Accordo concernente i marinai rifugiati

0.142.311Multilateral International Treaty12 mar 1963

Conchiuso all’Aia il 23 novembre 1957
Approvato dall’Assemblea federale il 28 settembre 19622
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 12 dicembre 1962
Entrato in vigore per la Svizzera il 12 marzo 1963

(Stato 22  luglio 2014)

Preambolo

I Governi del Regno dei Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese, della Repubblica federale della Germania, dei Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno di Svezia,

nella loro qualità di Governi degli Stati partecipanti alla Convenzione del 28 luglio 19513sullo statuto dei rifugiati,

desiderosi di risolvere, nel senso dell’articolo 11 della sopraccitata Convenzione, il problema dei marinai rifugiati e di promuovere la cooperazione, conformemente all’articolo 35 della Convenzione, con l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, nell’esercizio delle sue funzioni,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Capitolo I

Art. 1

Ai fini del presente Accordo:

  1. per «la Convenzione» s’intende la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati;
  2. il termine «marinaio rifugiato» è applicabile a chiunque sia considerato rifugiato, conformemente alla definizione dell’articolo 1 della Convenzione e alla dichiarazione o notificazione da parte dello Stato Contraente giusta la sezione B, e lavori a qualsiasi condizione, come marinaio o eserciti abitualmente detta professione a bordo d’un mercantile.

Capitolo II

Art. 2

Un marinaio rifugiato, privo di residenza regolare e autorizzato a risiedere solamente in uno Stato in cui egli debba però fondatamente temere persecuzioni razziali, religiose, nazionalistiche, politiche o sociali, sarà considerato, per l’applicazione dell’articolo 28 della Convenzione, come residente regolarmente:

  1. sul territorio della Parte Contraente sotto la cui bandiera egli ha prestato servizio, per un periodo, continuo o no, di 600 giorni durante i tre anni precedenti l’applicazione del presente Accordo, come marinaio di natanti che abbiano attraccato annualmente almeno due volte in porti di detto territorio – i servizi prestati dal rifugiato prima o durante la sua residenza in un altro Stato non essendo presi in considerazione; o
  2. sul territorio della Parte Contraente in cui egli ha risieduto regolarmente come rifugiato durante i tre anni precedenti l’applicazione del presente Accordo, se nel frattempo egli non ha trasferito la residenza in un altro Stato.
Art. 3

Un marinaio rifugiato che, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo:

non ha una residenza regolare e non è autorizzato a risiedere su altro territorio all’infuori d’uno Stato in cui egli debba fondatamente temere persecuzioni razziali, religiose, nazionalistiche, politiche o sociali, e

non è considerato, conformemente all’articolo 2, residente regolarmente sul territorio d’una Parte Contraente,

sarà considerato, al fine dell’articolo 28 della Convenzione, come residente regolarmente:

  1. sul territorio della Parte Contraente che gli ha concesso o prolungato o rinnovato, quale rifugiato, prima del 31 dicembre 1945 e dell’entrata in vigore del presente Accordo, un titolo di viaggio che gli conferisce il diritto di ritorno anche a documento scaduto;
  2. sul territorio della Parte Contraente dove egli ha avuto la sua ultima residenza regolare, come marinaio rifugiato, dopo il 31 dicembre 1945 e prima dell’entrata in vigore del presente Accordo;
  3. sul territorio della Parte Contraente, sotto la cui bandiera egli ha prestato l’ultimo servizio dopo il 31 dicembre 1945 e prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, in qualità di marinaio rifugiato, durante almeno 600 giorni, consecutivi o no, compresi negli ultimi tre anni, su natanti che hanno attraccato almeno due volte in porti della madre patria.
Art. 4

Il marinaio rifugiato cessa di avere la residenza regolare sul territorio di una Parte Contraente, se questa non decide altrimenti, quando, scaduto il termine per l’assegnazione della residenza giusta gli articoli 2 e 3 del presente Accordo:

  1. egli ha stabilito la sua residenza in un altro Stato; o
  2. egli ha prestato servizio, su natanti di un unico Stato, per almeno 1350 giorni consecutivi o no, durante il seiennio seguente il termine sopraccitato; o
  3. egli non ha prestato almeno 30 giorni di servizio, consecutivi o no ma compresi in un triennio dopo il sopraccitato termine, su un natante che batte bandiera e che attracchi almeno due volte in porti della Parte Contraente, oppure egli non ha risieduto per almeno dieci giorni, consecutivi o no, sul territorio di detta Parte.
Art. 5

Allo scopo di migliorare le condizioni della maggior parte dei marinai rifugiati, le Parti Contraenti esamineranno con particolare attenzione la possibilità di applicare il presente Accordo anche a quei marinai rifugiati che non adempiono le disposizioni dello stesso.

