0.142.113.451Bilateral International Treaty28 gen 1936
0.142.113.451
CS 11 596; FF 1935 1922
Traduzione
Conchiuso il 7 maggio 1935
Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 19351
Istrumenti di ratificazione scambiati il 28 gennaio 1936
Entrato in vigore il 28 gennaio 1936
(Stato 28 gennaio 1936)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Finlandia,
animati dal desiderio di stabilire le condizioni del trattamento dei cittadini svizzeri in Finlandia e dei cittadini finlandesi nella Svizzera,
hanno risolto di conchiudere a questo scopo un trattato e hanno per ciò nominati loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,
hanno stipulato quanto segue:
I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godranno sotto ogni riguardo, nel territorio dell’altra Parte, pari trattamento che i cittadini della nazione più favorita e avranno il diritto, nella misura stessa di cui fruiscono questi ultimi e con riserva delle leggi e dei regolamenti che vi sono o vi saranno in vigore, di recarvisi liberamente, di risiedervi, di darvisi al commercio o all’industria, di praticarvi qualsiasi mestiere o professione leciti, di acquistarvi mobili e immobili per via d’eredità, di donazione, di legato, d’acquisto, di permuta o in qualsiasi altro modo legale, e di possedere, detenere e alienare siffatti beni.
Ciascuna delle Parti contraenti s’impegna a non esigere dai cittadini dell’altra Parte il pagamento d’imposte, di tasse o contribuzioni di qualsiasi natura più elevate o diverse di quelle che sono o potranno essere ulteriormente2richieste dai propri cittadini o dai cittadini della nazione più favorita.3
Le società commerciali, industriali, finanziarie, d’assicurazioni, agricole, di trasporto e altre, le cooperative e le associazioni economiche, che hanno la loro sede sul territorio di uno dei due Stati e sono ivi legalmente costituite, saranno giuridicamente riconosciute nell’altro Stato. Esse potranno, se le leggi dell’altro Stato non vi si oppongono e con riserva dell’adempimento di tutte le formalità previste da dette leggi, estendere le loro operazioni sul territorio dell’altro Stato, acquistarvi diritti e fruirne, come pure esercitarvi la loro industria. Esse vi godranno sotto ogni rapporto d’un trattamento così favorevole come quello concesso o che sarà concesso alle società analoghe d’un terzo Stato qualunque e avranno lo stesso diritto che le società della nazione più favorita di ivi acquistare, possedere, detenere e alienare mobili e immobili.
Le imposte, tasse e contribuzioni, qualunque ne sia la denominazione o la natura, non potranno gravarle in modo più oneroso che le società cooperative o associazioni della nazione più favorita.
I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti e le società, cooperative e associazioni menzionate nell’articolo 2 fruiranno nel territorio dell’altra Parte, purchè si conformino alle condizioni imposte ai propri cittadini, della più costante protezione e sicurezza e godranno a questo proposito del grado di protezione richiesto dal diritto internazionale. Essi avranno, alle stesse condizioni che i propri cittadini, libero accesso ai tribunali e presso le diverse autorità dell’altra Parte. Nell’esercizio di questo diritto, essi non saranno sottoposti ad oneri diversi o più gravosi di quelli imposti ai cittadini o alle società, cooperative o associazioni del paese.
I cittadini di una delle Parti contraenti saranno esentati sul territorio dell’altra Parte, da qualsiasi servizio militare come pure dal pagamento in contanti o in natura di qualsiasi imposta o tassa d’esenzione. Per quanto concerne i prestiti forzati, le requisizioni e prestazioni militari che saranno fissate in tempo di guerra o in circostanze straordinarie, le due Parti contraenti si garantiscono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita. Tuttavia, come proprietari, locatari od occupanti immobili o come imprese commerciali o industriali, essi saranno sottoposti, specialmente in materia d’espropriazione, a pari trattamento che i propri cittadini e avranno diritto alle indennità assegnate a questi o a quelli dello Stato più favorito.
Il presente trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Berna il più presto possibile.
Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni e avrà la durata di un anno. Se non è disdetto sei mesi prima che spiri il detto periodo, esso resterà in vigore sino a che sia disdetto; questa disdetta produrrà i suoi effetti solo dopo decorso un termine di sei mesi.
In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto, in duplo, a Berna, il sette maggio millenovecentotrentacinque.Giuseppe Motta Rudolf Holsti
Al momento di procedere alla firma del trattato tra la Svizzera e la Finlandia concernente il trattamento reciproco dei cittadini e delle società, cooperative e associazioni, i sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati, hanno convenuto quanto segue:
RU 52 53 ↩
Correzione della traduzione italiana pubblicata nella RU. ↩
Vedi anche la Conv. del 16. dic. 1991 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia intesa a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.934.51 ) e la Conv. del 27 dic. 1956 intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni (RS 0.672.934.52 ). ↩
Vedi la nota alla fine dell’art. 1. ↩
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