0.142.113.494Bilateral International Treaty3 feb 1947
0.142.113.494
CS 11 603; FF 1946 III 1249 ediz. ted. 1225 ediz. franc.
Traduzione
Conchiuso il 1° agosto 1946
Approvato dall’Assemblea federale il 18 dicembre 19461
Istrumenti di ratificazione scambiati il 3 febbraio 1947
Entrato in vigore il 3 febbraio 1947
(Stato 3 febbraio 1947)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo Provvisorio della Repubblica Francese,
desiderosi di promuovere e di organizzare gli scambi di mano d’opera tra la Svizzera e la Francia e di stabilire nella maggiore misura possibile l’eguaglianza di trattamento, sui loro rispettivi territori, tra i cittadini dei due Stati per quanto concerne il regime del lavoro, hanno deciso di concludere un trattato a questo scopo e hanno designato come loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,
hanno convenuto quanto segue:
Il Governo svizzero ed il Governo francese si impegnano a non ostacolare l’uscita dei loro rispettivi cittadini, i quali desiderano recarsi nell’uno o nell’altro paese a lavorare, nella misura in cui questa uscita di operai non pregiudica la situazione economica e demografica del paese interessato.
A questo scopo essi concederanno loro, come pure ai loro coniugi e figli che dovessero accompagnarli o raggiungerli in seguito, tutte le facilitazioni amministrative necessarie. In particolare, essi rilasceranno loro te carte d’identità ed i passaporti necessari.
Se i lavoratori dell’uno e dell’altro paese e le loro famiglie con domicilio o soggiorno regolari sui territori rispettivi desiderassero ritornare nel loro paese d’origine, i due Governi concederanno loro ogni facilitazione amministrativa in questo senso.
Le domande in bianco, cioè le domande di operai non indicati con i loro nomi, devono essere munite del visto delle autorità a ciò designate dai Ministeri competenti del paese di immigrazione, e vanno in seguito indirizzate alle autorità competenti dell’altro paese. Queste domande devono essere conformi alle domande tipo che saranno fissate mediante accordo tra le amministrazioni competenti della Francia e della Svizzera.
Le domande con l’indicazione di nomi di lavoratori saranno vistate nelle stesse condizioni e saranno inviate, sia direttamente sia per mezzo del datore di lavoro, agli operai domandati.
I contratti di lavoro proposti dai datori di lavoro e le domande di lavoratori, da essi presentate, non possono contenere alcuna stipulazione contraria al presente trattato.
Prima del loro arrivo nell’uno o nell’altro paese, i lavoratori immigranti devono essere in possesso di un contratto di lavoro vistato conformemente alle disposizioni previste nell’articolo 2, sia quando sono stati oggetto di una domanda in bianco, sia quando sono stati assunti in virtù di un contratto nominativo individuale.
Essi devono inoltre essere muniti di un certificato sanitario rilasciato da un medico a ciò espressamente autorizzato dal paese nel quale gli operai devono essere occupati.
Le operazioni di reclutamento e di trasferimento in Francia di lavoratori svizzeri, che sono affidate per l’esecuzione, sotto il controllo delle autorità francesi competenti, al rappresentante in Svizzera dell’Ufficio Nazionale dell’immigrazione, si faranno d’intesa e con il concorso dell’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e dei lavoro.
I lavoratori immigrati riceveranno, per lavoro equivalente, una rimunerazione eguale a quella dei lavoratori della medesima categoria occupati nella stessa impresa, o la rimunerazione normale e corrente dei lavoratori della medesima categoria nella regione, se non vi sono lavoratori della stessa categoria occupati nella medesima impresa.
Il Governo del paese di immigrazione si impegna a fare osservare sul suo territorio, con tutti i mezzi a sua disposizione, l’eguaglianza di rimunerazione tra i lavoratori immigrati e nazionali.
I cittadini delle due Alte Parti Contraenti godono sul territorio dell’altra della stessa protezione che è accordata ai propri cittadini e della eguaglianza di trattamento con quest’ultimi per tutto quanto concerne l’applicazione delle leggi che regolano le condizioni di lavoro, in particolare l’igiene e la sicurezza dei lavoratori. Questa parità di trattamento vale anche per tutte le altre disposizioni che, su questo oggetto, potrebbero essere emanate in avvenire nei due paesi.