Capitolo III

Art. 6

Al marinaio rifugiato, in possesso di un titolo di viaggio con diritto di ritorno, ciascuna Parte Contraente concederà, circa l’ammissione sul suo territorio al fine di trascorrere congedi o adempiere il contratto d’arruolamento, lo stesso trattamento che quello riservato ai marinai aventi la nazionalità della Parte che ha emesso il titolo, e in ogni caso, un trattamento almeno pari a quello riservato ai marinai stranieri in generale.

Art. 7

Ciascuna Parte Contraente deve, per agevolare la costituzione del domicilio in un altro Stato, esaminare con benevolenza la domanda d’ammissione temporanea sul suo territorio, fatta da un marinaio rifugiato, in possesso d’un titolo di viaggio conferentegli il diritto di ritorno nel territorio di un’altra Parte Contraente.

Art. 8

Ciascuna Parte Contraente cercherà di fornire delle carte d’identità a quei marinai rifugiati che servono sotto la sua bandiera e che non possono ottenere dei titoli di viaggio.

Art. 9

Per quanto la Parte Contraente ha poteri in materia, nessun marinaio rifugiato potrà essere costretto a rimanere a bordo di natanti se ciò reca grave pregiudizio alla sua salute fisica o morale.

Art. 10

Per quanto la Parte Contraente ha poteri in materia, non si potrà costringere un marinaio rifugiato a restare a bordo d’un natante che incroci o faccia scalo laddove egli debba fondatamente temere delle persecuzioni razziali, religiose, nazionalistiche, politiche o sociali.

Art. 11

La Parte Contraente che è residenza regolare di un marinaio rifugiato, oppure, giusta le disposizioni del presente Accordo, è considerata tale per l’applicazione dell’articolo 28 della Convenzione, deve ammetterlo sul suo territorio verso domanda della Parte Contraente che ospita l’interessato.

Art. 12

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e le agevolazioni che, indipendentemente da esso, una Parte Contraente avesse concesso ai marinai rifugiati.

Art. 13
  1. Ogni Parte Contraente può, quando ragioni imperative di sicurezza nazionale o d’ordine pubblico lo impongono, considerarsi liberata degli obblighi del presente Accordo nei confronti di un marinaio rifugiato. All’interessato sarà data la possibilità di discolparsi fornendo, entro un termine ragionevole, adeguate prove alle autorità competenti, semprechè non esistano gravi motivi che permettano di considerarlo un pericolo per la sicurezza del paese che lo ospita.
  2. Tuttavia, una decisione, giusta il capoverso 1, non libera la Parte Contraente dagli obblighi di cui all’articolo 11 del presente Accordo, concernenti i marinai rifugiati ai quali essa ha rilasciato un titolo di viaggio, salvo quando un’altra Parte Contraente abbia fatto la domanda d’ammissione 120 giorni dopo che il titolo era scaduto.

Capitolo IV

Art. 14

Qualsiasi vertenza non altrimenti risolta tra le Parti Contraenti, in materia d’interpretazione o applicazione del presente Accordo, è sottoposta su domanda di una delle Parti, alla Corte internazionale di Giustizia.

Art. 15

Il presente Accordo sarà ratificato. Gli istrumenti di ratificazione saranno depositati presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi.

Art. 16

Il presente Accordo entra in vigore il 90esimo giorno a contare dalla deposizione dell’ottavo istrumento di ratificazione.

