e l’Impero di Germania concernente la legalizzazione di atti pubblici

0.172.031.36Bilateral International Treaty16 ago 1907

Conchiuso il 14 febbraio 1907

Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 19071

Istrumenti di ratificazione scambiati il 16 luglio 1907

Entrato in vigore il 16 agosto 1907

(Stato 18  dicembre 2019)

Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia
in nome dell’Impero Germanico,

animati dal desiderio di facilitare le relazioni dei due paesi per ciò che riguarda la legalizzazione di atti pubblici, hanno convenuto di conchiudere a tale scopo un trattato, e hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:

Art.1

Gli atti stesi, rilasciati o legalizzati dai tribunali di una delle alte Parti contraenti, compresi i tribunali consolari, non hanno bisogno di legalizzazione per essere accettati come validi nel territorio dell’altra Parte, purchè siano muniti del sigillo o del bollo del tribunale.

Sono compresi fra gli atti sopra indicati anche quelli firmati dal Cancelliere dei tribunale2semprechè questa firma sia sufficiente secondo le leggi del paese a cui appartiene il tribunale.

Art.2

Gli atti stesi, rilasciati o legalizzati da una delle supreme o superiori autorità amministrative di una delle alte Parti contraenti indicate nell’elenco annesso al presente trattato, non hanno bisogno di legalizzazione per essere accettati come validi nel territorio dell’altra Parte, purchè siano muniti del sigillo o del bollo dell’autorità.

L’elenco può essere sempre modificato o completato di comune accordo, mediante una pubblicazione dell’autorità amministrativa.

Art.3

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche ai protettorati germanici.

Esse sono applicabili per analogia, quando avvenga che atti stesi, rilasciati o legalizzati dalle autorità dell’uno degli Stati contraenti, siano utilizzati dinanzi ad autorità dell’altro Stato che abbiano la loro sede fuori del territorio di questo Stato.

Art.4

Il presente trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Berlino.

Il trattato entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratificazioni e resterà esecutivo altri tre mesi dopo la denunzia, la quale può esser fatta in qualunque tempo.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato in due esemplari e l’hanno munito dei loro sigilli.Così fatto a Berlino, il 14 febbraio 1907.Alfred de Claparède von Tschirschky

Elenco delle autorità amministrative della Svizzera e della Germania i cui atti non hanno bisogno di legalizzazione per essere ammessi come validi nel territorio dell’altro paese

Svizzera

A. Autorità della Confederazione:

La Cancelleria federale

B. Autorità cantonali:
CantoneAutorità
Appenzello EsternoDie Kantonskanzlei
Appenzello InternoDie Ratskanzlei
ArgoviaDie Staatskanzlei
Das Pass- und Patentamt
Basilea CampagnaDie Landeskanzlei
Basilea CittàDie Staatskanzlei
Das Justiz- und Sicherheitsdepartement, Bevölkerungsdienste u. Migration
BernaDie Staatskanzlei; La Chancellerie d’État
FriburgoLa Chancellerie d’État; Die Staatskanzlei
GinevraLa Chancellerie d’État
L’Office cantonal de la population et des migrations, Service état civil et légalisations
GiuraLa Chancellerie d’État
Le Bureau des passeports et des légalisations (au nom de la Chancellerie d’État)
GlaronaDie Staatskanzlei
GrigioniDie Standeskanzlei; La Cancelleria dello Stato
LucernaDie Staatskanzlei
NeuchâtelLa Chancellerie d’État
NidvaldoDie Staatskanzlei
ObvaldoDie Staatskanzlei
San GalloDie Staatskanzlei
SciaffusaDie Staatskanzlei
SolettaDie Staatskanzlei
SvittoDie Staatskanzlei
TicinoLa Cancelleria dello Stato
TurgoviaDie Staatskanzlei
Die kantonale Ausweisstelle, Beglaubigungen (im Auftrag und Namen der Staatskanzlei)
UriDie Standeskanzlei
ValleseLa Chancellerie d’État; Die Staatskanzlei
VaudLa Chancellerie d’État
La Préfecture, Bureau de légalisations (au nom de la Chancellerie d’État)
ZugoDie Staatskanzlei
ZurigoDie Staatskanzlei

Repubblica federale di Germania

ABundesbehördenAlle Bundesministerien
Das Deutsche Patentamt
Das Bundesverwaltungsamt
BLänderbehörden
Land
Baden-WürttembergAlle Landesministerien
Die Regierungspräsidien
BayernAlle Landesministerien
Die Regierungen
BerlinAlle Senatsverwaltungen
Das Landesamt für Bürger-und
Ordnungsangelegenheiten
BrandenburgAlle Landesministerien
BremenAlle Senatoren
HamburgAlle Senatsfachbehörden und Senatsämter
HessenAlle Landesministerien
Die Regierungspräsidien
Mecklenburg-VorpommernAlle Landesministerien
NiedersachsenAlle Landesministerien (incl. des Staatskanzlei)
Die Polizeidirektionen
Das Landesinstitut
für schulische Qualitätsentwicklung
Das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt
Nordrheim-WestfalenDer Ministerpräsident
Alle Landesministerien
Die Bezirksregierungen
Rheinland-PfalzAlle Landesministerien
Die Aufsichs- und Dienstleistungsdirektion
SaarlandAlle Landesministerien
Das Landesverwaltungsamt
SachsenAlle Landesministerien
Die Landesdirektion
Sachsen-AnhaltAlle Landesministerien
Das Landesverwaltungsamt
Schleswig-HolsteinAlle Landesministerien
ThüringenAlle Landesministerien
Das Landesverwaltungsamt

Footnotes

  1. RU 23 385

  2. Dal 1° gen. 1928 il termine «Cancelliere del tribunale» (Gerichtsschreiber) è stato sostituito, nelle leggi e nelle ordinanze dell’Impero, da «Urkundsbeamter der Geschäftsstelle», in applicazione dell’art. 2 della legge del Reich del 9 lug. 1927.

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