Se i cittadini di uno dei due Stati, debitamente autorizzati a soggiornare nell’altro Stato venissero a trovarsi senza lavoro, devono indirizzarsi al servizio pubblico di collocamento competente; questi si sforzerà di procurare loro un’occupazione.
Questi lavoratori fruiranno, per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione propriamente detta e gli istituti nazionali di soccorso in caso di disoccupazione, degli stessi vantaggi di cui godono i cittadini dello Stato di residenza.2
Tutti i reclami dei lavoratori, in particolare quelli concernenti le condizioni di lavoro e di esistenza fatte dai datori di lavoro, saranno indirizzati o trasmessi alle autorità competenti del paese di residenza direttamente o per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari, siano esse state scritte nella lingua del paese di residenza o in quella dei lavoratore; solo l’amministrazione competente del paese di residenza potrà procedere alle inchieste del caso e intervenire, in vista di raggiungere una soluzione amichevole.
Ogni Governo può aggregare alla sua rappresentanza diplomatica presso l’altro Stato uno specialista incaricato delle questioni del lavoro e delle relazioni con le autorità amministrative competenti dei paese, nel quale sono occupati i cittadini dell’altro Stato. 1 due Governi faciliteranno il compito di questi addetti.
Le disposizioni del presente articolo non modificano in nessun modo le competenze dei consoli, come esse risultano dai trattati, dalle convenzioni e dalle leggi del paese di residenza.
Le amministrazioni competenti dei due paesi decidono di comune accordo le singole misure e le disposizioni d’ordine necessario per l’esecuzione del presente trattato e che richiedono la collaborazione dei loro servizi amministrativi.
Esse stabiliscono parimente in quali casi ed in quali condizioni questi servizi corrisponderanno direttamente tra di loro.
Infine esse si comunicano tutte le informazioni utili circa le condizioni di lavoro e di esistenza dei lavoratori di un paese occupati nell’altro e circa le disposizioni di carattere legislativo, regolamentare ed amministrativo concernenti detti lavoratori.
I due Governi istituiscono una Commissione consultiva mista che si riunirà almeno una volta l’anno alternativamente in Francia ed in Svizzera, a richiesta di una delle due Parti contraenti.
Detta Commissione è competente per esaminare le questioni concernenti l’esecuzione dei presente trattato e delle leggi e regolamenti di ogni Stato, le quali si applicano ai lavoratori dell’altro.
Suo compito è anche di proporre, se è il caso, la revisione o l’ampliamento delle disposizioni e delle leggi e regolamenti menzionati nel capoverso precedente.
La Commissione si compone al massimo di sei rappresentanti delle amministrazioni interessate di ogni Stato. Alle delegazioni potranno essere aggiunti dei periti.
Tutte le difficoltà risultanti dall’applicazione del presente trattato saranno regolate in via diplomatica, dopo aver sentito, se necessario, la Commissione mista istituita in conformità dell’articolo 10.
Se seguendo questa via non può essere trovata una soluzione, i due Governi stabiliranno mediante accordo una procedura arbitrale, secondo la quale dovrà essere regolata la controversia. il tribunale arbitrale è tenuto a giudicare la controversia secondo i principi fondamentali e lo spirito del presente trattato.
Il presente trattato sarà ratificato, e le ratificazioni saranno scambiate il più presto possibile.
Esso entrerà in vigore immediatamente dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.
Esso sarà provvisoriamente applicato a contare dalla sua firma.
Il presente trattato resta in vigore fino al 31 dicembre 1947.
Esso sarà rinnovato tacitamente di anno in anno, a meno che sia disdetto dall’una o dall’altra Parte contraente.
La disdetta deve essere notificata sei mesi prima dello spirare di ogni termine.
In fede di che, i Plenipotenziari a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Parigi, in doppio esemplare, il 1° agosto 1946.C. Burckhardt Bidault
Al momento di procedere alla firma del trattato di lavoro in data di oggi, i Plenipotenziari sottoscritti hanno di comune accordo dichiarato quanto segue:
RU 63 437 ↩
Vedi anche il Prot. qui di seguito. ↩
RS 0.837.934.92 ↩
Non pubblicata nella RU. ↩
Vedi ora la conv. di sicurezza sociale del 3 lug. 1975 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese (RS 0.831.109.349.1 ), il Prot. speciale del 3 lug. 1975 (RS 0.831.109.349.10 ) e l’Acc. amministrativo del 3 dic. 1976 (RS 0.831.109.349.12 ). ↩
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