Convenzione addizionale ai trattato d’amicizia, di commercio e di domicilio reciproco, concluso il 6 settembre 1855 fra la Confederazione Svizzera e la Gran Bretagna

0.142.113.671.1Bilateral International Treaty12 lug 1915

Conchiusa il 30 marzo 1914
Approvata dall’Assemblea federale il 9 giugno 19152
Istrumenti di ratificazione scambiati il 12 luglio 1915
Entrato in vigore il 12 luglio 1915

(Stato 1° luglio 1915)

Il Consiglio Federale della Confederazione Svizzera
e
Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e d’Irlanda
e dei Territori Britannici di là dai Mari, Imperatore delle Indie,

desiderando stabilire nuove clausole concernenti l’applicazione a certe Colonie (Dominions) di Sua Maestà Britannica, dei Trattato d’amicizia, di commercio e di reciproco domicilio, concluso fra la Svizzera e la Gran Bretagna il 6 settembre 18553, hanno a questo effetto nominato loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Considerando che le relazioni commerciali fra la Confederazione Svizzera e l’Impero Britannico sono presentemente regolate dal Trattato del 6 settembre 1855, e che è desiderabile stipulare nuovi accordi concernenti l’applicazione a certe parti dei possedimenti di sua Maestà Britannica, cioè il Dominio del Canadà, la Federazione Australiana, i Domini della Nuova Zelanda, l’Unione sudAfricana e Terra Nuova, di talune disposizioni del detto Trattato riferentesi al trattamento di merci d’origine, di produzione o di manifattura dei territori dell’una delle Altre Parti Contraenti nei territori dell’altra;

Resta con le presenti convenuto, che ciascuna delle Alte Parti Contraenti avrà il diritto in ogni tempo e mediante preavviso di dodici mesi, di far cessare gli effetti degli Articoli IX e X del detto Trattato, sia per tutti i possedimenti sopra menzionati, sia per ciascuno di essi separatamente.

Resta inoltre convenuto che qualora i detti articoli del Trattato cessassero, in conformità della presente Convenzione, di essere applicabili alla Federazione Australiana, cesserebbero ugualmente di essere applicabili alla Papuasia e alla Isola di Norfolk, se l’una o l’altra delle Altre Parti Contraenti ne manifestasse il desidero.

Art. 2

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saaranno scambiate in Londra, il più presto possibile.

In fede di che , i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione in doppio esemplare e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in Londra, addì 30 marzo 1914

CarlinE. Grey

Footnotes

  1. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. RU 31 293

  3. RS 0.142.113.671

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