0.142.117.632Bilateral International Treaty16 apr 1932
0.142.117.632
CS 1l 734; FF 1931 I 273 ediz. ted. 281 ediz. franc.
Traduzione
Conchiusa il 13 dicembre 1930
Approvata dall’Assemblea federale il 26 marzo 19311
Istrumenti di ratificazione scambiati il 16 aprile 1932
Entrata in vigore il 16 aprile 1932
(Stato 16 aprile 1932)
Il Consiglio federale svizzero,
e
il Presidente della Repubblica Turca,
animati dal desiderio di stabilire le condizioni di domicilio dei cittadini turchi in Svizzera e dei cittadini svizzeri in Turchia,
hanno risolto di conchiudere una Convenzione di Domicilio ed hanno a questo scopo nominato quali loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipolenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro Pieni Poteri e trovatili in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti hanno sul territorio dell’Altra Parte, con riserva delle leggi e dei regolamenti che visono o saranno in vigore, il diritto di stabilirvi il loro domicilio, di dimorarvi, di andare, di venire e di circolare liberamente, senza pregiudizio delle disposizioni concernenti l’immigrazione.
Per quanto concerne le tasse e gli oneri di qualsiasi natura da pagarsi o da sopportarsi a cagione del domicilio o della dimora, ai cittadini delle due Parti sarà fatto il trattamento di cui fruiscono gli stranieri più favoriti.
Conformandosi alle leggi ed ai regolamenti del paese, i cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti avranno, sul territorio dell’Altra, nella misura stessa di cui ne fruiscono i cittadini della nazione più favorita, il diritto di acquistare, di possedere e di alienare qualsiasi specie di beni mobili o immobili, fatta eccezione dei casi previsti dalle rispettive legislazioni. Alle stesse condizioni, essi potranno specialmente disporne liberamente per vendita, acquisto, donazione, trasferimento, cambio, contratto di matrimonio, testamento, o in altro qualsiasi modo, nonchè entrare in possesso per via di successione in virtù della legge o in seguito a disposizioni tra vivi o testamentarie.
Essi non saranno sottoposti, in alcuno dei casi menzionati sopra, a oneri, tasse o imposte, sotto qualsiasi denominazione, diverse o più elevate di quelle che sono o saranno2stabilite pei nazionali.
I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti avranno, sul territorio dell’Altra, il diritto di esercitare, a parità di trattamento coi nazionali, qualsiasi genere di industria e di commercio, qualsiasi mestiere o professione, escluso tuttavia qualsiasi genere di commercio ambulante, ed eccettuati i mestieri e le professioni che in virtù di leggi e regolamenti sono o saranno3esclusivamente riservati ai nazionali.
Per questa loro attività non dovranno pagare nè sopportare imposte, tasse od oneri, di qualsiasi natura, diversi o più elevati di quelli imposti ai nazionali.
I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti saranno, tanto in tempo di pace quanto in tempo di guerra, esenti, sul territorio dell’Altra Parte, da qualsiasi specie di servizio militare, nonchè da qualsiasi contribuzione, sia in danaro che in natura, destinata a tener luogo del servizio militare personale.
Fatta eccezione delle prestazioni e delle requisizioni militari imposte in tempo di pace e in tempo di guerra ai cittadini del paese, che loro saranno applicate nelle condizioni fatte ai nazionali e mediante le indennità previste dalle legislazioni rispettive, ad essi non saranno richieste prestazioni che siano diverse da quelle costituenti una tassa o una imposta stabilita in virtù delle leggi a profitto dello Stato o delle sue divisioni amministrative.
I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti saranno pure esenti da qualsiasi carica o funzione obbligatoria, sia giudiziaria sia amministrativa.
I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti non potranno, sul territorio dell’Altra, essere espropriati dei loro beni, sia mobili che immobili, nè privati, sia pur temporaneamente, del godimento di detti beni, che per una causa legalmente riconosciuta di utilità pubblica e mediante giusta e anticipata indennità.
Nessuna espropriazione può aver luogo senza che se ne sia fatta precedentemente pubblicazione.
I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti fruiranno, quanto alle loro persone e ai loro beni, nel territorio dell’altra Parte, della più intiera protezione delle leggi, dei tribunali e delle altre autorità, a pari condizioni coi nazionali.
Le disposizioni relative alla cauzione judicatum solvi e all’assistenza giudiziaria gratuita saranno rette dalla legislazione locale sino a che queste questioni siano regolate da una convenzione speciale4tra le Alte Parti Contraenti.
Riservate le stipulazioni dell’articolo 1 capoverso 2 della presente Convenzione, i cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti non saranno, in alcun caso, colpiti con imposte, diritti o tasse, di qualsiasi natura, differenti o più elevati di quelli imposti ai nazionali.
Per quanto concerne le esenzioni dagli oneri fiscali, di qualsiasi natura o di qualsiasi denominazione, che non siano quelle concesse agli stabilimenti fondati dallo Stato o ai concessionari di un servizio pubblico, ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna a farne fruire i cittadini e le società dell’altra Parte alle stesse condizioni fatte ai cittadini ed alle società della nazione più favorita.
