Concluso il 7 luglio 1993
Entrato in vigore il 1° gennaio 1994
Art. 1
Il presente Accordo è applicabile ai cittadini portoghesi e svizzeri di ambedue i sessi, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che hanno acquisito una qualificazione professionale e desiderano perfezionarsi sul piano professionale in imprese autorizzate dalle autorità competenti dei Paese d’accoglienza.
Art. 2
I tirocinanti devono aver acquisito una formazione professionale di una durata non inferiore ai due anni.
Art. 3
- Senza l’accordo delle autorità competenti i candidati non possono svolgere un’attività lucrativa o accettare un posto di lavoro diverso da quello indicato nell’autorizzazione.
- L’autorizzazione è accordata, di norma, per un periodo di dodici mesi.
- In casi speciali, debitamente giustificati, la durata dell’autorizzazione può essere prorogata di sei mesi al massimo.
- Le autorizzazioni che rientrano nei limiti dei contingenti di cui all’articolo 7 sono rilasciate indipendentemente dalla situazione dei mercato del lavoro nel Paese di accoglienza.
- Salvo espressa autorizzazione, i tirocinanti non possono rimanere nel Paese d’accoglienza per cercarvi un impiego dopo la fine dei periodo di perfezionamento.
Art. 4
I tirocinanti hanno diritto al salario e alle altre prestazioni stabilite nelle convenzioni collettive in vigore o, in assenza di queste ultime, ai salari in uso nella regione e nella professione.
Art. 5
Le spese del viaggio di andata e ritorno sono, di norma, a carico dei tirocinanti.
Art. 6
- Qualora non vi sia una convenzione bilaterale in materia e salvo accordo contrario concluso tra il tirocinante e il datore di lavoro, quest’ultimo è responsabile affinché il tirocinante sia assicurato contro i rischi malattia e infortuni.
- A tal fine il datore di lavoro può dedurre dal salario la quota dei contributi a carico del tirocinante.
Art. 7
- Il numero dei tirocinanti ammesso da ciascun Paese non può superare 50 unità per anno civile.
- Il contingente può essere modificato mediante accordo tra le due Parti entro il 1° luglio dell’anno in corso per l’anno seguente.
- Una proroga della durata del prefezionamento in virtù dell’articolo 3 numero 3 non è considerata nuova ammissione.
Art. 8
- Le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo sono, in Portogallo, l’Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e l’Instituto de Apoio a Emigração e às Comunidades Portuguesas (IAECP) e, in Svizzera, l’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML).
- I tirocinanti devono inoltrare la domanda alle autorità del loro Paese d’origine incaricate dell’applicazione del presente Accordo fornendo tutte le indicazioni necessarie all’esame della domanda e all’ammissione nel Paese d’accoglienza.
- Le autorità del Paese d’origine trasmettono le domande, il più rapidamente possibile, alle competenti autorità dell’altra Parte.
- La decisione finale in merito alle domande spetta alle autorità di cui al numero 1 e dev’essere trasmessa per scritto agli interessati.
Art. 9
- Il presente accordo entra in vigore il 1ogennaio 1994 per la durata di un anno e può essere rinnovato salvo che venga denunciato da una delle Parti mediante preavviso di sei mesi.
- In caso di denuncia le autorizzazioni accordate in virtù del presente Accordo rimangono valide per la durata e alle condizioni alle quali sono state rilasciate.
Fatto a Lisbona il 7 luglio 1993, in due versioni nelle lingue portoghese e francese, i due testi facenti ugualmente fede.