Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari

0.172.030.3Multilateral International Treaty20 nov 1970

Conchiusa a Londra il 7 giugno 1968
Approvata dall’Assemblea federale il 18 marzo 19701
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 19 agosto 1970
Entrata in vigore per la Svizzera il 20 novembre 1970

(Stato 5 luglio 2023)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,

considerando che il Consiglio d’Europa persegue lo scopo di consolidare i vincoli tra i suoi Membri;

considerando che le relazioni tra gli Stati membri, come anche tra i loro agenti diplomatici. o consolari, sono vieppiù fondati sulla reciproca fiducia;

considerando che la soppressione della legalizzazione tende a corroborare i vincoli tra gli Stati membri, consentendo l’utilizzazione di documenti esteri alla stessa stregua di quelli emananti dalle autorità nazionali;

convinti della necessità di sopprimere l’esigenza della legalizzazione degli atti compilati dai loro agenti diplomatici o consolari,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La legalizzazione, giusta la presente Convenzione, copre soltanto la formalità intesa ad attestare la veridicità della firma apposta ad un atto, la qualità in cui ha agito il firmatario dell’atto e, ove occorra, l’identità del sigillo o del timbro di cui l’atto è munito.

Art. 2
  1. La presente Convenzione è applicabile agli atti stesi, nella loro qualità ufficiale, dagli agenti diplomatici o consolari di una Parte Contraente, esercitanti le loro funzioni sul territorio di qualsiasi Stato, per essere prodotti: (a) sul territorio di una Parte Contraente; (b) davanti agli agenti diplomatici o consolari di un’altra Parte Contraente, esercitanti le loro funzioni sul territorio di uno Stato non partecipe della presente Convenzione.
  2. Essa si applica parimente alle dichiarazioni ufficiali, come menzioni di registrazioni, visti per una data e certificati di firma, apposti dagli agenti diplomatici e consolari su atti diversi da quelli di cui al paragrafo precedente.
Art. 3

Ciascuna Parte Contraente esenta dalla legalizzazione gli atti cui si applica la presente Convenzione.

Art. 4
  1. Ciascuna Parte Contraente prende ogni utile provvedimento per evitare che le sue autorità non provvedano alla legalizzazione nei casi in cui la presente Convenzione ne prescrive la soppressione.
  2. Essa verifica, ove occorra, l’origine degli atti cui si applica la presente Convenzione. La verificazione non dev’essere vincolata al pagamento di tasse o spese e deve essere svolta nel modo possibilmente più rapido.
Art. 5

La presente Convenzione è poziore, nelle relazioni tra gli Stati Contraenti, sugli accordi che sottopongono o sottoporranno alla legalizzazione la veridicità della firma degli agenti diplomatici o consolari, la qualità in cui ha agito il firmatario di un atto e, ove occorra, l’identità del sigillo o del timbro del quale l’atto è munito.

Art. 6
  1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri dei Consiglio d’Europa e sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratificazione o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno in cui sarà depositato il terzo strumento di ratificazione o di accettazione.
  3. Essa entrerà in vigore, riguardo a qualsiasi Stato firmatario che la ratificherà o l’accetterà ulteriormente, tre mesi dopo il giorno di deposito del suo strumento di ratificazione o di accettazione.
Art. 7
  1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.
  2. L’adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento d’adesione il quale avrà effetto tre mesi dopo il giorno del deposito.
Art. 8
  1. Qualsiasi Parte Contraente può designare, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione, il o i territori cui si applica la presente Convenzione.
  2. Qualsiasi Parte Contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione oppure, successivamente, in qualunque altro momento, allargare l’applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ad ogni altro territorio, indicato nella dichiarazione e del quale essa assicura i rapporti internazionali o per il quale è autorizzata a stipulare.
  3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne i territori designati nella medesima, alle condizioni previste nell’articolo 9 della presente Convenzione.
Art. 9
  1. La presente Convenzione permane in vigore senza limitazione di durata.
  2. Qualsiasi Parte Contraente può, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione, inviando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  3. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo il giorno in cui la notificazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.
Art. 10

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che ha aderito alla presente Convenzione: (a) ogni firma; (b) il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione, d’accettazione o di adesione; (c) qualsiasi data d’entrata in vigore della presente Convenzione; (d) qualsiasi dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 8; (e) qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 9 e la data in cui avrà effetto la disdetta.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Londra, il 7 giugno 1968, nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Accettazione (a)
Adesione (A)
Entrata in vigore
Austria9 aprile197310 luglio1973
Belgio14 marzo201615 giugno2016
Ceca, Repubblica24 giugno199825 settembre1998
Cipro16 aprile196914 agosto1970
Estonia16 marzo201117 giugno2011
Francia13 maggio1970 a14 agosto1970
Germania*18 giugno197119 settembre1971
Grecia22 febbraio197923 maggio1979
Irlanda8 dicembre19989 marzo1999
Italia18 ottobre197119 gennaio1972
Lettonia20 maggio202221 agosto2022
Liechtenstein6 novembre1972 A7 febbraio1973
Lussemburgo30 marzo197930 giugno1979
Malta14 marzo201815 giugno2018
Moldova30 maggio200231 agosto2002
Norvegia19 giugno198120 settembre1981
Paesi Bassi9 luglio197010 ottobre1970
Aruba24 dicembre19851° gennaio1986
Curaçao9 luglio197010 ottobre1970
Parte caraibica
(Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)
9 luglio197010 ottobre1970
Sint Maarten9 luglio197010 ottobre1970
Polonia11 gennaio199512 aprile1995
Portogallo13 dicembre198214 marzo1983
Regno Unito*24 settembre196914 agosto1970
Guernesey9 settembre19719 settembre1971
Isola di Man24 settembre196914 agosto1970
Jersey9 settembre19719 settembre1971
Romania2 gennaio20123 aprile2012
Russia8 dicembre20209 marzo2021
Spagna10 giugno198211 settembre1982
Svezia27 settembre197328 dicembre1973
Svizzera19 agosto197020 novembre1970
Turchia22 giugno198723 settembre1987
Ucraina5 gennaio20236 aprile2023
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa:www.coe.int> Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. RU 1970 1207; FF 1969 II 207 Art. 1 cpv. 1 del DF del 18 mar. 1970 (RU 1970 1205).

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