0.142.113.491Bilateral International Treaty16 mag 1882
0.142.113.491
CS 11 599; FF 1888 ediz. ted. I 693 II 493 515 e ediz. franc. I 651 II 137 188
Traduzione1
Conchiuso il 23 febbraio 1882
Approvato dall’Assemblea federale il 27 aprile 18822
Istrumenti di ratificazione scambiati il 12 maggio 1882
Entrato in vigore il 16 maggio 1882
(Stato 16 maggio 1882)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il governo della Repubblica Francese,
nel desiderio di rassodare i vincoli d’amicizia e di rinvigorire i rapporti di buon vicinato che uniscono i due paesi, hanno risolto di regolare di comune accordo e con un trattato speciale le condizioni per il domicilio dei Francesi nella Svizzera e degli Svizzeri nella Francia, e hanno a questo fine nominato a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, comunicatisi i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sonosi concertati negli articoli seguenti:
I Francesi saranno in ogni cantone della Confederazione ricevuti e trattati, relativamente alle persone e proprietà loro, sul medesimo piede e nel modo medesimo che lo sono o potessero esserlo in avvenire gli attinenti di altri cantoni. Essi potranno quindi andare, venire e soggiornare temporariamente nella Svizzera, uniformandosi alle leggi e regolamenti di polizia. Ogni industria e commercio permesso agli attinenti dei diversi cantoni lo sarà egualmente ai Francesi, e ciò senza che possa esigersene condizione veruna più onerosa, nè pecuniaria, nè altra qualsiasi.
Per prendere domicilio in Svizzera o formarvi uno stabilimento, i Francesi dovranno essere muniti d’un atto di immatricolazione accertante la loro nazionalità, che lor sarà rilasciato dall’ambasciata della Repubblica francese o dai consolati e viceconsolati di Francia istituiti nella Svizzera.
Gli Svizzeri godranno in Francia dei medesimi diritti e vantaggi garantiti dal qui precedente articolo 1 ai Francesi in Svizzera.
Gli attinenti dell’uno dei due stati domiciliati nell’altro non saranno sottoposti alle leggi militari dei paese da loro abitato, ma resteranno dipendenti da quelle della loro patria.
Eglino saranno del pari esenti da ogni servizio sia nelle guardie nazionali, sia nelle milizie municipali.
Gli attinenti dell’uno dei due stati domiciliati nell’altro e che venissero nel caso di essere rimandati per sentenza legale o dietro leggi o regolamenti di polizia sui costumi e sulla mendicità, saranno in ogni tempo ricevuti colle loro famiglie nel paese donde provengono e dove avranno conservato i loro diritti.
Tutti i vantaggi che l’una delle parti contraenti avesse concesso od avesse col tempo a concedere, in qualsiasi modo, ad un’altra potenza, in quanto riguarda il domicilio dei cittadini e l’esercizio delle professioni industriali, sarà in pari modo e in pari tempo applicabile all’altra parte, senza bisogno per ciò d’altra speciale convenzione.
Le disposizioni del presente trattato sono applicabili all’Algeria3.
In quanto alle altre possessioni francesi d’oltremare, queste medesime disposizioni vi saranno pure applicabili, entro quei limiti però che sono inerenti al regime speciale a cui coteste possessioni sottostanno.
Il presente trattato entrerà in vigore coi 16 maggio 1882 e rimarrà esecutorio sino al l° febbraio 1892.
Ove, dodici mesi avanti la fine di detto periodo, nessuna delle alte parti contraenti abbia notificato l’intenzione di farne cessare gli effetti, il medesimo resterà obbligatorio sino allo spirare di un anno contando dal giorno che l’una o l’altra delle alte parti contraenti lo avrà dinunziato.4
Il presente trattato sarà ratificato e lo scambio delle ratifiche seguirà a Parigi avanti il 12 maggio 1882 e simultaneamente con quello delle ratifiche del trattato di commercio5conchiuso in data di questo medesimo giorno.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio esemplare, a Parigi, il 23 febbraio 1882.
| Kern Lardy | C. de Freycinet P. Tirard M. Rouvier |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 6 391 ↩
A contare dal 1° lug. 1962 l’Algeria è uno Stato indipendente. ↩
Il presente tratt., disdetto dalla Francia per il 10 set. 1919, é mantenuto in vigore con riserva di disdetta di 3 in 3 mesi (FF 1919 II 458, 1920 II 458 ediz. ted. e 1919 II 453, 1920 II 226 ediz. franc.). ↩
(RU 6 305. RU 22 708) ↩
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