Art. 17
  1. Ogni Governo disposto ad assumersi gli obblighi dell’articolo 28 della Convenzione oppure degli obblighi corrispondenti, può aderire al presente Accordo.
  2. Gli istrumenti di adesione saranno depositati presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi.
  3. Il presente Accordo entra in vigore per ogni Governo che vi abbia aderito il 90esimo giorno a contare dalla deposizione del suo istrumento d’adesione. Questa data non potrà essere anteriore a quella stabilita nell’articolo 16.
Art. 18
  1. Ogni Governo potrà, all’atto della ratificazione o adesione o più tardi, dichiarare che il presente Accordo si estende su uno o più territori per i quali esso garantisce le relazioni internazionali, alla condizione però che detto Governo sia disposto ad assumersi gli obblighi di cui all’articolo 17 capoverso 1.
  2. Detta estensione avviene mediante notificazione al Governo del Regno dei Paesi Bassi.
  3. Essa entra in vigore il 90esimo giorno a contare dalla data di recezione della notificazione da parte del Governo dei Paesi Bassi. Questa data non potrà tuttavia essere anteriore a quella fissata nell’articolo 16.
Art. 19
  1. Le Parti Contraenti possono disdire, in ogni tempo, il presente Accordo mediante notificazione al Governo del Regno dei Paesi Bassi.
  2. La disdetta avrà effetto dopo un anno a contare dalla data di notificazione presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi. Dopo una disdetta, ciascuna Parte può, consultate le altre, dare a sua volta una disdetta che avrà effetto alla stessa data purchè si sia osservato un termine di sei mesi.
Art. 20
  1. Ciascuna Parte Contraente che abbia fatto una notificazione conformemente all’articolo 18, potrà in seguito notificare al Governo del Regno dei Paesi Bassi che il presente Accordo cessa d’essere applicato ai territori indicati nella notificazione.
  2. L’applicazione dell’Accordo per il territorio in questione cessa dopo un anno a contare dalla data di ricezione della notificazione da parte del Governo del Regno dei Paesi Bassi.
Art. 21

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi informa i Governi menzionati nel preambolo e quelli che avessero aderito al presente Accordo, circa le deposizioni delle notificazioni avvenute conformemente agli articoli 15, 17, 18, 19 e 20.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto all’Aia, il ventitré novembre 1957, nelle lingue francese e inglese, i cui due testi fanno parimente fede, in un solo esemplare depositato presso gli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, il quale invierà copia certificata conforme ai Governi menzionati nel preambolo e quelli aderenti.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Australia18 aprile1973 A17 luglio1973
Isola di Norfolk18 aprile1973 A17 luglio1973
Belgio16 maggio196027 dicembre1961
Bosnia e Erzegovina1° ottobre1993 S6 marzo1992
Canada30 maggio1969 A28 agosto1969
Danimarca2 settembre195927 dicembre1961
Francia20 giugno195827 dicembre1961
Germania28 settembre196127 dicembre1961
Irlanda21 aprile1964 A20 luglio1964
Italia*31 ottobre1966 A29 gennaio1967
Marocco20 maggio1959 A27 dicembre1961
Maurizio24 agosto1970 S12 marzo1968
Monaco11 aprile1960 A27 dicembre1961
Norvegia28 maggio195927 dicembre1961
Nuova Zelanda*21 ottobre1974 A19 gennaio1975
Paesi Bassi27 agosto195927 dicembre1961
Aruba1° gennaio19861° aprile1986
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)18 ottobre201016 gennaio2011
Portogallo*3 marzo1965 A1° giugno1965
Regno Unito9 agosto195827 dicembre1961
Guernesey14 ottobre195927 dicembre1961
Isola di Man14 ottobre195927 dicembre1961
Isole Falkland24 luglio196127 dicembre1961
Isole Vergini britanniche8 luglio19646 ottobre1964
Jersey14 ottobre195927 dicembre1961
Montserrat17 gennaio196416 aprile1964
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan
da Cunha)
24 luglio196127 dicembre1961
Serbia4 dicembre1963 A3 marzo1964
Slovenia16 giugno1993 S25 giugno1991
Svezia28 maggio195927 dicembre1961
Svizzera12 dicembre1962 A12 marzo1963
*Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso

Riserve e dichiarazioni

Italia

1.  L’adesione italiana all’Accordo deve essere interpretata come valevole per tutte le disposizioni dello stesso accordo non contrastanti con il vigente Codice italiano della Navigazione nè comportanti sue modifiche od eccezioni.

2.  Per tutti gli altri rifugiati – eccetto i marinai – resta stabilito che negli Stati partecipi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, la residenza «regolare », di cui nell’articolo 28 di detto testo e negli alinea 6 e 11 del relativo allegato, viene acquisita dal rifugiato non appena abbia ricevuto l’autorizzazione di risiedere.

Nuova Zelanda

Questo Governo dichiara che la propria adesione all’Accordo non s’estende alle Isole Cook, Niué, Tokelau.

Portogallo

Dichiara che l’accettazione dell’accordo non implica l’obbligo di assicurare ai marinai rifugiati dei lavoro sulle navi portoghesi.

Footnotes

  1. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. RU 1964 141

  3. RS 0.142.30