Dichiarazione fra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi concernente l’avviso reciproco dell’ammissione degli alienati d’uno dei due Stati negli asili dell’altro Stato e della loro uscita da questi istituti

0.142.116.363Bilateral International Treaty17 apr 1909

Data il 25 marzo/17 aprile 1909
Entrata in vigore il 17 aprile 1909

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

L’internamento d’una persona considerata come attinente svizzera in un asilo d’alienati dei Paesi Bassi, e reciprocamente l’internamento d’un attinente olandese in un asilo d’alienati della Svizzera sarà immediatamente notificato in via diplomatica alle autorità dei paese d’origine.

Art. 2

Nei casi previsti all’articolo 1, l’uscita dai detti istituti sarà notificata nella stessa via.

Art. 3

Le notificazioni previste agli articoli 1 e 23dovranno menzionare: l’istituto nel quale l’alienato è stato internato o dal quale è uscito; la data del suo internamento o del suo rilascio; il cognome e il nome dell’alienato; la sua professione, la data e il luogo della sua nascita; il luogo ove era domiciliato prima dell’internamento; se possibile i nomi e il domicilio dei suoi genitori, o se sono morti, dei suoi più prossimi parenti, e se l’alienato è maritato o ammogliato, il nome e il domicilio del suo congiunto.

In fede di che, il Consiglio federale svizzero ha firmato la presente dichiarazione, la quale sarà scambiata contro una dichiarazione conforme del Governo di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi.

Berna, 25 marzo 1909.La Haye, il 17 aprile 1909.
In nomeIl Ministro
del Consiglio federale svizzero:degli Affari Esteri
Il Presidente della Confederazione,di Sua Maestà
la Regina dei Paesi Bassi:
DeucherR. de Marees van Swinderen
Il Cancelliere della Confederazione,
Ringier

Footnotes

  1. CS 11 692

  2. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nel’ediz. franc. della presente Raccolta.

  3. Conformemente alla risoluzione del Consiglio federale del 30 apr. 1909, i Cantoni devono inviare queste notificazioni al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

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