I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti i quali, durante un loro soggiorno nel territorio dell’altra Parte, senza avervi stabilito il loro domicilio, si dessero ad un’attività qualsiasi non saranno perciò colpiti con imposta, tasse od oneri, di qualsiasi natura, diversi o più gravi di quelli cui sono sottoposti i nazionali per un’attività della stessa natura od importanza.
Ciascuna delle Alte Parti Contraenti dichiara di essere disposta a concedere, a titolo di reciprocità, il visto gratuito ai cittadini dell’altra Parte che, sprovvisti di mezzi, volessero lasciare il territorio di questa Parte, qualora l’indigenza loro venga certificata dal Rappresentante diplomatico o consolare competente.
Nel caso in cui una delle Alte Parti Contraenti, sia in seguito a sentenza legale, sia in conformità delle leggi e dei regolamenti sulla polizia dei costumi, sulla polizia sanitaria e sull’accattonaggio, sia per ragioni di sicurezza interna od esterna dello Stato, avesse ad espellere, per provvedimento individuale, dei cittadini dell’altra Parte Contraente, l’espulsione sarebbe fatta a condizioni conformi all’igiene ed alla umanità.
Le società commerciali, industriali o finanziarie, comprese le società di trasporto e di assicurazioni, validamente costituite secondo le leggi di una delle Alte Parti Contraenti e che abbiano la loro sede sul suo territorio, saranno giuridicamente riconosciute nell’altro Paese, semprechè esse non perseguano uno scopo illecito o contrario ai buoni costumi, e la loro capacità ed il diritto di stare in giudizio saranno determinati dalle leggi dei loro paese d’origine.
Esse avranno il diritto di stabilirsi sul territorio dell’altra Parte e di esercitarvi la loro attività conformandosi alle leggi ed ai regolamenti che ivi sono o saranno in vigore.
Esse, sul territorio dell’altra Parte, avranno il diritto, osservando le leggi del paese, di acquistare beni mobili di qualsiasi natura, nonchè i beni immobili necessari al loro funzionamento, fatta eccezione dei casi previsti dalle rispettive legislazioni, restando inteso che l’acquisto degli immobili non è l’oggetto stesso della società.
Esse avranno libero accesso ai tribunali, sia per intentare un’azione, sia per difendersi, alle stesse condizioni fatte alle persone fisiche attinenti dello Stato da cui esse dipendono.
Esse non saranno gravate di tasse, contribuzioni e, in genere, di oneri diversi o più elevati di quelli imposti alle società nazionali.
Fatta eccezione delle prestazioni e delle requisizioni militari imposte in tempo di pace e in tempo di guerra ai cittadini del paese, che loro saranno applicate nelle condizioni fatte alle società nazionali e mediante le indennità previste dalle legislazioni rispettive, ad esse non saranno richieste prestazioni che siano diverse da quelle costituenti una tassa o un’imposta stabilita in virtù delle leggi e dei regolamenti a profitto dello Stato o delle sue divisioni amministrative.
Le filiali, le succursali, le agenzie ed altre rappresentanze sul territorio dell’una delle Parti, di ditte o società regolarmente costituite sul territorio dell’altra Parte saranno colpite solo dalle imposte sul capitale regolarmente investito in dette filiali, succursali, agenzie ed altre rappresentanze o sui profitti o redditi da esse conseguiti nel paese; i detti profitti e redditi potranno servire a determinare il capitale imponibile, se quest’ultimo non possa essere accertato.
Resta convenuto che nessuna delle Alte Parti Contraenti potrà invocare il beneficio della clausola della nazione più favorita prevista dalla presente Convenzione per esigere a favore dei suoi cittadini e delle sue società dei diritti diversi o più elevati di quelli da essa concessi ai cittadini ed alle società dell’altra Parte Contraente.
La presente Convenzione entrerà in vigore con lo scambio delle ratificazioni5ed avrà la durata di quattro anni.
Se la Convenzione non sarà disdetta dall’una o dall’altra delle Alte Parti Contraenti almeno sei mesi prima che spiri detto periodo di quattro anni, essa resterà in vigore sino a che essa sia disdetta; la disdetta produrrà i suoi effetti solo dopo decorso un termine di sei mesi.
La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Berna il più presto possibile.
In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in Ankara, in doppio esemplare, il tredici dicembre millenovecentotrenta.
| Henri Martin | Zekâi Mustafa Seref M. Numan |
|---|
Al momento di procedere alla firma della presente Convenzione di Domicilio conclusa in data d’oggi, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno convenuto quanto segue:Ad art. 7Le Alte Parti Contraenti non reclameranno il beneficio dell’esenzione dagli oneri fiscali che fosse concesso da una di esse ad imprese d’interesse nazionale create sul suo territorio con la partecipazione effettiva del Governo e che possono, a questo titolo, essere assimilate ad imprese fondate dallo Stato.Fatto in Ankara, in doppio esemplare, il tredici dicembre milienovecentotrenta.
| Henri Martin | Zekâi Mustafa Seref M. Numan |
|---|
RU 48 235 ↩
Correzione della traduzione italiana pubblicata nella RU. ↩
Correzione della traduzione italiana pubblicata nella RU. ↩
Vedi ora la Conv. del 1° giu. 1933 che regola i rapporti giudiziari in materia civile e commerciale tra la Svizzera e la Turchia (RS 0.274.187.631 ). ↩
Correzione della traduzione italiana pubblicata nella RU. ↩
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