0.142.117.635Bilateral International Treaty11 lug 1954
(Stato 5 novembre 1999)
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0.142.117.635
Entrato in vigore l’11 luglio 1954
Traduzione*2*
| Ministero turco degli affari esteri | Ankara, 11 giugno 1954 |
|---|---|
| SuaEccellenza | |
| Signor Julien Rossat | |
| Inviato straordinario e | |
| Ministro plenipotenziario di Svizzera | |
| Ankara |
Signor Ministro,
Ho l’onore di accusare ricevuta della sua lettera in data odierna del seguente tenore: «Ho l’onore di confermare a Sua Eccellenza che il Governo svizzero è disposto, allo scopo di facilitare i viaggi tra la Svizzera e la Turchia, a concludere un accordo con il Governo turco sulle seguenti basi: 1) I cittadini svizzeri e turchi, qualunque sia lo Stato dal quale provengono e la durata del soggiorno, possono recarsi rispettivamente in Turchia ed in Svizzera e uscirne senza bisogno di alcun visto, presentando un passaporto valido.3 2) I cittadini svizzeri e turchi che viaggiano con un passaporto collettivo possono entrare in Turchia e in Svizzera e uscirne senza alcun visto. La durata del soggiorno non deve però superare tre mesi. Le persone che non hanno la cittadinanza dello Stato che rilascia il passaporto collettivo non possono in nessun caso beneficiare delle disposizioni del presente articolo. Il capogruppo deve essere in possesso d’un passaporto individuale valido e d’un passaporto collettivo che deve contenere, in particolare, le indicazioni seguenti: cognome, nome e data di nascita dei membri del gruppo. Ogni membro del gruppo deve portare con sè un documento d’identità ufficiale (ad es.: carta d’identità, atto di nascita, licenza di condurre, carta di studente, ecc.). Su questo documento deve esservi una fotografia, a meno che il passaporto collettivo non contenga già la fotografia di ogni membro del gruppo. Col medesimo passaporto collettivo non possono viaggiare meno di 8 o più di 50 persone.4 3) I funzionari diplomatici e consolari di carriera svizzeri e turchi inviati in missione in Turchia o in Svizzera sono liberi, qualunque sia la durata del loro soggiorno, di recarsi rispettivamente in Turchia e in Svizzera, di uscirne e di rientrarvi senza alcun visto, presentando un passaporto nazionale diplomatico o di servizio valido. 4) I cittadini svizzeri che desiderano recarsi in Turchia per assumervi un impiego o per stabilirvisi allo scopo di esercitarvi un mestiere, una professione o qualsiasi altra attività lucrativa indipendente, non possono beneficiare delle disposizioni dell’articolo primo del presente accordo e devono previamente procurarsi un visto. 5) I cittadini turchi che desiderano recarsi in Svizzera per assumervi un impiego o per stabilirvisi allo scopo di esercitarvi un mestiere, una professione o qualsiasi altra attività lucrativa indipendente non possono beneficiare delle disposizioni contenute nell’articolo primo del presente accordo e devono procurarsi, prima d’entrare in Svizzera, un’assicurazione circa il rilascio d’un permesso di dimora, per il tramite del futuro datore di lavoro o di una rappresentanza consolare svizzera.5 6) Le disposizioni del presente accordo si applicano anche ai cittadini svizzeri e turchi domiciliati rispettivamente in Turchia ed in Svizzera. Essi possono quindi uscire dallo Stato di residenza ed entrarvi senza visto alcuno, alla condizione però che siano titolari d’un passaporto nazionale valido. 7) L’abolizione del visto non esime i cittadini svizzeri e turchi che si recano rispettivamente in Turchia ed in Svizzera dall’obbligo di conformarsi alle leggi ed ai regolamenti turchi e svizzeri sull’entrata e il soggiorno degli stranieri come pure sull’esercizio d’un mestiere, d’una professione, di qualsiasi altra attività lucrativa, o sull’assunzione di impiego. Le autorità competenti di ognuna delle due Parti contraenti si riservano il diritto di negare l’entrata ed il soggiorno nel loro Stato alle persone considerate indesiderabili. 8) Il presente accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein. I cittadini del Liechtenstein potranno quindi entrare, soggiornare e stabilirsi in Turchia alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri; quelli turchi beneficieranno nel Liechtenstein delle stesse facilitazioni che per recarsi, soggiornare e stabilirsi in Svizzera.6 9) Il presente accordo entrerà in vigore un mese dopo la firma. Ognuna delle due Parti contraenti potrà sospenderlo temporaneamente per ragioni d’ordine pubblico. La sospensione dovrà essere notificata immediatamente all’altra Parte per la via diplomatica. Ognuna delle due Parti potrà denunciare il presente accordo col preavviso d’un mese. Se il Governo turco è disposto ad accettare le stipulazioni sopra enunciate, ho l’onore di suggerire che la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza, redatte in termini identici, siano considerate l’espressione dell’accordo dei nostri due Governi.»
Ho l’onore di confermarle l’accordo del mio Governo su quanto sopra convenuto.
Gradisca, Signor Ministro, l’assicurazione della mia alta considerazione.
| Per il Ministro degli Affari esteri: | |
|---|---|
| Fuad Köprülü |
RU 1983 98 ↩
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Temporaneamente sospeso per decisione del Consiglio federale con effetto dal 15 lug. 1982, per i titolari di passaporti turchi ordinari (vediRU 1992 918). ↩
Temporaneamente sospeso per decisione del Consiglio federale con effetto dal 15 lug. 1982. ↩
Temporaneamente sospeso per decisione del Consiglio federale con effetto dal 15 lug. 1982. ↩
Temporaneamente sospeso per decisione del Consiglio federale con effetto dal 15 lug. 1982. ↩
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